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Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Prato

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PERCORSO: HOME \ Norme tecniche del PTC

Elaborati di Progetto del PTC

Norme Tecniche di attuazione del PTC

Art. 56 - Caratteri generali e articolazione

1. Il PTC individua nei principali tracciati della viabilità di rilevanza intercomunale, regionale e nazionale, nelle linee ferroviarie, nelle strutture di servizio per la logistica e nelle strade di accessibilità locale, nei percorsi pedonali, ciclabili, nelle ippovie e nei sentieri, la rete delle infrastrutture per la mobilità.

2. Il PTC detta le prescrizioni e gli indirizzi per l'adeguamento e il completamento della rete, nel rispetto delle invarianti strutturali e per il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai STL e ai SF e riconosce una gerarchia per le infrastrutture lineari e quelle puntuali, conforme a quella formulata nel PIT, così come descritta nella Tav. P08.

3. La rete delle infrastrutture di interesse nazionale, regionale e provinciale è così costituita:

  • - rete ferroviaria costituita dalle seguenti linee:
    1. a) linea Firenze - Prato - Bologna;
    2. b) linea Firenze - Lucca - Viareggio;
    3. c) linea Firenze - Pisa - Livorno;
  • - rete stradale, così articolata:
    1. a) grandi direttrici nazionali e regionali;
    2. b) direttrici primarie di interesse regionale;
    3. c) viabilità a servizio dei sistemi locali;
  • - infrastrutture puntuali ed aree ferroviarie e intermodali;
  • - piste ciclabili e percorsi pedonali, rete sentieristica e ippovie;

4. Il PTC individua, nella tavola P08, la gerarchia principale delle reti stradali, con il completamento o le modifiche dei tracciati possibili e necessarie per il rispetto degli obiettivi e delle invarianti previste al Titolo II e per il nuovo disegno territoriale proposto. Le previsioni relative alla rete delle infrastrutture per la mobilità definite dal PTC dovranno essere recepite dai comuni in sede di formazione dei propri strumenti di pianificazione urbanistica, nonché all'interno dei documenti di carattere programmatorio e di definizione delle politiche di investimento di livello comunale e provinciale.

5. Il PTC assume la schedatura degli assi viari di interesse nazionale, regionale e provinciale (allegato 6 delle presenti Norme), quale strumento di valutazione dello stato di funzionalità e dei punti di criticità della rete, nonché di definizione del possibile superamento delle situazioni di crisi attraverso l'indicazione di interventi prioritari.

6. I P.S. e gli altri strumenti urbanistici generali dei comuni sono tenuti a conformarsi alle disposizioni di cui alle schede (allegato 6) ed ai seguenti articoli. I contenuti delle schede sono suscettibili di integrazione e modifiche sulla base di più approfonditi studi ed elaborazioni e ad eventuali azioni od opere effettuate: le modifiche delle schede coerenti con gli obiettivi del PTC non costituiscono variante dello stesso.

7. Le previsioni di interventi sulla rete stradale per i tratti di nuova realizzazione o in variante dei tracciati esistenti, dovranno contenere apposita valutazione degli effetti ambientali, ai sensi dell'art. 32 della LR 16 gennaio 1995, n.5, con i criteri espressi all'art. 44 del PIT, in particolare dei commi 2 e 3, per quanto riguarda la viabilità delle aree collinari e montane.

8. I P.S. dovranno contenere analoga relazione di valutazione per le varianti alla rete stradale di interesse locale e/o di competenza comunale. Qualora la sostenibilità di determinate previsioni urbanistiche sia condizionata dalla contestuale realizzazione o potenziamento di determinate infrastrutture, tali condizioni di subordinazione temporale devono essere esplicitate nelle norme degli strumenti urbanistici comunali.

9. Le indicazioni, attinenti le infrastrutture e le attrezzature relative all'ambito sovracomunale della Pianura di Prato, sono verificate, approfondite e definite alla scala dell'ambito metropolitano Firenze - Prato - Pistoia a norma dei commi 4 e 7 dell'art. 50 del P.I.T..

 
 

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