Vai alla colonna dei contenuti del sito

Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Prato

SIT - Sistema Informativo Territoriale
 
 

PERCORSO: HOME \ Norme tecniche del PTC

Elaborati di Progetto del PTC

Norme Tecniche di attuazione del PTC

Art. 16 - L'integrità idraulica

1. La Carta della Integrità Idraulica (P04a/b/c) deriva dalla elaborazione di informazioni raccolte a scala provinciale, nonché dalla consultazione e dalla lettura di documenti tecnico - ambientali e dei relativi quadri conoscitivi esistenti, vigenti o in corso di approvazione, tra cui il Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.); la Carta è distinta in tre tavole: la Carta P04a contiene l'identificazione di tutti gli alvei che danno origine alla disciplina di salvaguardia idraulica contenuta nel P.I.T. (DCR 12/00), le identificazioni di quanti, come sottoinsieme dei primi, danno origine alla salvaguardia di tipo "ambito B" (rif. Art. DCR 12/00) nel territorio adiacente, la delimitazione delle fasce definite "ambito B" in cui dette salvaguardie vigono e le zone soggette ad allagamento nell'ultimo trentennio derivate dal Piano di Bacino del F. Arno approvato; la Carta P04b contiene le zonazioni delle aree di vincolo e di salvaguardia idraulica attualmente vigenti estratte per il territorio della Provincia di Prato dal Piano di Bacino del Fiume Arno - Stralcio Rischio Idraulico (ex DL 126/98 e D.P.C.M. 05/11/99); la Carta P04c contiene le zonazioni delle aree di salvaguardia idraulica introdotte dal Piano Straordinario dell'Assetto Idrogeologico (D.C.I. 139/99 - D.L. 180/98 e L. 267/99) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno, le zonazioni delle aree di salvaguardia idraulica Art. 15 e Art. 18 delle N.T.A. introdotte dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (D.C.I. 1/02 - D.L. 180/98 e L. 267/99) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Reno, i confini delle due Autorità di Bacino.

2. Gli Strumenti Urbanistici comunali o attuativi, sulla base di appositi studi ed indagini specifiche, integrano le dotazioni del Quadro Conoscitivo provinciale con la delimitazione di dettaglio delle aree allagate su base storica per eventi alluvionali a partire dal 1966, come disposto dalle norme di attuazione del Piano di Bacino del Fiume Arno-Stralcio Rischio Idraulico allegato al D.P.C.M. 05/11/99.

3. Di tutti gli elementi acquisiti dai Piani di settore dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno sono riportati i termini originali, per cui ognivoce di legenda si riferisce ad analoghe definizioni nelle tavole e nelle norme di attuazione dei relativi piani. Quindi:

  • - la definizione dell'Ambito B è stata mantenuta analoga a quelle dell'art. 74 del P.I.T. (DCRT 12/00), pertanto si tratta di una fascia determinata con criteri geometrici nelle aree di pianura (con estensione minima di 300 m) e morfologici nelle aree collinari e montane. Tali definizioni saranno superate dai Piani Strutturali e dagli altri strumenti urbanistici dotati di studi idrologico - idraulici di dettaglio,con cui si definiranno i nuovi Ambiti B come le aree adiacenti ai corsi d'acqua classificati nella lista allegata alle presenti norme in cui si distribuiscono le acque esondate o non smaltite a seguito dell'evento idrologico duecentennale;
  • - la delimitazione dei nuovi Ambiti B terrà conto anche, supportata da considerazioni e calcoli idrologico-idraulici, degli effetti che l'evento di riferimento duecentennale avrà sulle acque basse e sulle aree di pianura.

4. Per l'intero territorio provinciale, l'individuazione delle classi di pericolosità precedentemente acquisita dalla DCRT n. 94 del 1985 deve tenere presente le definizioni dei punti seguenti in funzione del rischio idraulico:

  • - Pericolosità Idraulica irrilevante (classe 1). Aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
    1. a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;
    2. b) sono in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori di ml. 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico.
  • - Pericolosità Idraulica bassa (classe 2). Aree di fondovalle per le quali ricorrono seguenti condizioni:
    1. a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;
    2. b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a ml. 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico.
  • - Pericolosità Idraulica media (classe 3). Aree di fondovalle per le quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
    1. a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
    2. b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a ml. 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico.
  • - Pericolosità Idraulica elevata (classe 4). Aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrono entrambe le condizioni di cui al precedente punto precedente.

5. Prescrizioni per le aree comprese negli ambiti B

  1. a) Nuove previsioni e modifiche della previsioni esistenti La realizzazione di interventi in aree di nuova previsione all'interno degli ambiti B, ridefiniti con i criteri idraulici, è condizionata alla contestuale esecuzione delle opere per la messa in sicurezza degli interventi stessi dell'evento duecentennale.
  2. b) Attuazione delle previsioni esistenti L'attuazione delle previsioni esistenti nelle aree comprese negli ambiti B di nuova definizione è condizionata alla contestuale esecuzione di opere per la messa in sicurezza degli interventi stessi, dall'evento centennale.
  3. c) Patrimonio edilizio esistente e nuovi interventi diretti in zone di completamento. Per quanto riguarda gli interventi diretti sul patrimonio edilizio esistente e nelle aree di completamento, i P.S. e gli altri Strumenti Urbanistici dovranno prevedere una disciplina che definisca gli interventi fattibili ed i condizionamenti o le limitazioni da rispettare per la loro esecuzione, tenendo conto della necessità di non incrementare il rischio idraulico e di non pregiudicare futuri interventi di regimazione idraulica nel territorio.

6. Indirizzi per il superamento delle salvaguardie dell'ambito B
All'interno degli ambiti B ridefiniti come ai precedenti punti, i P.S. e gli altri strumenti pianificatori, in attuazione del comma 4 dell'art. 65 del P.I.T., provvedono:
Alla perimetrazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti e di progetto che dovranno essere messi in sicurezza; identica perimetrazione dovrà riguardare anche le aree ricadenti nelle classi di pericolosità 4 come definite al punto 4 dell'art. 6.
Alla individuazione delle aree da destinare ad interventi di regimazione idraulica per la messa in sicurezza delle aree così perimetrate.

7. Interventi di trasformazione del territorio agricolo e rurale

Limitatamente agli interventi o ai programmi di trasformazione del territorio agricolo forestale, gli strumenti di pianificazione e programmazione del territorio a verde dovranno acquisire, tramite apposite indagini idrologico - idrauliche, specifiche informazioni sulla pericolosità idraulica locale, in particolare sugli aspetti legati alle acque basse, alla loro regimazione ed al loro smaltimento, e confrontarsi sia con i dati scaturiti che con i risultati emersi dallo studio, in modo tale da verificare e soddisfare in dettaglio tutti gli aspetti di natura rurale e connessi con gli le componenti geologiche e geomorfologiche (erosione dei suoli, trasporto del carico solido, efficienza del reticolo idrografico, ecc,).

8. Prescrizioni per le aree con pericolosità idraulica irrilevante (P1)
Nelle aree a pericolosità idraulica irrilevante (PI1) non si attuano prescrizioni all'uso del territorio. Rimane l'indirizzo di inserire nello studio geologico di supporto ad ogni Strumento Urbanistico una serie di considerazioni idrauliche, idrografiche e idrologiche, se necessario, con cui si dimostri di aver affrontato anche le eventuali problematiche settoriali e locali legate alle acque superficiali che potrebbero incidere sullo sviluppo urbanistico delle zone.

9. Prescrizioni per le aree con pericolosità idraulica bassa (P2)
Nelle aree a pericolosità idraulica bassa (PI2) non si attuano prescrizioni specifiche all'uso del territorio. Rimane l'indirizzo di unire allo studio geologico di supporto ad ogni Strumento Urbanistico una serie di considerazioni idrauliche, idrografiche e idrologiche, con cui si dimostri di aver affrontato ogni problematica settoriale e locale legate all'elemento idraulico, idrografico e morfologico, che potrebbe incidere sullo sviluppo urbanistico della zona. I risultati degli studi dovranno costituire elemento di base per la classificazione della pericolosità idraulica degli interventi e dell'ammissibilità delle previsioni.

10. Prescrizioni per le aree con pericolosità idraulica media (P3)
Nelle aree a pericolosità idraulica media (PI3) si attuano le indicazioni espresse dal secondo capoverso del punto 4 dell'artr.80 del P.I.T. così come specificato: relativamente alle aree di classe di pericolosità idraulica deve essere allegato allo strumento urbanistico uno studio idrologico-idraulico di entità e approfondimento commisurato alle problematiche che fanno scaturire la pericolosità idraulica ed al tipo e complessità della previsione che si intende attuare o proporre, che illustri lo stato di efficienza e lo schema di funzionamento delle opere idrauliche ove presenti o che comunque definisca il grado di rischio. I risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la classificazione di fattibilità degli interventi e dall'entità delle previsioni e ove necessario indicare soluzioni progettuali tese a ridurre al minimo possibile il livello di rischio ed i danni agli interventi per episodi di esondazione o ristagno.
Di norma, nelle zone a pericolosità idraulica 3 non si prevedono limitazioni all'uso del territorio, purché le condizioni imposte dalle indagini idrauliche precedentemente citate per la fattibilità in condizioni di sicurezza ed in modo da non aggravare il rischio di alluvionamento per le zone adiacenti, non comportino un carico eccessivo per lo sviluppo urbanistico ed economico dell'area, né contraddicano od ostacolino l'attuale programmazione o realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica.

11. Prescrizioni per le aree con pericolosità idraulica elevata (P4)
Nelle aree a pericolosità idraulica elevata (PI4) si attuano le indicazioni espresse dal secondo capoverso del punto 5 dell'artr.80 del P.I.T. così come specificato: relativamente a queste aree a pericolosità elevata (PI4) deve essere allegato allo strumento urbanistico uno studio idrologico-idraulico che definisca attraverso i comprovati metodi dell'idrologia con precisione il livello di rischio relativo all'area nel suo complesso, i risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la classificazione di fattibilità degli interventi e dell'ammissibilità delle previsioni. Nel caso in cui dallo studio risulti che l'area interessata è soggetta a fenomeni di inondazione con tempi di ritorno compresi tra 0 e 20 anni, i nuovi strumenti urbanistici generali o loro varianti non dovranno consentire previsioni edificatorie salvo che per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili a condizione che per queste ultime si attuino tutte le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico a livelli compatibili con le caratteristiche dell'infrastruttura.
Nelle zone a pericolosità idraulica 4 gli interventi e le prescrizioni ammesse potranno essere di tipo e entità compatibile con il territorio e con il relativo sviluppo sostenibile, tale da non comportare eccessi di carico per quanto riguarda le opere di messa in sicurezza idraulica, né una snaturata trasformazione ambientale, urbanistica ed economica del territorio.

12. Alle aree indicate nelle Carte della Integrità Idraulica P04b e P04c come estratte dal Piano di Bacino del F. Arno di cui al D.P.C.M. 05/11/99, quelle estratte dal Piano Straordinario per l'Asseto Idrogeologico del F. Arno di cui alla D.C.I. 139/99 e quelle estratte dal Piano Stralcio per l'Asseto Idrogeologico del F. Reno di cui alla D.C.I. 1/02, sono associate le stesse Norme Tecniche di Attuazione di salvaguardia contenute negli stessi Piani di settore delle due Autorità di Bacino.

13. Disposizioni per la riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale:

  1. a) per l'intero territorio provinciale la realizzazione di nuovi edifici deve garantire il mantenimento di una superficie in percentuale immutata rispetto a quella stabilità da precedente normativa regionale (DCRT 12/00);
  2. b) spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale e meccanizzata devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque meteoriche. La prescrizione non si attua per motivi di sicurezza e per tutela storico-ambientale. Tra i motivi di sicurezza rientrano le esigenze statiche in relazione a carichi stradali gravosi ed in rapporto alle caratteristiche geotecniche dei terreni.
  3. c) il convogliamento delle acque piovane in corsi d'acqua superficiali e nella rete fognaria deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile a quote inferiori e salvo diritti di terzi.
 
 

centralino: 0574 5341  |  info@provincia.prato.it  |  credits  |  note legali