PERCORSO: HOME \ Norme tecniche del PTC
1. Per tutela della biodiversità si intende la tutela della flora, della fauna e degli habitat di interesse conservazionistico, , come conservazione della complessità delle popolazioni animali e vegetali e delle forme del paesaggio e degli equilibri ecologici funzionali alla riproduzione di un numero sufficientemente elevato di specie animali e vegetali autoctone . Oggetto di tutela sono pertanto non solo le singole specie presenti sul territorio, ma anche gli habitat necessari alla loro riproduzione e sopravvivenza.
2. Il PTC individua come ambiti prioritari di tutela della biodiversità le "aree di biodiversità primaria" di cui al Sistema territoriale funzionale "ambiente" (elaborato P09 e art. 11 delle presenti norme); nel medesimo sistema funzionale sono individuate le funzioni di tutela e ricostruzione della biodiversità che possono essere svolte dalle diverse parti del territorio provinciale, e i relativi indirizzi e prescrizioni. Concorre alla tutela della biodiversità l'attuazione delle norme relative alla tutela dell'integrità paesistica (artt. 29-32 delle presenti norme).
AZIONI3. La Provincia promuove l'attuazione della rete ecologica europea natura2000, e la sua implementazione, in riferimento al quadro normativo istituzionale ed alle indicazioni di rete ecologica di cui all'Allegato 5 e relative tipologie di azione. A tale scopo, e nell'esercizio delle proprie competenze ai sensi della L.R. n. 56/00, provvede a:
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