Vai alla colonna dei contenuti del sito

Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Prato

SIT - Sistema Informativo Territoriale
 
 

PERCORSO: HOME \ Norme tecniche del PTC

Elaborati di Progetto del PTC

Norme Tecniche di attuazione del PTC

Art. 39 - Aree ad esclusiva funzione agricola

1. Sono definite Aree ad esclusiva funzione agricola le parti di territorio in cui l'attività agricola ha strutturato in passato l'intero sistema territoriale e rappresenta ancor oggi l'elemento caratterizzante la morfologia del territorio, del sistema insediativo e del paesaggio.

2. Sono aree ad esclusiva funzione agricola, riconoscibili a scala provinciale, le aree individuate dalla tavola P/07, così denominate:

  • - Piana;
  • - Montalbano;
  • - Val di Bisenzio e Monteferrato

3. Per le aree ad esclusiva funzione agricola valgono le seguenti disposizioni, che integrano le finalità di cui alla L.R. 64/95 così come disciplinate dall'allegato 3 alle presenti NTA. Esse sono mirate anche a contenere, recuperare e prevenire le situazioni di degrado paesaggistico ed ambientale di cui all'art. 32 del PIT. L'eventuale Regolamento Forestale Provinciale recepisce, per quanto di competenza, in attuazione della LR 39/2000, le seguenti prescrizioni ed indirizzi.

PRESCRIZIONI

4. I Comuni, per le zone ad esclusiva funzione agricola, valutano che le scelte dei PS e degli altri strumenti di pianificazione del territorio soddisfino i seguenti criteri:

  1. a) definizione di criteri per l'individuazione delle zone ove escludere la realizzazione degli interventi di nuova edificazione funzionale alle attività agricole a norma dell'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1995, 64;
  2. b) individuare, previa valutazione degli effetti indotti sulle risorse naturali ed essenziali, le eventuali aree dove escludere la realizzazione di strutture per colture protette e vivai;
  3. c) privilegiare nell'individuazione di aree per la realizzazione di infrastrutture e di opere di utilità pubblica le soluzioni che comportano il maggior risparmio di superficie agricola e che consentono di mantenere soluzione di continuità per le superfici agricole rimanenti;

5. L'area della piana, riconosciuta come ambito ad agricoltura sviluppata estensiva, sulla base di quanto contenuto all'articolo 28 del PIT, privilegia attività produttive orientate alla riqualificazione colturale funzionale agli assetti agrari di cui al Progetto Integrato "parco agricolo della piana" all'Allegato 6 delle presenti NTA.
In conseguenza di ciò i Comuni, per le zone ad esclusiva funzione agricola del STL Piana, valutano che le scelte dei PS e degli altri strumenti urbanistici soddisfino i seguenti criteri:

  1. a) specificare le modalità di sviluppo delle attività di turismo rurale con riferimento all'elaborato P/10- Sistema funzionale "Fruizione integrata del patrimonio culturale ed ambientale" e ai criteri di cui all'art. 12, comma 6 delle presenti NTA;
  2. b) specificare, con riferimento alle aree individuate nell'elaborato P06 per le Unità di paesaggio 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, le misure di conservazione, valorizzazione e ripristino delle sistemazioni agrarie e degli appoderamenti di impianto storico, delle alberature perimetrali dei terreni agricoli, del sistema idrico superficiale, della struttura agricola di pianura nel suo complesso;
  3. c) effettuare il censimento e definire norme di tutela e salvaguardia delle strutture arboree lineari corrispondenti alla tipologia di associazioni ripariali in prossimità della rete idrica superficiale naturale e di impianto agricolo e degli alberi monumentali, ai sensi dell'Art.3 L.R. 13 agosto 1998, n. 60;
  4. d) individuare, previa valutazione degli effetti indotti sulle risorse naturali ed essenziali, le eventuali aree dove escludere la realizzazione di strutture per colture protette e vivai;
  5. e) prevedere azioni, criteri e modalità di localizzazione di nuove colture forestali, di cui all'allegato A della LT 39/00, con funzione integrata di mitigazione dell'impatto ambientale e paesistico, ai margini con l'urbanizzato e in particolar modo in corrispondenza dei macrolotti.

6. L'area del Montalbano è da considerare come ambito ad agricoltura intensiva o specializzata, riconoscibile a scala provinciale, sulla base di quanto contenuto all'articolo n 29 del PIT. In conseguenza di ciò i Comuni, per le zone ad esclusiva funzione agricola del STL Montalbano, valutano che le scelte dei PS e degli altri strumenti urbanistici soddisfino i seguenti criteri:

  1. a) specificare, con riferimento all'elaborato P/10- Sistema funzionale "Fruizione integrata del patrimonio culturale e ambientale", e ai criteri di cui all'art. 12 comma 6 delle presenti NTA, le aree dove privilegiare lo sviluppo delle attività di turismo rurale ed integrative del reddito agricolo;
  2. b) specificare, con riferimento alle aree individuate nell'elaborato P/06 per le Unità di paesaggio 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, le misure di conservazione, valorizzazione e ripristino delle sistemazioni agrarie di carattere storico testimoniale quali ciglioni, lunette, terrazzamenti, sistemazioni a cavalcapoggio, muri in pietra, strade, viabilità poderale. A tal fine i PS, sulla base delle analisi individuate alla tavola QC/14 integrano gli elementi di quadro conoscitivo ed individuano le aree ove redigere una apposita disciplina per la conservazione, valorizzazione e ripristino dei manufatti di cui sopra da applicare anche attraverso incentivi, piani e programmi di cui all'art. 41 delle presenti NTA;
  3. c) effettuare il censimento e definire norme di tutela e salvaguardia delle strutture arboree lineari di particolare valore storico testimoniale riferibili al sistema poderale delle ville-fattoria e agli oliveti di impianto storico e degli alberi monumentali, ai sensi dell'Art.3 L.R. 13 agosto 1998, n. 60;

7. L'area della Val di Bisenzio e Monteferrato è da considerare come ambito ad agricoltura intensiva o specializzata, riconoscibile a scala provinciale, sulla base di quanto contenuto all'articolo 29 del PIT. In conseguenza di ciò i Comuni, per le zone ad esclusiva funzione agricola, di valenza produttiva del STL Val di Bisenzio e Monteferrato, valutano che le scelte dei PS e degli altri strumenti urbanistici soddisfino i seguenti criteri:

  1. a) individuare le aree dove privilegiare lo sviluppo delle risorse agricole di qualità viticole (Colline di Montemurlo) e olivicole (Val di Bisenzio e Colline di Montemurlo);
  2. b)specificare, con riferimento all'elaborato P/10- Sistema funzionale "Fruizione integrata del patrimonio culturale e ambientale", e ai criteri di cui all'art. 12 comma 6 delle presenti NTA, le aree dove privilegiare lo sviluppo delle attività di turismo rurale ed integrative del reddito agricolo;
  3. c) individuare le eventuali aree dove escludere la realizzazione di strutture per colture protette e vivai, definendo contemporaneamente aree dove queste non siano ammissibili, per preservare il contesto paesaggistico ed evitare la prossimità con il sistema urbanizzato del fondovalle e dei nuclei storici;
  4. d) effettuare il censimento e definire norme di tutela e salvaguardia delle strutture arboree lineari di particolare valore storico testimoniale riferibili al sistema poderale delle ville-fattoria e agli oliveti di impianto storico, ai sensi del D.lgs. 475/1945, e degli alberi monumentali, ai sensi dell'Art.3 L.R. 13 agosto 1998, n. 60;
  5. e) specificare il sistema turistico ricreativo ed escursionistico di collegamento fra il fondovalle ed il territorio di versante e di crinale individuato dal SF territoriale Patrimonio di cui all'art. 13, delle presenti norme.
 
 

centralino: 0574 5341  |  info@provincia.prato.it  |  credits  |  note legali