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Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Prato

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Elaborati di Progetto del PTC

Norme Tecniche di attuazione del PTC

Art. 27 - Le aree di interesse archeologico

1. Il PTC persegue la tutela dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi della legislazione vigente, sia delle aree limitrofe che potrebbero essere interessate da ulteriori ritrovamenti o comunque ritenute strategiche alla valorizzazione dei beni stessi.

2. Il Bene Archeologico per sua natura è di proprietà dello Stato fin dal momento della sua scoperta ed entra a far parte del Demanio Statale (art. 822 CC); pertanto la sua tutela fa necessariamente capo agli Organi Statali (Soprintendenza per i Beni Archeologici), che, anche in collaborazione con le Amministrazioni Locali, possono decidere in merito alla utilizzazione e destinazione dei Beni stessi.

3. Il PTC individua nella Tavola QC/11-c "I documenti materiali della cultura" le aree di cui al precedente comma.

4. Le aree di cui al secondo comma possono essere incluse in parchi regionali, provinciali o comunali, volti alla tutela e valorizzazione sia dei singoli beni che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori presenti, ed alla fruizione pubblica di tali beni e valori.

5. Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione delle aree archeologiche e i conseguenti interventi funzionali allo studio,all'osservazione e alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da piani o progetti pubblici esecutivi, formati dagli Enti competenti, previa consultazione con la competente Soprintendenza Archeologica. Tali piani o progetti possono prevedere la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione dei beni e dei valori tutelati, nonché di servizio alla fruizione quali posti di ristoro, percorsi e spazi per la sosta. I piani e i progetti possono motivatamente variare la delimitazione delle aree individuate nella tavole QC/11 - c.

6. La Provincia contribuisce all'approfondimento delle conoscenze attraverso la formazione della "Carta Archeologica della provincia di Prato" in accordo e con la collaborazione della Soprintendenza dei Beni Archeologici della Toscana.

7. I PS, ai fini della salvaguardia e valorizzazione delle aree di interesse archeologico, in rapporto agli obiettivi espressi agli art. 7, 8 e 9, dovranno valutare, che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:

  • - verifica delle aree di cui ai precedenti commi e individuazione di altre aree di potenziale interesse archeologico presenti e ad assoggettare i siti alle disposizioni del presente articolo, ferma restando la possibilità di ogni opportuna articolazione e specificazione;
  • - nelle aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologici valgono le disposizioni della vigente normativa, e le misure di salvaguardia concordate con la competente Soprintendenza archeologica;
  • - nel caso in cui le prospezioni e i saggi di scavo, nonché gli eventuali ritrovamenti di materiali archeologici, comportino l'ampliamento delle aree già individuate, la disciplina esplicitata nel presente articolo si intende applicata anche a quelle porzioni.

8. I PS, al fine di orientare e calibrare le scelte urbanistiche e al fine di costruire gli elementi necessari per redigere le attività di valutazione, faranno riferimento ai seguenti indirizzi:

  • - i beni e complessi archeologici dovranno essere inclusi in parchi volti alla tutela e alla valorizzazione sia dei singoli beni che del relativo sistema di relazioni, con i quartieri residenziali, con i parchi urbani, con i servizi culturali, ricreativi, scolastici, con le parti aperte del territorio;
  • - le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni e complessi archeologici, nonché gli interventi funzionali allo studio,all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, possono essere definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli enti competenti d'intesa con la competente Soprintendenza. Tali piani o progetti possono prevedere, oltre alle attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, alle condizioni e nei limiti eventualmente derivati da altre disposizioni, la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio a tali attività, quali osservazione delle presenze archeologiche, punti ristoro, spazi di sosta, infrastrutture tecniche di difesa del suolo ed impianti tecnici di modesta entità.
 
 

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