PERCORSO: HOME \ Norme tecniche del PTC
1. IL PTC assume come base di riferimento per l'individuazione del territorio rurale e delle zone ad esclusiva e prevalente funzione agricola le analisi di Quadro conoscitivo di cui agli elaborati grafici e di relazione analitica QC09 e QC09b, nonché i criteri di cui all'art.3, comma 5 del PIT. Alla Tavola P07 sono individuate, nella loro diversa articolazione, le aree sottoposte alla disciplina per il territorio rurale.
2. Le perimetrazioni individuate nella tavola sono recepite dai comuni e, ove necessario, sulla base di considerazioni ed approfondimenti, ulteriormente specificate. Le aree boscate, ancorché individuate con voce di legenda propria alla tavola P/07, sono considerate come facenti parte del territorio rurale.
3. Per le aree protette soggette alla disciplina speciale della L. 394/91 e della LR 49/95, in assenza di specifiche normative e regolamenti, si applica in via transitoria la disciplina del PTC per il territorio rurale.
4. Il PTC considera il territorio rurale quale luogo di qualificazione dello sviluppo e di ricerca dell'equilibrio tra le attività economiche e le risorse naturali.
5. Relazione con i Sistemi territoriali di Programma del PIT, con gli obiettivi e le invarianti dei STL e con gli obiettivi e le prescrizioni dei sistemi territoriali funzionali, precisamente:
6. Il PTC formula precise disposizioni normative per:
7. Nella formulazione del parere provinciale di verifica degli aspetti paesistico ambientali dei Programmi di miglioramento agricolo ambientale la valutazione dovrà tenere conto del contenuto degli articoli 30-33 delle presenti NTA.
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