Elaborati di Progetto del
PTC
Norme Tecniche di attuazione del PTC
Art. 63 - Il piano provinciale di gestione dei rifiuti
1. La Provincia, coerentemente con gli indirizzi del 6° Programma di Azione ambientale della Commissione europea e del PRS 20012005 della Regione Toscana, promuove (nell'ordine indicato) azioni finalizzate a:
- - cambiare la concezione culturale di ciò che viene scartato dai cicli di produzione e riproduzione, da rifiuto (che va smaltito) a risorsa (che può essere riutilizzata);
- - diminuire la quantità dei rifiuti comunque prodotti;
- - reintrodurre i beni scartati nel ciclo economico, attraverso il loro riuso oppure (quando ciò non sia possibile) il riciclo;
- - recuperare il potenziale energetico dei beni di cui sia impossibile, troppo difficile o antieconomico il riciclaggio;
- - conferire in discariche sicure e controllate soltanto la parte residua di questo processo, il rifiuto propriamente detto.
Essa inoltre promuove:
- - accordi di programma con la grande distribuzione per la restituzione degli imballaggi e dei prodotti usati dal consumatore al produttore o a chi possieda le tecnologie per trattarli;
- - accordi di programma con le associazioni di commercianti, ristoratori, pubblici esercizi ecc. per la sostituzione di imballaggi a perdere con imballaggi a rendere, e per la riduzione degli imballaggi e dei prodotti usa e getta in generale;
- - l'adozione di "codici di comportamento" relativi alla produzione dei rifiuti e al loro trattamento per le diverse categorie produttive;
- - una campagna di "acquisti verdi" per gli uffici e i servizi pubblici, per rivedere le forniture sostituendole con prodotti che generino meno rifiuti e minor inquinamento;
- - l'obbligo, per le feste e le manifestazioni organizzate o co-finanziate dall'ente pubblico, di usare stoviglie riciclabili;
- - campagne scolastiche di educazione al riuso e riciclo, e di dissuasione dai consumi che generano rifiuti non recuperabili;
- - la previsione di trattamenti di depurazione delle acque reflue in grado di ridurre la quantità dei fanghi residui, o di migliorarne la qualità rendendoli utilizzabili in agricoltura.
2. A tal fine, i Piani provinciali dei rifiuti prevedono:
- - isole ecologiche di conferimento e riciclo comunali, in rete fra loro; oltre alle funzioni tecniche, percorsi espositivi e didattici che illustrano il cammino dei beni di scarto verso il loro recupero, e svolgono funzioni di centro-servizi al riuso;
- - il raggiungimento di una quota media della raccolta differenziata sul territorio provinciale pari al 40% dei rifiuti complessivamente prodotti, con l'introduzione di servizi personalizzati sulle esigenze degli utenti e della massima informazione ai cittadini in merito a luoghi di destinazione delle frazioni e modalità di riciclo;
- - la destinazione degli impianti di compostaggio alla produzione di compost di qualità, selezionando opportunamente a tal fine le tipologie di rifiuti organici accettabili, e di FOS (frazione organica stabilizzata) da utilizzare principalmente per recuperi ambientali.
3. I nuovi impianti di raccolta differenziata, recupero e trattamento devono tendere alla ottimizzazione del servizio con attenzione particolare alla valorizzazione della dimensione locale del servizio stesso.
4. Il Piano provinciale per la bonifica dei siti inquinati dovrà definire i livelli di bonifica necessari per ogni sito in relazione alle indicazioni progettuali e normative del PTC che incidono sulla futura destinazione d'uso del sito stesso.