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Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Prato

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Elaborati di Progetto del PTC

Norme Tecniche di attuazione del PTC

Art. 21 - La risorsa acqua

1. L'acqua, oltre a costituire un veicolo per lo scambio di sostanze tra i vari ecosistemi, esercitare una fondamentale azione di modellamento del paesaggio e regolare il clima, rappresenta una risorsa naturale indispensabile sia per la vita umana che per quella animale e vegetale. Il PTC tutela quindi le condizioni che garantiscono la riproducibilità di questa risorsa per le generazioni attuali e future, nella sua duplice articolazione di acque sotterranee e acque superficiali.
La Provincia promuove i principi dell'equità e della solidarietà nell'uso e nella tutela delle risorse idriche presenti nel suo territorio, ed esercita le proprie competenze di gestione del demanio idrico ponendo cura a:

  • - promuovere forme di controllo e monitoraggio pubblico del sistema di approvvigionamento idrico sul proprio territorio, dei relativi bilanci quantitativi, qualitativi e finanziari, e la divulgazione dei risultati;
  • - promuovere la differenziazione delle fonti idriche e dei relativi livelli qualitativi in relazione alle diverse esigenze d'uso, prevenendo e riducendo (ove già in atto) l'uso improprio di risorse idriche pregiate (falde superficiali e profonde);
  • - privilegiare i prelievi dai corpi idrici superficiali, garantendo il mantenimento di un deflusso minimo vitale rispetto alle diverse funzioni svolte dal corpo d'acqua;
  • - migliorare la qualità ecologica delle acque superficiali;
  • - promuovere gli obiettivi di tutela della risorsa idrica nelle diverse politiche settoriali dell'ente.
PRESCRIZIONI

2. Nella redazione dei PS i Comuni specificano, dettagliano e completano, con riferimento al territorio comunale, il bilancio delle disponibilità, dei prelievi e dei consumi idrici di cui al QC/13a e all'Allegato 4 alle presenti norme. A tal fine i Comuni provvederanno ad aggiornare ed integrare gli indicatori ambientali di cui all'Allegato 4, usandoli come riferimento per la valutazione delle conseguenze indotte dalle trasformazioni previste dal PS rispetto alle conseguenze che esse comportano sulla qualità e quantità della risorse idriche sotterranee e superficiali.

3. I Comuni, nei propri PS e negli altri strumenti urbanistici,forniscono indicazioni agli strumenti urbanistici gestionali ed attuativi affinché le previsioni di nuove edificazioni e urbanizzazioni siano accompagnate da azioni specifiche per la tutela della risorsa acqua e per il risparmio idrico, quali:

  • - doppie reti di approvvigionamento idrico nelle nuove urbanizzazioni, e serbatoi per la raccolta delle acque meteoriche da immettervi per gli usi meno esigenti dal punto di vista qualitativo (irrigui, di sciacquone, antincendio ecc.);
  • - impianti di fitodepurazione per gli insediamenti sparsi e i piccoli nuclei;
  • - fasce di vegetazione arbustiva o ripariale a valle dei sistemi di scolo delle acque dai terreni agricoli, in grado di trattenere le sostanze chimiche e organiche veicolate dalle acque prima che queste raggiungano i corpi idrici;
  • - localizzazioni specificamente attrezzate per le industrie idroesigenti, finalizzate al massimo riuso della risorsa idrica.
 
 

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