SIT della Provincia di Prato / Elaborati di Progetto del PTC

TITOLO II DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO I Articolazione del territorio provinciale

Art. 6 Sistemi territoriali di programma, sistemi territoriali locali e sistemi territoriali funzionali

1. Il territorio della provincia di Prato è articolato nei seguenti Sistemi Territoriali di Programma, individuati dal PIT:

2. Il PTC attua e specifica le disposizioni di cui all'art.6 commi 4 e 5 del PIT articolando il Sistema Economico Locale di cui alla DCR 219/99, coincidente con il territorio provinciale, in tre sottosistemi territoriali locali (STL): Val di Bisenzio e Monteferrato, Piana, Montalbano. Per ciascun STL, vengono definiti obiettivi e invarianti riferiti alle tre tipologie di risorse individuate dal PIT: città e insediamenti urbani, rete delle infrastrutture per la mobilità, territorio rurale. Per quanto riguarda la disciplina dell'integrità paesistica, ciascun STL è a sua volta articolato in Unità di paesaggio, di cui agli artt. 31-33 del Capo II.

3. Ai fini della definizione di specifici obiettivi di organizzazione, riordino e infrastrutturazione delle funzioni, il PTC individua i sistemi territoriali funzionali, con riferimento all'art. 7 del PIT, che integrano le indicazioni e assumono le regole dei diversi sistemi territoriali su cui insistono, restituendone una selezione e integrandola con specifiche indicazioni di progetto funzionali alle diverse politiche territoriali che lo stesso PTC persegue.

Art. 7 STL della Val di Bisenzio e Monteferrato: obiettivi e invarianti per ciascuna tipologia di risorse

1. Il Sistema Territoriale Locale della Valle del Bisenzio e del Monteferrato interessa tutto il territorio appenninico a nord della provincia, nel quale si snoda la SS 325. Comprende la valle del Bisenzio (comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo), la valle del Fiumenta, il versante orientale della valle del Limentra, la parte collinare dei comuni di Montemurlo e Prato, caratterizzata dalle valli incise dal Bagnolo, dall'Agna e dal Bardena, e il versante della Calvana, fino alla valle del Marinella.

2. Obiettivi principali del PTC relativi al STL sono:

3. Il PTC in relazione alla risorsa "Le città e gli insediamenti urbani", persegue i seguenti obiettivi:

  1. a) riequilibrio e rafforzamento del ruolo degli insediamenti collinari e montani, anche al fine della ricostituzione della complessità del sistema insediativo reticolare, in relazione ai servizi di base, civili, commerciali e artigianali e industriali;
  2. b) mantenimento e tutela delle aree inedificate lungo la SS 325;
  3. c) riqualificazione delle aree produttive che possiedono ancora un peso rilevante all'interno del sistema produttivo provinciale, anche al fine di creare aree ecologicamente attrezzate;
  4. d) recupero e riutilizzo di aree produttive per attività di innovazione e sperimentazione tessile di qualità;
  5. e) valorizzazione e riconversione funzionale delle aree produttive dismesse e di quelle in posizione marginale o debole rispetto al sistema produttivo e infrastrutturale;
  6. f) recupero, salvaguardia e valorizzazione dei centri antichi, degli edifici e dei manufatti di valore, anche produttivi; riqualificazione degli insediamenti residenziali recenti per consolidarne i caratteri e migliorarne la qualità urbana, in particolare:
    • - per i centri urbani principali: La Briglia, Vaiano, Carmignanello, Mercatale e San Quirico di Vernio, rafforzamento del ruolo di servizio nei confronti dell'intero STL con il miglioramento dell'accessibilità, dei sistemi infrastrutturali, delle comunicazioni, la qualificazione dei servizi a livello territoriale, del commercio e dell'artigianato e per la sperimentazione tessile (Cartaia-La Briglia);
    • - per i capisaldi del sistema insediativo urbano e rurale: Sant'Ippolito; Cavarzano; Migliana; Luicciana; Figline; Sofignano-Le Fornaci, mantenimento e potenziamento del presidio antropico, consolidamento e qualificazione dell'offerta dei servizi di base, integrazione con la rete di offerta turistica dell'area appenninica, sviluppo delle complementarietà e delle specializzazioni in rapporto ai centri principali;
    • - per i presidi della rete insediativa: Popigliano, Isola, Tignamica, Parmigno, Savignano, Gavigno, Trebbio, Castello, Il Fabbro, Usella, Gricigliana, La Dogana, Terrigoli, Risubbiani, Gagnaia, Luciana, Sasseta, La Villa, Cantagallo: consolidamento e rafforzamento dell'offerta di servizi di base, rafforzamento della dotazione di servizi per la fruizione turistica, anche escursionistica;
    • - per i nodi specialistici strategici: Gabolana, Schignano, Fossato, Montepiano: riqualificazione ambientale, integrazione funzionale dell'area produttiva di Gabolana, qualificazione, specializzazione e valorizzazione turistica di Montepiano;
  7. g) salvaguardia della struttura insediativa reticolare della media valle, contenendo la crescita degli agglomerati urbani di fondovalle e impedendo la saldatura tra gli insediamenti;
  8. h) mantenimento della continuità visuale e funzionale tra sistema insediativo e aree agricole e forestali ad esso adiacenti;

4. Il PTC in relazione alla risorsa "Le città e gli insediamenti urbani" individua le seguenti invarianti strutturali:

  1. a) l'organizzazione del sistema insediativo determinato dal fiume Bisenzio e dalla viabilità storica. In particolare:
    • - il ruolo di centralità urbana svolto dagli insediamenti storici del fondovalle (La Briglia, Vaiano, Mercatale e San Quirico di Vernio);
    • - le funzioni diverse e complementari svolte dai diversi centri che determinano la struttura reticolare del sistema insediativo collinare di media valle;
    • - le relazioni profonde che caratterizzano il modello insediativo a ventaglio asimmetrico dell'alto corso del Bisenzio con Mercatale di Vernio al centro del sistema, e gli insediamenti posti sulle radiali di collegamento: con la Valle del Limentra, e quindi l'Appennino pistoiese; con Castiglion de Pepoli e la Val di Setta; con Mangona e la Val di Mugello;
  2. b) la funzione ordinatrice e organizzativa degli insediamenti di fondovalle svolta dalla ferrovia.
  3. c) il ruolo svolto, sul piano economico e culturale, dagli insediamenti produttivi storici e dal tessile di qualità (Gabolana)

5. Il PTC in relazione alla risorsa "La rete delle infrastrutture per la mobilità" persegue i seguenti obiettivi:

  1. a) miglioramento dell'accessibilità complessiva, attraverso l'adeguamento della rete esistente, in particolar modo quella di collegamento ai territori limitrofi e alle infrastrutture di interesse regionale e nazionale;
  2. b) incentivazione dell'utilizzo dei mezzi di trasporto collettivo ed in particolare potenziamento della rete ferroviaria e riorganizzazione dei servizi su gomma;
  3. c) integrazione delle diverse tipologie di rete a supporto della fruizione del territorio;
  4. d) completamento e integrazione dei collegamenti infrastrutturali con lo sviluppo di reti telematiche a sostegno del presidio antropico e delle economie locali;
  5. e) completamento dei collegamenti viari con i centri minori e i nuclei sparsi;
  6. f) eliminazione e/o mitigazione degli effetti degli attraversamenti stradali urbani in condizioni di incompatibilità del traffico con i valori ambientali e la qualità urbana.

6. Il PTC in relazione alla risorsa "La rete delle infrastrutture per la mobilità" individua le seguenti invarianti strutturali:

7. Il PTC in relazione alla risorsa "Il territorio rurale" persegue i seguenti obiettivi:

  1. a) mantenimento e sviluppo dell'economia agricola e montana, in particolare delle risorse agricole di qualità legate alla produzione del vino, dell'olio, delle castagne, dei prodotti del sottobosco e dell'allevamento semibrado e biologico; anche ai fini del presidio antropico del territorio rurale;
  2. b) tutela e valorizzazione, nella collina coltivata e nelle aree montane, del paesaggio agricolo-forestale storico inteso come elemento portante della sostenibilità del territorio e per il rafforzamento dell'identità culturale, definito dalla tessitura delle sistemazioni agrarie tradizionali, dal sistema dei borghi, dei nuclei e delle case rurali sparse; promuovendo le funzioni che ne garantiscono il mantenimento dei caratteri di qualità e gli interventi di manutenzione e restauro delle opere di sistemazione del terreno, dei terrazzamenti, delle alberature, della rete dei percorsi e del patrimonio edilizio storico;
  3. c) rivitalizzazione del patrimonio agricolo-forestale e sviluppo di attività economiche integrative, turismo rurale, turismo escursionistico e naturalistico, salvaguardia e miglioramento ambientale, mantenendo l'aspetto storicamente consolidato e la pubblica accessibilità ai percorsi di diverso ordine e grado, comprese le strade interpoderali e forestali.

8. Il PTC in relazione alla risorsa "Il territorio rurale" individua le seguenti invarianti strutturali:

  1. a) la funzione di tutela e di costruzione del paesaggio svolta dalle strutture insediative tradizionali e dall'organizzazione produttiva agricola delle aree montane e collinari;
  2. b) l'organizzazione territoriale delle ville-fattoria e dei relativi poderi in relazione ai borghi e ai centri di antica formazione della bassa e media collina;
  3. c) il ruolo delle aree boscate, dei prati-pascoli e dei biotopi per il mantenimento e arricchimento delle condizioni di naturalità.
  4. d) il ruolo di tutela ambientale e di qualificazione del territorio rurale svolto dall'insieme delle sistemazioni idrauliche ed agrarie tradizionali.

Art. 8 STL della Piana: obiettivi e invarianti per ciascuna tipologia di risorse

1. Il Sistema Territoriale Locale della Piana comprende gli insediamenti urbani posti in pianura di Prato e di Montemurlo e la fascia agricola periurbana che da sud-est a nord-ovest, lambisce le province di Firenze (comuni di Campi Bisenzio e Signa) e Pistoia (comuni di Agliana e Quarrata) fino alle fasce perifluviali dell'Ombrone. All'interno del STL si colloca anche la maggiore consistenza del comparto manifatturiero tessile, articolato in diverse realtà territoriali e tipi insediativi; sono presenti anche i principali servizi di livello territoriale, ubicati nel nucleo consolidato dell'insediamento pratese, e le maggiori connessioni con gli assi infrastrutturali di tipo sovralocale.

2. Obiettivi principali del PTC sono:

  1. a) promuovere un equilibrato sviluppo degli insediamenti e delle attività economiche, incentrato sul consolidamento e recupero dell'edificato esistente, la riqualificazione e diversificazione produttiva del distretto tessile, con il supporto della migliore integrazione fra le diverse modalità di mobilità e della qualità e quantità di infrastrutture connesse alle diverse funzioni territoriali;
  2. b) riqualificare gli spazi aperti interclusi e recuperare le preesistenze agricole, proponendone nuove funzioni finalizzate al riequilibrio ambientale e all'elevamento della qualità complessiva dei nuclei urbani;
  3. c) valorizzare e riqualificare dal punto di vista ambientale e fruitivo le aste fluviali, i fossi, le gore e le aree a questi prossime, garantendo la valenza paesaggistica e l'accessibilità visuale e pedonale ai diversi elementi del sistema idrografico, esistenti (fiume Bisenzio, torrenti,gore, specchi d'acqua) e di progetto (casse di espansione);
  4. d) promuovere servizi culturali, informativi e tecnici a supporto degli assi di sviluppo indicati.

3. Il PTC in relazione alla risorsa "Le città e gli insediamenti urbani" persegue i seguenti obiettivi:

  1. a) salvaguardare e valorizzare il centro antico di Prato relativamente al valore che riveste sotto il profilo storico, culturale, socioeconomico e amministrativo e al ruolo di riferimento che svolge nei confronti dell'intero territorio provinciale. In particolare con il potenziamento e la qualificazione della trama commerciale minuta, anche nei confronti delle produzioni tipiche del territorio provinciale,e il rafforzamento dell'accessibilità e delle connessioni con i sistemi urbani limitrofi;
  2. b) consolidare la struttura policentrica e l'identità civile e culturale dei paesi, frazioni e quartieri, in modo da configurare il sistema insediativo come un sistema policentrico, costituito da piccole città dotate di propria autonomia e di servizi; tutelandone i centri antichi, la presenza dei servizi e la trama commerciale diffusa; anche impedendo la dispersione insediativa e la saldatura tra gli insediamenti,destinando le aree ancora libere (e, ove possibile, parte di quelle di prevista urbanizzazione non ancora realizzata, localizzando opportunamente le aree a standard comunque previste) al collegamento paesistico ed ecologico Nord-Sud;
  3. c) promuovere un equilibrato sviluppo degli insediamenti incentrato sul riuso e la riorganizzazione dell'edificato esistente;
  4. d) favorire il recupero, il riuso e la trasformazione delle aree produttive dismesse e in dismissione, anche al fine di salvaguardare le aree ancora libere della pianura ed innalzare la qualità delle aree urbane; e) elevare la qualità ambientale e insediativa delle aree industriali, promuovendone il riordino urbanistico, l'incremento dei servizi e un'adeguata connessione con le infrastrutture viarie principali;
  5. f) favorire la riqualificazione e l'integrazione funzionale dei nuovi quartieri residenziale attraverso il potenziamento dei servizi, la creazione di centralità urbane e la definizione dei margini tra costruito e territorio aperto;
  6. g) promuovere il riassetto delle funzioni sanitarie della provincia, spostando l'attuale presidio ospedaliero in una nuova area e prevedendo la riqualificazione di quella all'interno delle mura cittadine; h) costituire un parco archeologico nell'area di Gonfienti, sul sito della città etrusca, e individuare le necessarie connessioni paesistico/ambientali e i collegamenti fruitivi con la città di Prato e con i territori limitrofi;
  7. i) recupero, salvaguardia e valorizzazione degli edifici produttivi di valore e di porzioni degli insediamenti storici della città fabbrica con l'individuazione di un'idonea disciplina per l'attuazione degli interventi e individuando idonei e congruenti utilizzi;
  8. l) promuovere adeguate forme di tutela e valorizzazione ambientale e fruitiva unitaria di Cascine di Tavola e della villa medicea di Poggio a Caiano;
  9. m) promuovere la riqualificazione degli ambiti urbani attraversati dalla declassata di Prato, garantendone l'accessibilità ai servizi, arricchendone la dotazione di spazi di relazione e prevedendo elementi di riconoscibilità urbana e qualificazione paesistica.

4. Il PTC in relazione alla risorsa "Le città e gli insediamenti urbani" individua le seguenti invarianti strutturali:

  1. a) il ruolo di riferimento extraterritoriale, che svolge dal punto di vista storico, culturale, sociale, il centro antico di Prato, anche in riferimento all'offerta di servizi ed attività economiche qualificate;
  2. b) le funzioni complementari e di caratterizzazione dell'identità socio-culturale e urbana svolte dal sistema insediativo policentrico costituito dai centri e dalle frazioni della piana;
  3. c) la funzione ordinatrice svolta dalla matrice territoriale antica, in particolare dall'organizzazione territoriale derivata dall'orientamento della centuriazione e dal suo reticolo (le linee orizzontali di via Pistoiese, via Galcianese, via Cava e i presidi antropici lì ubicati quali Iolo, Castelnuovo, Sant'Ippolito, Gonfienti, Galciana, ecc);
  4. d) il ruolo caratterizzante il peculiare paesaggio urbano costituito dal patrimonio del distretto tessile, in particolare:
    • - le fabbriche pioniere (fine '800, primi del '900), le grandi fabbriche del secondo dopo guerra e l'insieme degli elementi rimasti dell'assetto produttivo pre-ottocentesco (la presa del cavalciotto, il gorone, le gore e i mulini);
    • - la città fabbrica caratterizzata dalla complessità funzionale, gli allineamenti stradali continui con forti variazioni tipologiche e di densitàedilizia;
    • - la propensione all'innovazione tipica del modello pratese e del suo distretto (produttivo e mercantile manifestato sin dall'antichità) e il ruolo svolto in relazione a questo dalle grandi aree produttive costituite dai macrolotti di Prato e di Montemurlo;
  5. e) la forte relazione fisica, storica, culturale e ambientale tra Villa Ambra e Cascine di Tavola.

5. Il PTC in relazione alla risorsa "La rete delle infrastrutture per la mobilità" persegue i seguenti obiettivi:

  1. a) definire una chiara gerarchia e completare gli itinerari della rete infrastrutturale complessiva, così da consentirne una migliore efficienza e un suo più facile utilizzo;
  2. b) migliorare l'accessibilità e le connessioni alla rete di interesse nazionale e regionale per gli STL, per i territori limitrofi e per le attività produttive e le nuove polarità urbane, anche con la realizzazione di un nuovo casello autostradale (A11) a sud di Prato all'incrocio tra prima Tangenziale e Asse delle Industrie;
  3. c) rendere il trasporto pubblico competitivo con il mezzo privato, attraverso:
    • - il potenziamento e la riqualificazione del servizio ferroviario, realizzando la metropolitana di superficie prevista dal PRUSST e favorendone l'interconnessione alle reti del trasporto pubblico locale;
    • - la promozione dell'utilizzo e dell'efficienza delle reti del trasporto pubblico, rafforzandone l'intermodalità e prevedendo adeguati poli scambiatori;
  4. d) favorire l'accessibilità ai poli insediativi e produttivi principali della Piana, con particolare riguardo alla riduzione ed ottimizzazione della mobilità merci e persone indotta dalle attività produttive, in particolare realizzando il collegamento diretto (Asse delle Industrie)delle aree industriali di Montemurlo, Prato e Interporto - Campi Bisenzio, e separato da quello dei principali servizi urbani (Declassata);
  5. e) caratterizzare la Declassata in maniera più spiccatamente urbana, in relazione alle mutate prospettive urbanistiche e territoriali, così da far svolgere all'infrastruttura, oltre che la funzione di attraversamento, anche quella di asse centrale della città e di distribuzione delle principali attrezzature collettive, coerentemente al raggiungimento di una completa funzionalità, a quella complementare, dell'Asse delle Industrie, ridefinendone la connessione con la seconda tangenziale;
  6. f) caratterizzare la seconda tangenziale con interventi di inserimento e mitigazione paesistica, in considerazione del valore ambientale dei territori attraversati;
  7. g) promozione e valorizzazione della rete ciclabile, attraverso la formazione di itinerari per la fruizione e favorendone l'utilizzo in condizioni di sicurezza per l'accessibilità ai servizi e alle attività urbane.

6. Il PTC in relazione alla risorsa "La rete delle infrastrutture per la mobilità" individua le seguenti invarianti strutturali:

  1. a) il ruolo di riorganizzazione delle funzioni urbane svolto dalla linea ferroviaria metropolitana e dalle stazioni esistenti e previste;
  2. b) il ruolo di connessione ambientale e territoriale, di raccolta dei flussi di traffico nord-sud, svolto dalla prima tangenziale come asse di collegamento tra gli STL provinciali;
  3. c) il ruolo centrale di distribuzione delle funzioni urbane svolto dalla Declassata;
  4. d) il ruolo svolto dalla rete locale storica come elemento strutturante il sistema insediativo della Piana.

7. Il PTC in relazione alla risorsa "Il territorio rurale" persegue i seguenti obiettivi:

  1. a) riconversione delle funzioni agricole residuali verso funzioni di produzione di qualità, alimentare e no-food, connesse a funzioni di riqualificazione ambientale e fruitive in riferimento al progetto integrato "Parco agricolo della Piana";
  2. b) sostegno e rafforzamento delle strutture aziendali agricole al fine della conservazione e valorizzazione del territorio agricolo;
  3. c) promozione e sostegno all'attività agricola presente nelle aree a prevalente funzione agricola, attività che qualifica gli spazi aperti del territorio urbanizzato e contribuisce all'educazione ambientale, ai cicli alimentari della popolazione urbana, e all'innalzamento della qualità paesaggistica e ambientale dell'intero STL;

8. Il PTC in relazione alla risorsa "Il territorio rurale" individua le seguenti invarianti strutturali:

  1. a) il ruolo delle aree a esclusiva e prevalente funzione agricola come elemento di mitigazione dell'impatto del territorio urbanizzato e base di una economia agricola multifunzionale;
  2. b) la tessitura del territorio agricolo e le sue connessioni con il sistema della regimazione idraulica;
  3. c) il ruolo dei varchi agricoli superstiti quali aree di collegamento ecologico o greenways;
  4. d) il ruolo dei percorsi poderali e vicinali come elementi per l'accessibilità pedonale e ciclabile del territorio aperto.

Art. 9 STL del Montalbano: obiettivi e invarianti per ciascuna tipologia di risorse

1. Il Sistema Territoriale Locale del Montalbano coincide a sud, est ed ovest con il confine provinciale, a nord con il STL della Piana che comprende anche la fascia di pertinenza fluviale in destra dell'Ombrone. Il STL del Montalbano nella Provincia di Prato è parte integrante di un sistema territoriale più vasto riferito all'intera area geografica costituita dal rilievo del Montalbano e al suo sistema insediativo e socio economico facente capo alle Province di Firenze e Pistoia.

2. Obiettivi principali del PTC relativi al STL sono:

  1. a) la promozione dell'eccellenza agroalimentare e del turismo culturale, escursionistico ed enogastronomico;
  2. b) la tutela e la valorizzazione del paesaggio storico dell'insediamento rurale e della tessitura agraria, sistema collinare di borghi e centri antichi, ville e poderi inseriti in una trama complessa di oliveti, vigneti, boschi e altre colture; evitando gli interventi che alterino, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, la conformazione strutturale del paesaggio consolidato e le funzioni che ne garantiscono la riproduzione: agricoltura multicolturale, turismo rurale, residenza che manutenga il territorio rurale di pertinenza;
  3. c) il riordino e il riequilibrio del sistema insediativo, del sistema infrastrutturale e delle attrezzature collettive in relazione alle peculiari vocazioni e qualità ambientali; l'adeguamento dei nuovi interventi, sia urbani che rurali, ai caratteri paesistici specifici.

3. Il PTC in relazione alla risorsa "Le città e gli insediamenti urbani" persegue i seguenti obiettivi:

  1. a) valorizzazione e recupero dei centri antichi dei nuclei e manufatti storici, la salvaguardia del territorio collinare;
  2. b) l'arresto della dispersione insediativa e la ricomposizione degli insediamenti residenziali recenti, il completamento e il riordino dei tessuti edilizi, la loro riqualificazione e riorganizzazione morfologica e funzionale, a partire dal riconoscimento e il mantenimento del policentrismo e delle consolidate relazioni reticolari;
  3. c) riqualificazione del sistema insediativo attraverso la definizione, ricucitura e completamento degli insediamenti esistenti e la migliore integrazione tra le varie parti della città con gli spazi e i servizi pubblici; attivazione di progetti di recupero paesaggistico delle situazioni di maggior conflitto fra valenze paesaggistiche complessive e nuovi inserimenti che ne hanno causato un forte degrado: fronte di Carmignano verso l'Elzana; nuove lottizzazioni di Bacchereto; espansioni recenti di Comeana verso l'Ombrone e nei pressi della fattoria Le Farnete; area industriale di Montiloni;
  4. d) rifunzionalizzazione delle aree produttive improprie, dismesse o in via di dismissione nelle aree prossime all'Ombrone, anche al fine del recupero e della valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale;
  5. e) consolidamento del ruolo dei maggiori centri del territorio comunale, in particolare:
    • - rafforzamento del ruolo urbano di Poggio a Caiano, valorizzazione del centro antico e potenziamento dei servizi, anche di livello territoriale;
    • - riqualificazione di Carmignano, come centro mercantile e di servizi alla promozione, alla commercializzazione e sostegno ancheformativo al sistema economico locale dei prodotti tipici e del turismo;
    • - rivitalizzazione di Bacchereto e Verghereto quali "porte" della rete escursionistica e nodi della produzione agro-alimentare di qualità,
    • - potenziamento e qualificazione di Artimino come polo convegnistico e centro culturale rappresentativo del patrimonio territoriale;
    • - creazione di spazi pubblici e attribuzione di funzioni centrali, anche in rapporto alle mutate prospettive urbanistiche e territoriali di Comeana e Seano;
  6. f) mantenimento e tutela degli spazi aperti lungo la SS 66, quali elementi di riequilibrio ambientale e al fine di garantire la vivibilità degli insediamenti;
  7. g) recupero e riqualificazione delle aree di pertinenza fluviale dell'Ombrone. Creazione di elementi fruitivi e di connessione tra gli insediamenti, sia lungo l'asta fluviale che lungo i torrenti Furba, Stella e Montiloni.

4. Il PTC in relazione alla risorsa "Le città e gli insediamenti urbani" individua le seguenti invarianti strutturali:

  1. a) il ruolo strutturante la forma del territorio svolto dai nuclei storici, dall'architettura religiosa anche minore e dall'organizzazione territoriale della collina, in particolare il rapporto tra i centri e la rete minuta dei borghi, nuclei, ville fattoria e case coloniche sparse sulterritorio e la rete minuta della viabilità.
  2. b) il ruolo identitario del territorio assolto dall'edilizia di origine rurale di tipologia tradizionale, come fattorie, case coloniche e relativi annessi agricoli, anche se ricompresa in ambito urbano;
  3. c) le relazioni reticolari e l'organizzazione policentrica tra gli insediamenti, con le loro specializzazioni urbane o produttive e i loro peculiari valori storici e ambientali;
  4. d) l'integrazione funzionale, rafforzata dall'integrazione sociale, tra i centri della pianura e gli insediamenti di Poggio a Caiano, Seano e Poggetto e Comeana e la funzione nodale svolta da questi nei confronti dei territori limitrofi.

5. Il PTC in relazione alla risorsa "La rete delle infrastrutture per la mobilità" persegue i seguenti obiettivi:

  1. a) razionalizzare e rafforzare la rete delle connessioni interne al STL, attraverso interventi sulla rete locale, sia carrabile che ciclopedonale;
  2. b) favorire l'accessibilità ai poli insediativi e produttivi del territorio, minimizzando gli impatti del traffico commerciale sugli insediamenti residenziali, razionalizzando i flussi di traffico crescenti e salvaguardando i peculiari valori culturali del territorio in coerenza con le sue qualità paesistico-ambientali;
  3. c) conseguire il più alto livello possibile di integrazione tra le differenti reti di trasporto, con l'individuazione e la realizzazione di efficienti nodi di scambio modale gomma - ferro e gomma - gomma, alla stazione ferroviaria di Carmignano e nell'area centrale di Poggio a Caiano;
  4. d) completare i circuiti e le reti di livello secondario per la riorganizzazione della mobilità stradale attraverso:
    1. - la realizzazione di una variante stradale ad est del territorio provinciale, che consenta più facili connessioni con Prato, attraverso un nuovo ponte sull'Ombrone in località La Nave e il completamento della circonvallazione in Comune di Signa e in Comune di Campi Bisenzio;
    2. - il completamento del nuovo circuito pedecollinare al Montalbano, verso le Signe e l'empolese, con la realizzazione di una variante per il superamento del centro di Comeana, fino alla stazione ferroviaria di Carmignano e l'area Nobel a Signa;
    3. - il completamento della connessione nord-sud tra gli STL, con il prolungamento della strada proveniente dalla prima tangenziale di Prato verso Carmignano, distribuendo così le nuove funzioni produttive sorte a Seano ed evitando l'attraversamento del centro dello stesso;
  5. e) il recupero e la riqualificazione dei tracciati storici, tutelandoli da ulteriori pressioni insediative, della rete sentieristica esistente, per la formazione di itinerari e circuiti per la fruizione e di valorizzazione turistica (Comeana-Artimino, Bacchereto-Verghereto-Artimino, S.Cristina a Mezzana-Verghereto-Artimino).

6. Il PTC in relazione alla risorsa "La rete delle infrastrutture per la mobilità" individua le seguenti invarianti strutturali:

  1. a) la funzione di collegamento e insieme di distribuzione tra i centri e le loro funzioni della struttura reticolare, non gerarchizzata, propria della rete delle infrastrutture della collina;
  2. b) il ruolo integrato all'organizzazione territoriale e il carattere fondativo degli insediamenti urbani, svolto dalla viabilità storica;
  3. c) il ruolo connettivo svolto storicamente dal sistema fluviale dell'Ombrone rispetto ai centri di Seano, Poggio a Caiano e Comeana.

7. Il PTC in relazione alla risorsa "Il territorio rurale" persegue i seguenti obiettivi:

  1. a) valorizzazione dell'assetto agrario storico per ciò che concerne le sistemazioni del terreno, la viabilità poderale, la complessitàdell'organizzazione storica del tipo territoriale delle ville-fattoria e dei relativi poderi;
  2. b) mantenimento della qualità della trama agraria tipica, caratterizzata da una forte alternanza e promiscuità di colture con particolare riferimento all'olivo, alla vite e ai fichi; promozione della coltura storica dell'olivo e qualificazione della relativa filiera;
  3. c) promozione di buone pratiche colturali per favorire l'adozione e diffusione delle medesime come contributo al mantenimento ed incremento della qualità ambientale e paesistica; d) valorizzazione delle aree boscate del Barco Mediceo quale cerniera verde tra le province di Prato, Firenze, Pistoia;
  4. e) il mantenimento e la tutela dei sistemi di microregimazione delle acque relativi ai fondi agricoli e alle coperture boscate per la prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico.

8. Il PTC in relazione alla risorsa "Il territorio rurale" individua le seguenti invarianti strutturali:

  1. a) la funzione di qualificazione del paesaggio svolta dalle sistemazioni ed assetti agrari tradizionali caratterizzati da limitata estensione delle colture specializzate, interrotte da prode erbacee, strade interpoderali, ciglioni, terrazzamenti, fasce boscate e/o siepi;
  2. b) la funzione di qualificazione del territorio svolta dal tipo territoriale della ville-fattoria, dagli impianti storici di oliveto e dai manufatti (terrazzamenti, ciglionamenti, elementi di collegamento) che li caratterizzano;
  3. c) la funzione di connessione territoriale, ambientale e turistico ricreativa svolta dalle aree boscate del Barco Mediceo.

Art. 10 I sistemi territoriali funzionali provinciali

1. La Regione, tramite il PIT, introduce i sistemi territoriali funzionali come insieme di relazioni fra alcune specifiche funzioni territoriali di area vasta e le risorse ad esse connesse.
La Provincia nel PTC specifica, di conseguenza, al proprio livello di governo i sistemi territoriali funzionali come finalizzati a specifici obiettivi di organizzazione, riordino, e infrastrutturazione delle funzioni delle relazioni e della mobilità nel territorio.

2. Il PTC della Provincia di Prato individua i seguenti Sistemi Territoriali funzionali:

3. Per ciascuno di questi sistemi il PTC individua obiettivi e prescrizioni per gli strumenti di pianificazione comunale e per i piani e programmi di settore provinciali.

Art. 11 Il sistema territoriale funzionale "Ambiente"

1. Il PTC individua il Sistema Territoriale Funzionale Ambiente nell'insieme delle funzioni ecosistemiche attribuite ai diversi elementi territoriali che costituiscono il sistema ed alle relative connessioni, ed inoltre in riferimento all'Allegato 5 alle presenti NTA. Il Sistema Funzionale Ambiente dà indicazioni che riguardano l'intero territorio provinciale, assegnando alle sue diverse parti una gerarchia di funzioni ecologiche e di tutela dell'ambiente naturale in riferimento al quadro istituzionale di tutela, fruizione e valorizzazione delle aree di rilevante interesse naturalistico-ambientale, rete ecologica europea natura 2000 e sistema delle aree protette. Dette funzioni contemplano la conservazione degli elementi di biodiversità presenti, la tutela e fruizione degli elementi di naturalità, la salvaguardia o ripristino delle connessioni ecologiche, e sono inoltre integrate tramite la ricerca e la conservazione degli elementi che possono garantire prestazioni di connettività diffusa, quali la gestione ambientalmente sostenibile delle pratiche agricole e la mitigazione delle pressioni ambientali degli insediamenti.

2. Il quadro istituzionale di tutela, fruizione e valorizzazione delle aree di rilevante interesse naturalistico-ambientale, costituito dall'insieme delle aree protette ex LR 49/95, di Siti di importanza regionale ex L.R. 56/2000 e dai Siti della Rete ecologica europea natura 2000, è il riferimento fondamentale del Sistema. Gli elementi che lo compongono,integrati da aree contigue di elevata valenza ambientale, sono articolati in tre sottosistemi, di seguito individuati, ciascuno dei quali caratterizzato da specifiche valenze:

Le presenti norme sono in ogni caso subordinate al rispetto dei disposti della normativa regionale ai fini dell'attuazione del programma regionale per le aree protette e della rete ecologica Natura 2000, e pertanto si conformano ai relativi atti normativi, di indirizzo e di disciplina compresa la disciplina del Monteferrato di cui alla DCR 67/96, in attuazione della DCR 296/88.

3. Gli elementi areali costituenti il sistema (aree protette istituite, pSIC, SIR, aree b, c, d, aree a ex DCR 296/88, ANPIL di progetto) sono integrati da una serie di fasce di collegamento ecologico-ambientale e paesistico di progetto, finalizzate ad aumentare le valenze ambientali complessive del territorio provinciale, da un lato interessando parti del territorio ove le connessioni risultano maggiormente compromesse, dall'altro valorizzando il ruolo di alcuni ambiti fluviali particolarmente rilevanti per la conservazione della biodiversità. Alla piena funzionalità del sistema, per la valenza di connettività diffusa, concorrono alcune prestazioni assegnate alle aree rurali ed urbane, per le quali si rimanda alle norme che trattano rispettivamente della risorsa "territorio rurale" e "città e insediamenti urbani".

4. Obiettivi specifici del sistema sono:

  1. a) il consolidamento della funzione di patrimonio di biodiversità svolto dalle aree a maggiore naturalità e la promozione della loro conoscenza attraverso forme di fruizione compatibili con la conservazione;
  2. b) la promozione, nelle aree con caratteri naturalistici e ambientali di valore, sia delle funzioni di habitat ecologico che di economie in grado di mantenervi il necessario presidio antropico, compatibili con il mantenimento delle valenze ecologiche;
  3. c) il mantenimento o il ripristino delle valenze e delle connessioni ecologiche sull'intero territorio provinciale, in particolare nelle aree urbanizzate ed in quelle agricole fortemente antropizzate, e verso i sistemi esterni, integrando le valenze ecologiche con quelle paesistiche e, ove compatibile, con quelle fruitive;
  4. d) il potenziamento del ruolo del sistema provinciale delle aree protette per la tutela, valorizzazione e promozione dei valori naturalistici,ambientali, paesistici e storico-culturali del territorio provinciale, e per lo sviluppo ecocompatibile di tali aree;

5. La tavola P09 individua, in corrispondenza degli obiettivi di cui ai punti precedenti, i diversi elementi territoriali che costituiscono il sistema:

  1. a) elementi istituzionali del sistema: aree protette e siti di importanza regionale e comunitaria:
    • - il sottosistema dell'appennino pratese (Riserva Naturale Acquerino-Cantagallo e ANPIL Alta Val Carigiola);
    • - il sottosistema della media Val di Bisenzio e del Monteferrato (ANPIL Monteferrato - pSIC e SIR del Monte Ferrato e Monte Iavello e ANPIL dei Monti della Calvana - pSIC e SIR La Calvana);
    • - il sottosistema Montalbano e Cascine di Tavola (ANPIL di progetto Artimino, ANPIL di progetto di Pietramarina - S. Giusto, ANPIL di progetto di Cascine di Tavola e Villa Ambra).
  2. b) elementi progettuali di integrazione del sistema istituzionale:
    • - aree di biodiversità primaria;
    • - aree agro-silvo-pastorali di tutela e fruizione della naturalità
    • - fasce di collegamento ecologico

Nella medesima tavola sono inoltre individuate, quali elementi territoriali che contribuiscono al funzionamento del sistema, le aree della connettività ecologica diffusa, costituite dall'insieme delle aree urbanizzate e delle restanti parti del territorio rurale: queste ultime aree, disciplinate per le rispettive specificità nelle norme relative alle risorse città e insediamenti e territorio rurale, sono trattate nell'ambito del sistema funzionale ambiente esclusivamente per ciò che attiene la funzione di connettività ecologica diffusa, in riferimento agli indirizzi regionali di cui alla DCR 1148/2002 ed alle indicazioni contenute nell'Allegato 5 alle presenti NTA.

6. Le indicazioni di progetto si basano sui seguenti elementi del QC:

Prescrizioni riferite ai vari elementi del Sistema
7. I Comuni recepiscono e specificano per quanto di loro competenza, attraverso i propri strumenti di pianificazione del territorio, i diversi elementi territoriali di progetto individuati nella tavola P09 e le prescrizioni di seguito elencate per ciascuno di essi. In generale, i Comuni disciplinano le trasformazioni urbanistiche e ambientali in modo che siano garantite la congruenza funzionale e la continuità biologica degli ecosistemi interessati applicando ovunque possibile principi e modalità sostenibili, ovvero privilegiando l'impiego di tecnologie a basso consumo energetico e non impattanti, e l'impiego di materiali naturali.

8. I Comuni, entro 12 mesi dall'adeguamento dei propri strumenti urbanistici ai sensi dell'Art. 19 della L.R. 49/95, provvedono inoltre a dotare le ANPIL istituite all'interno del proprio territorio di specifico regolamento di disciplina delle attività consentite, in linea con i relativi indirizzi regionali e provinciali: tale regolamento dovrà essere quindi recepito dai Regolamenti Urbanistici.

9. La Provincia, nel redigere i propri piani di settore dovrà includervi una specifica verifica delle funzioni di collegamento ecologico funzionale svolte dalle fasce di progetto, ai fini della loro attuazione ed efficacia.

10. La Provincia orienta i propri strumenti settoriali secondo i seguenti criteri:

11. Per i diversi elementi del sistema vigono le seguenti prescrizioni, che integrano le salvaguardie previste dall'art.81 del PIT per le aree b,c,d e sostituiscono, unitamente agli articoli sull'integrità paesistica delle presenti NTA, la disciplina ex DCR 296/88 per le aree a.

a) Aree di biodiversità primaria - Sistema Provinciale delle Aree Protette

Sottosistema Appenninico

La Provincia e i Comuni, rispettivamente attraverso le proprie azioni settoriali e i propri strumenti di pianificazione del territorio, concorrono alla realizzazione del sottosistema provinciale delle Aree Protette dell'Appennino secondo quanto successivamente dettagliato per ciascuna delle aree che lo costituiscono, integrando le proprie previsioni a tale scopo e valutandole secondo i seguenti criteri:

Per la Riserva dell'Acquerino-Cantagallo la Provincia, nel redigerne gli strumenti di settore:

Per l'ANPIL dell'Alta Val Carigiola:

Sottosistema della Media Val di Bisenzio e del Monteferrato

La Provincia e i Comuni, rispettivamente attraverso le proprie azioni settoriali e i propri strumenti di pianificazione del territorio, concorrono alla realizzazione del sottosistema provinciale delle Aree Protette della Media val di Bisenzio, integrando le proprie previsioni a tale scopo e valutandole secondo i seguenti criteri:

Per il pSIC-SIR-ANPIL del Monteferrato:
la Provincia, nel redigerne gli strumenti di gestione, e i Comuni nell'adeguare gli strumenti di pianificazione del territorio, ed inoltre nell'ambito della valutazione ai sensi dell'art. 32 della LR 5/95, provvedono a:

Per il pSIC -SIR-ANPIL della Calvana:
la Provincia, nel redigerne i piani di settore e gli strumenti di gestione, e i Comuni e la Comunità montana nell'adeguare gli strumenti di pianificazione e di programmazione del territorio provvedono ad individuare, in coordinamento con la Provincia ed i Comuni di Firenze, e valutano anche ai sensi dell'art.32 della LR 5/95:

Sottosistema del Montalbano- Cascine di Tavola

La Provincia e i Comuni, rispettivamente attraverso le proprie azioni settoriali e i propri strumenti di pianificazione del territorio, concorrono alla realizzazione del sottosistema Montalbano- Cascine di Tavola integrando le proprie previsioni allo scopo di:

b) Aree agro-silvo-pastorali di tutela e fruizione della naturalità

La Provincia e i Comuni, rispettivamente attraverso le proprie azioni settoriali e i propri strumenti di pianificazione del territorio, concorrono alla realizzazione degli obiettivi indicati al comma 4, nonché dei diversi sottosistemi provinciali delle Aree Protette interessati da queste aree, integrando le proprie previsioni e valutando, anche ai sensi dell'art.32 LR 5/95:

La Provincia, attraverso il Piano energetico provinciale, verifica la possibilità di utilizzare le energie rinnovabili: energia eolica, energia mini-idroelettrica, sfruttamento energetico delle biomasse derivate dal taglio dei boschi, corredando gli eventuali progetti per l'utilizzo di energie rinnovabili di una valutazione di compatibilità ambientale e paesistica. (riproducibilità delle diverse risorse naturali: aria, acqua, biodiversità; riproducibilità degli elementi caratterizzanti ciascuna unità di paesaggio). La Provincia nelle proprie azioni di settore promuove per queste aree la costruzione, l'aggiornamento e l'uso di indicatori generali di qualità dell'ecosistema, degli habitat di importanza specifica e delle specie guida, appositamente riferiti all'attività di monitoraggio svolta sulle aree di biodiversità primaria, per la verifica della funzionalità del sistema ed a supporto alla redazione degli strumenti di pianificazione Laddove il progetto di rete ecologica di cui all'Allegato n.5 indica delle "Linee di connettività ecologica in ambito collinare-montano", i Comuni provvedono nei propri PS ad adottare misure di salvaguardia delle connessioni ecologiche esistenti.

c) Fasce di collegamento ecologico

Per questi ambiti i Comuni, attraverso i propri strumenti di pianificazione del territorio, definiscono in modo puntuale le aree interessate con riferimento ai criteri di seguito indicati per ciascuna tipologia. Le fasce si articolano nelle quattro tipologie seguenti:

c.1) "Fascia di collegamento ecologico funzionale della Piana"

La zona costituisce area di collegamento ecologico ai sensi della L.R.56/2000 e delle relative Indicazioni tecniche, e come tale è soggetta alle disposizioni relative di livello regionale. La Provincia nel definire le proprie azioni settoriali, e i Comuni nel redigere gli strumenti di pianificazione del territorio, valutano con apposita relazione, anche ai sensi dell'art.32 LR 5/95, gli effetti ambientali delle proprie previsioni allo scopo di garantire:

c.2) "Fascia di riqualificazione ecologica del Bisenzio"

La Provincia nel definire le proprie azioni settoriali, i Comuni nel redigere gli strumenti di pianificazione del territorio, e la Comunità montana nel redigere il proprio Piano di sviluppo socio-economico valutano con apposita relazione, anche ai sensi dell'art.32 LR 5/95, gli effetti ambientali delle proprie previsioni con i criteri di seguito indicati:

c3) "Principali ambiti fluviali di collegamento ecologico-funzionale e paesistico"

Queste zone costituiscono aree di collegamento ecologico ai sensi della L.R.56/2000, e come tale sono soggette alle disposizioni relative di livello regionale di cui alla DCR 1148/2002.
La Provincia nel definire le proprie azioni settoriali, i Comuni nel redigere gli strumenti di pianificazione del territorio, e la Comunità montana nel redigere il proprio Piano di sviluppo socio-economico valutano con apposita relazione, anche ai sensi dell'art.32 LR 5/95, gli effetti ambientali delle proprie previsioni in ordine ai criteri di:

La Provincia, nell'esercizio delle proprie funzioni di polizia idraulica, promuove interventi di manutenzione degli ambiti fluviali per migliorarvi le condizioni di sicurezza e la qualità ambientale e paesaggistica, utilizzando anche forme di incentivazione e coordinamento con soggetti pubblici e privati.

c.4) "Fasce delle aree urbanizzate e di frangia"

Le amministrazioni comunali dettagliano nei propri strumenti di pianificazione del territorio, ove necessario ridefinendone il tracciato purché ne venga salvaguardata la prestazione, le fasce delle aree urbanizzate e di frangia individuate dall'elaborato P09, integrandole con ulteriori individuazioni di livello comunale anche in riferimento alle indicazioni dell'Allegato 5 (Linee d'azione per l'attuazione della rete ecologica) alle presenti norme. In queste Fasce delle aree urbanizzate e di frangia, destinate prioritariamente alla mobilità pedonale e ciclabile, e ove compatibile con questa al trasporto pubblico su rotaia, i Comuni valutano con apposita relazione, anche ai sensi dell'art.32 LR 5/95, gli effetti delle proprie previsioni con i criteri di seguito indicati:

Art. 12 Il sistema territoriale funzionale "Fruizione integrata del patrimonio culturale ed ambientale"

1. Il PTC riconosce uno specifico sistema funzionale del patrimonio culturale, turistico ed agro-alimentare per la valorizzazione integrata del territorio provinciale, con particolare riferimento alla caratterizzazione delle reti socio-economiche individuate all'interno del Quadro Conoscitivo (QC15-c). Il PTC persegue, anche tramite gli indirizzi relativi alle risorse "città ed insediamenti" e "infrastrutture per la mobilità" e il "territorio rurale", la costruzione di un sistema di fruizione diffusa del territorio in grado di soddisfare il crescente richiamo turistico della provincia, salvaguardandone i peculiari valori culturali in coerenza con le sue qualità paesistico-ambientali.
Obiettivo generale del sistema funzionale è sviluppare la fruizione turistica del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali, paesistiche, storiche e culturali e la loro integrazione con i servizi ricettivi, le attività della filiera agro alimentare e le reti di accessibilità e di fruizione.

2. Obiettivi specifici del sistema funzionale sono:

3. La tavola P10 individua gli elementi territoriali costitutivi del sistema e i diversi tematismi fruitivi:

4. Per quanto riguarda l'individuazione del patrimonio storico architettonico la tavola fa riferimento ed articola i tematismi individuati negli elaborati del Quadro Conoscitivo (QC/11 e QC/12):

I circuiti (o gli itinerari) sono integrati dalla rete delle attività ricettive, dalla percorribilità minuta del territorio e dalle principali polarità dell'economia e della produzione agraria, comprese le principali aziende legate alla trasformazione alimentare che strutturano la filiera agroalimentare con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità.

5. Le diverse discipline del PTC sulle risorse favoriscono inoltre: l'integrazione della fruizione del territorio con l'offerta produttiva agroalimentare ed artigianale locale anche attraverso il miglioramento della accessibilità e della dotazione di servizi per le attività produttive nelle zone agricole; il riconoscimento di specifiche valenze culturali ed ambientali per il territorio della provincia.

6. Prescrizioni per i PS
I P.S. e gli altri strumenti di pianificazione del territorio perseguono gli obiettivi definiti dal PTC per il sistema territoriale funzionale, verificando e specificando gli elementi della tavola P10. Spetta inoltre agli strumenti urbanistici comunali la definizione di regole volte al rafforzamento della rete fruitiva e turistica dei propri territori, con particolare riferimento ai punti di interfaccia e di connessione con gli altri territori comunali, in relazione alla accessibilità pedonale, ciclabile ed equestre ai diversi siti, manufatti e servizi.

7. In particolare i PS e agli altri strumenti comunali valutano, anche ai sensi dell'art. 32 LR 5/95, i propri indirizzi e prescrizioni rispetto alla capacità dei medesimi di:

8. Azioni e comportamenti dell'amministrazione provinciale
I piani e programmi di settore provinciale -ed in particolare gli atti di programmazione provinciali per il trasporto pubblico e per il turismo, il Piano di sviluppo rurale locale - dovranno infine:

9. Gli obiettivi e le prescrizioni di cui ai precedenti commi contribuiscono inoltre, in rapporto al loro recepimento nella programmazione comunale e provinciale, alla promozione, attivazione ed implementazione degli interventi necessari atti alla realizzazione dei Progetti integrati (Allegato n. 7 alle presenti norme):

Art. 13 Il sistema territoriale funzionale "Tessile-moda"

1. Il PTC individua, nell'ambito dei sistemi territoriali locali legati al distretto tessile, le principali risorse culturali e socio economiche ad esso connesse, i principali comparti produttivi, le strutture di servizio e di supporto, che li integrano e li diversificano, il patrimonio territoriale costituito dalla rete delle diverse infrastrutture e dagli edifici produttivi, compreso quelli di valore storico testimoniale, l'insieme delle relazioni funzionali esistenti o potenziali fra questi elementi e costituisce il Sistema territoriale funzionale "Tessile-moda".

2. Obiettivi specifici del PTC per tale sistema nella sua dimensione e rilevanza territoriale sono quelli di:

3. Elementi costitutivi
Il PTC sintetizza nella Tav. P/11 Il Sistema territoriale Funzionale "Tessile-Moda", la classificazione funzionale degli elementi, leprincipali reti per la mobilità, e individua i principali poli di e precisamente:

  1. a) le aree produttive "forti", di rilievo sovracomunale ed ecologicamente attrezzabili;
  2. b) aree produttive in trasformazione, siano queste di valore storico e no;
  3. c) i manufatti storici della produzione;
  4. d) le aree e le principali attrezzature di servizio al sistema (aree congressuali, espositive, centri per l'innovazione, luoghi per la formazione professionale, luoghi per la valorizzazione culturale del distretto e strutture ricettive per il turismo d'affari, ecc.) e i principali servizi formativi e culturali (università, musei);
  5. e) le aree e le infrastrutture per la mobilità e la logistica funzionali al sistema funzionale stesso.

4. Il PTC, nell'ambito della disciplina relativa alla risorsa "Le città e gli insediamenti urbani", "La rete delle infrastrutture per la mobilità" e nel sistema funzionale territoriale "Mobilità", individua le diverse tipologie di insediamenti produttivi e specifica i criteri per lariqualificazione urbanistica, funzionale ed ambientale delle stesse, comprese quelle inserite nel presente articolo, individua inoltre l'accessibilità ai poli insediativi e produttivi principali del territorio, perseguendo dove possibile, la separazione dei flussi di merci e persone, individuando per le aree produttive idonei collegamenti alla rete stradale primaria, regionale e nazionale.

5. I PS comunali e gi altri strumenti di pianificazione del territorio, attraverso le loro diverse articolazioni e modalità gestionali, dovranno valutare che scelte progettuali e modalità attuative soddisfino i seguenti criteri:

6. Azioni e comportamenti dell'amministrazione provinciale.
La Provincia tramite le proprie specifiche competenze concorre a:

Art. 14 Il sistema territoriale funzionale "Mobilità"

1. Il PTC individua negli elementi che forniscono il necessario supporto fisico e tecnologico alle esigenze della mobilità, nei servizi, costituiti dall'insieme delle attività finalizzate a garantire gli spostamenti di persone e di merci tra le diverse località, e nei nodi infrastrutturali, costituiti dai luoghi d'interesse rilevanti, oggetto degli interventi puntuali per il miglioramento dell'efficienza del sistema stesso, il sistema funzionale "Mobilità", organizzato su tre livelli funzionali fra loro integrati.

2. Il primo livello funzionale riguarda il sistema delle connessioni d'area vasta e il sistema interno dei principali tracciati infrastrutturali di rilevanza intercomunale, e comprende i corridoi autostradali e stradali principali, le metropolitane, le strutture di servizio per la logistica e i principali nodi intermodali. Il PTC attribuisce al primo livello una funzione portante, con le reti stradali specializzate nel traffico motorizzato. Gli obiettivi del primo livello sono:

3. Il secondo livello funzionale riguarda il sistema interno e la percorribilità dei tre STL, di supporto alle attività e di valorizzazione dei sistemi economici locali, anche in relazione alle nuove funzioni territoriali individuate dallo scenario strategico del PTC (Tav. P/O2 "Scenario territoriale di progetto"). Gli obiettivi del secondo livello sono:

4. Il terzo livello funzionale riguarda quello dell'accessibilità locale alternativa all'automobile, orientato alla fruizione del patrimonio territoriale e ambientale con modalità leggere e lente, costituito da percorsi pedonali, tracciati storici, corridoi naturalistici, sentieri, piste ciclabili, ippovie. Gli obiettivi del per il terzo livello sono:

5. La tavola P/12 individua, in corrispondenza degli obiettivi di cui ai punti precedenti, i diversi elementi territoriali che costituiscono il sistema, sia per i tracciati esistenti, sia per quelli di nuova previsione e individua i principali nodi di scambio modale e le reti per la riorganizzazione del trasporto pubblico:

6. I PS e gli altri strumenti comunali del governo del territorio specificano e dettagliano gli obiettivi del sistema territoriale funzionale mobilità. I PS, attraverso la loro articolazione funzionale e le varie discipline relative alle diverse parti del territorio, dovranno operare allo scopo di raggiungere una integrazione tra pianificazione della mobilità e pianificazione territoriale ed urbanistica e dovranno valutare che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:

7. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, Il PTC identifica alcuni corridoi di potenziale interesse per la graduale estensione, in sede propria, del sistema di trasporto pubblico urbano dell'area pratese. I tracciati devono essere considerati di massima e i Comuni di Montemurlo e di Prato potranno integrarli o modificarli sulla base di più approfonditi studi. Ogni intervento previsto dai piani strutturali lungo tali corridoi dovrà garantire il mantenimento di una fascia di territorio libero, della larghezza di 10 m, formante una direttrice anche curvilinea, con raggi non inferiori ai 35 m. In particolare in corrispondenza degli insediamenti residenziali di rilevante dimensione, i piani strutturali dovranno prevedere apposite aree per la predisposizione delle fermate, opportunamente raccordate alla rete di itinerari pedonali e ciclabili esistente o prevista.

8. I piani di settore provinciale e gli accordi di programma fra i diversi enti territoriali, potranno approfondire e motivatamente ridefinire l'organizzazione dei livelli funzionali, nel rispetto degli obiettivi generali del presente piano e di quelli specifici del sistema.

CAPO II L'integrità dei luoghi

Art. 15 L'integrità geomorfologica

1. La Carta della Integrità Geomorfologica (P03) della Provincia di Prato deriva dalle elaborazioni delle informazioni raccolte a scala provinciale contenute nelle carte di natura geolitologica (QC03) e geomorfologica (QC04) acquisite nel PTC come tavole di Quadro Conoscitivo, nonché dalla consultazione e dalla lettura di documenti tecnico - ambientali e dei relativi quadri conoscitivi esistenti, vigenti o in corso di approvazione, tra cui il Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

2. La carta della integrità Geomorfologica contiene una distribuzione areale della "pericolosità intrinseca" attribuita alle associazioni litologiche omogenee e ai complessi rocciosi, oltre che alle zonazioni dei depositi sedimentari sciolti e dei fenomeni geomorfologici cartografabili, con criteri estensivi. Essa contiene inoltre le indicazioni lineari e puntuali relative ad evidenze di "caratteri speciali" di tipo morfologico, geomorfologico e idrografico particolari che hanno una valenza o una vera e propria incidenza nella valutazione finale della pericolosità del territorio. Infine la Carta P03 riporta la posizione ed il perimetro delle tre situazioni geomorfologiche codificate con la massima pericolosità da frana - PF4, identificate per il territorio della Provincia di Prato nel livello di dettaglio (scala 1:10.000) del Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico (di seguito P.S.A.I. - D.L. 180/98, L. 267/99, Del.C.I. Aut. Bac. Arno 135 e 136/99).

3. La lettura complessiva della carta della integrità geomorfologica terrà in considerazione contemporaneamente sia le classi di "pericolosità intrinseca", rappresentate dal colore e dal rispettivo valore numerico, sia i "caratteri speciali", che indicano la necessità di associare alle precauzioni ed agli indirizzi per ciascuna classe di pericolosità intrinseca una particolare "attenzione" nella valutazione della pericolosità finale, ovvero un "aggravamento". I segni di attenzione e di aggravamento sono valutati per entità e tipologia di incidenza nell'ambito degli studi geologici più dettagliati di supporto agli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi e loro varianti.

4. Le indicazioni contenute nella carta della integrità geomorfologica costituiscono le basi conoscitive con cui gli studi geologici di maggior dettaglio di ambito comunale o locale di supporto agli strumenti urbanistici dovranno coordinarsi, caratterizzando e specificando tutti i possibili aspetti di tipo geologico e geomorfologico che la pianificazione del territorio richiede, i contenuti della pianificazione di bacino integrano tali indicazioni. Per quanto riguarda il territorio dell'Autorità di Bacino del Fiume Reno, i contenuti della Pianificazione del bacino integrano le indicazioni della Carta della Fragilità Geomorfologica. Gli studi geologici e geomorfologici redatti successivamente alla stesura del PTC e quelli di maggior dettaglio effettuati in ambito urbanistico da soggetti pubblici o di interesse pubblico parteciperanno all'aggiornamento della Integrità Geomorfologica provinciale redatta in questa sede.

5. La definizione delle quattro classi di "pericolosità intrinseca" che sono state assunte nelle presenti norme derivano da quelle, note e validate dall'utilizzo quasi ventennale, contenute nella vigente DCRT 94/85, ovvero:

6. Le descrizioni delle precedenti classi di pericolosità fanno riferimento alla DCRT 94/85, aggiornandola laddove le norme successive, quali le DCRT 12/00, lo abbiano consentito. In particolare:

7. Prescrizioni per le aree con pericolosità intrinseca irrilevante (P1)
L'elaborazione degli elementi ambientali derivati dal quadro conoscitivo acquisiti alla scala provinciale non ha permesso di identificare aree cui attribuire la pericolosità di classe 1.Pur tuttavia non è escluso che il successivo sviluppo delle indagine più dettagliate condotte a livello comunale dalle singole Amministrazioni Comunali o di quelle ancora più ristrette volte a supporto di tutti gli altri Strumenti Attuativi nel campo dell'urbanistica e della gestione del territorio rurale possano prevedere ed identificare zone con stabilità certa e assenza di qualsiasi presupposto di rischio o incertezza riferita al comportamento del suolo o del sottosuolo di intervento.
Per questo motivo nelle aree caratterizzate da pericolosità intrinseca di classe 1 che potranno scaturire delle successive fasi di indagine ambientale in campo pianificatorio, la prescrizione residua è quella che sia condotta un'indagine geologica e geomorfologica di dettaglio e verificata a livello locale la fattibilità dell'intervento urbanistico, della previsione, della variante o della trasformazione del territorio. In particolare in queste aree di eventuale determinazione si dovrà tenere conto degli effetti dei fenomeni sismici in particolare sui tipi litologici sciolti (liquefazione, assestamenti, reazione, rigidità e comportamento del terreno), caratterizzando il sottosuolo per quello che serve a sopportare la progettazione antisismica.

8. Prescrizioni per le aree con pericolosità intrinseca basse (P2)
Nelle aree interessate da pericolosità intrinseche di classe 2 non vi sono limitazioni alle tipologie di previsione, attuazione o trasformazione del territorio, che risultano quindi tutte ammesse purché supportate da un'indagine geologica o geomorfologica locale ed approfondimento commisurato all'impatto dell'intervento da realizzare sul territorio e all'entità e tipologia della trasformazione. Dovranno in ogni caso essere chiarite le condizioni di stabilità geomorfologica e geotecnica delle zone di intervento e approfonditi gli aspetti legati al possibile sviluppo di situazioni di rischio sia per opere o interventi che per le aree che li comprendono e per le zone adiacenti; se necessario la progettazione si farà carico dei presidi atti a superare i condizionamenti che dovessero emergere.

9. Prescrizioni per le aree con pericolosità intrinseca media (P3)
Nelle aree interessate da pericolosità intrinseca di classe 3 non vi sono limitazioni alla tipologia di previsioni o di trasformazioni che si possono pianificare, le quali quindi risultano tutte ammesse a condizione che vengano realizzate dopo aver approfondito e chiarito ogni aspetto specifico legato alle pericolosità geologica e geomorfologica specifica del territorio. In quest'ottica occorrerà supportare tutti gli strumenti di pianificazione e trasformazione (urbanistica e rurale) del territorio con uno studio geologico-geomorfologico dettagliato, in cui sia analizzata la stabilità della zona interessata sia prima che a seguito della realizzazione dell'intervento. Le indagini dovranno estendersi all'intera area di intervento e, compatibilmente alle estensioni, all'intera area soggetta alla pericolosità di classe 3, nella quale si acquisiranno informazioni sui fenomeni che inducono instabilità o incertezza nella ricostruzione e modellazione geologica complessiva, siano esse zone di pianura o di versante. Si specificheranno le situazioni geometriche e geotecniche dei depositi sciolti, le situazioni di alterazione e fratturazione dei tipi lapidei, le situazioni di drenaggio superficiale e sotterraneo in relazione al comportamento dei terreni e delle aree e si svilupperanno tutte le possibili evoluzioni dei fenomeni geomorfologici e geotecnici, sia nello spazio che nel tempo. Tutti i condizionamenti accertati nel corso dell'indagine complessiva dovranno essere incorporati nella progettazione degli interventi dove, se necessario, si valuterà lo sviluppo di tutti quei presidi e quegli accorgimenti necessari al raggiungimento delle condizioni di massima sicurezza. Inoltre si verificherà con la massima cura che a seguito delle realizzazioni dell'intervento non vi siano aggravamenti nelle condizioni di stabilità nelle zone limitrofe.

10. Prescrizioni per le aree con pericolosità intrinseca elevata (P4)
Nelle aree individuate di pericolosità intrinseca di classe 4, la fattibilità di previsioni e trasformazioni è limitata, per cui potranno essere ammessi solo strumenti di pianificazione contenenti:

11. Le precedenti limitazioni all'uso del territorio negli strumenti di pianificazione comunali e attuativi sono mantenuti fintanto che non siano state eliminate le cause che avevano fatto nascere le zonazioni di pericolosità elevata con interventi di bonifica e consolidamento i cui progetti sono approvati dall'Amministrazione Comunale.

12. Nella lettura complessiva della Tav. P03 Integrità Geomorfologica concorrono anche i segni particolari che si sovrappongono alle classi di "pericolosità intrinseca" precedentemente descritte e condizionate. Tali segni si distinguono in:

ovvero rispettivamente:

13. In riferimento ai segni particolari, si specifica che:

14. Su tutte le classi di "pericolosità intrinseca" del tipo geomorfologico incombono, per tutti i territori dei comuni che risultano a rischio sismico in varie classi e categorie (DCTR 94/85), gli effetti potenziali dei fenomeni sismici, che potranno essere considerati da un lato utilizzando gli elementi ed i segni aggiuntivi alla carta della integrità geomorfologica (creste, orli di scarpata, etc.), dall'altro valutando il comportamento meccanico proprio degli stessi tipi litologici all'azione dinamica delle onde sismiche. Il risultato di queste elaborazioni di dettaglio da realizzarsi a livello di indagini di supporto a tutti i tipi di strumenti di pianificazione è espresso sotto forma di zonazione particolare del territorio soggetto o potenzialmente soggetto agli effetti sismici contemporaneamente alla redazione di condizionamenti specifici e restrizioni all'uso dei territori che non dovessero manifestare le condizioni di realizzazione degli interventi o di previsione al massimo grado di sicurezza.

15. Interventi di trasformazione del territorio agricolo e rurale. Limitatamente agli interventi o ai programmi di trasformazione del territorio agricolo forestale, gli strumenti di pianificazione e programmazione del territorio a verde dovranno acquisire, tramite apposite indagini geologiche, geomorfologiche e geopedologiche, specifiche informazioni sulla pericolosità idraulica locale, oltre che di stabilità se si tratta di terreni acclivi, in particolare sugli aspetti legati all'erosione dei suoli, al trasporto solido nel reticolo di deflusso o all'alterazione dei terreni, e confrontarsi sia con i dati scaturiti che con i risultati emersi dallo studio, in modo tale da verificare e soddisfare in dettaglio tutti gli aspetti di natura rurale e connessi con gli le componenti geologiche e geomorfologiche (erosione dei suoli, trasporto del carico solido, efficienza del reticolo idrografico, ecc,).

16. Le misure di salvaguardia per gli areali soggetti ai fenomeni franosi di cui al P.S.A.I. dell'Autorità di Bacino F. Arno
Per le zone della Carta P03 che riportano gli areali soggetti ai fenomeni franosi del livello di dettaglio in scala 1:10.000 di cui al P.S.A.I. dell'Autorità di Bacino F. Arno valgono le misure di salvaguardia di cui agli Artt. 1-5 delle NTA allegate allo Strumento citato, relativo alla rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto, recante l'individuazione e la perimetrazione delle aree a pericolosità e a rischio idraulico e di frana molto elevato.

Art. 16 L'integrità idraulica

1. La Carta della Integrità Idraulica (P04a/b/c) deriva dalla elaborazione di informazioni raccolte a scala provinciale, nonché dalla consultazione e dalla lettura di documenti tecnico - ambientali e dei relativi quadri conoscitivi esistenti, vigenti o in corso di approvazione, tra cui il Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.); la Carta è distinta in tre tavole: la Carta P04a contiene l'identificazione di tutti gli alvei che danno origine alla disciplina di salvaguardia idraulica contenuta nel P.I.T. (DCR 12/00), le identificazioni di quanti, come sottoinsieme dei primi, danno origine alla salvaguardia di tipo "ambito B" (rif. Art. DCR 12/00) nel territorio adiacente, la delimitazione delle fasce definite "ambito B" in cui dette salvaguardie vigono e le zone soggette ad allagamento nell'ultimo trentennio derivate dal Piano di Bacino del F. Arno approvato; la Carta P04b contiene le zonazioni delle aree di vincolo e di salvaguardia idraulica attualmente vigenti estratte per il territorio della Provincia di Prato dal Piano di Bacino del Fiume Arno - Stralcio Rischio Idraulico (ex DL 126/98 e D.P.C.M. 05/11/99); la Carta P04c contiene le zonazioni delle aree di salvaguardia idraulica introdotte dal Piano Straordinario dell'Assetto Idrogeologico (D.C.I. 139/99 - D.L. 180/98 e L. 267/99) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno, le zonazioni delle aree di salvaguardia idraulica Art. 15 e Art. 18 delle N.T.A. introdotte dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (D.C.I. 1/02 - D.L. 180/98 e L. 267/99) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Reno, i confini delle due Autorità di Bacino.

2. Gli Strumenti Urbanistici comunali o attuativi, sulla base di appositi studi ed indagini specifiche, integrano le dotazioni del Quadro Conoscitivo provinciale con la delimitazione di dettaglio delle aree allagate su base storica per eventi alluvionali a partire dal 1966, come disposto dalle norme di attuazione del Piano di Bacino del Fiume Arno-Stralcio Rischio Idraulico allegato al D.P.C.M. 05/11/99.

3. Di tutti gli elementi acquisiti dai Piani di settore dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno sono riportati i termini originali, per cui ognivoce di legenda si riferisce ad analoghe definizioni nelle tavole e nelle norme di attuazione dei relativi piani. Quindi:

4. Per l'intero territorio provinciale, l'individuazione delle classi di pericolosità precedentemente acquisita dalla DCRT n. 94 del 1985 deve tenere presente le definizioni dei punti seguenti in funzione del rischio idraulico:

5. Prescrizioni per le aree comprese negli ambiti B

  1. a) Nuove previsioni e modifiche della previsioni esistenti La realizzazione di interventi in aree di nuova previsione all'interno degli ambiti B, ridefiniti con i criteri idraulici, è condizionata alla contestuale esecuzione delle opere per la messa in sicurezza degli interventi stessi dell'evento duecentennale.
  2. b) Attuazione delle previsioni esistenti L'attuazione delle previsioni esistenti nelle aree comprese negli ambiti B di nuova definizione è condizionata alla contestuale esecuzione di opere per la messa in sicurezza degli interventi stessi, dall'evento centennale.
  3. c) Patrimonio edilizio esistente e nuovi interventi diretti in zone di completamento. Per quanto riguarda gli interventi diretti sul patrimonio edilizio esistente e nelle aree di completamento, i P.S. e gli altri Strumenti Urbanistici dovranno prevedere una disciplina che definisca gli interventi fattibili ed i condizionamenti o le limitazioni da rispettare per la loro esecuzione, tenendo conto della necessità di non incrementare il rischio idraulico e di non pregiudicare futuri interventi di regimazione idraulica nel territorio.

6. Indirizzi per il superamento delle salvaguardie dell'ambito B
All'interno degli ambiti B ridefiniti come ai precedenti punti, i P.S. e gli altri strumenti pianificatori, in attuazione del comma 4 dell'art. 65 del P.I.T., provvedono:
Alla perimetrazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti e di progetto che dovranno essere messi in sicurezza; identica perimetrazione dovrà riguardare anche le aree ricadenti nelle classi di pericolosità 4 come definite al punto 4 dell'art. 6.
Alla individuazione delle aree da destinare ad interventi di regimazione idraulica per la messa in sicurezza delle aree così perimetrate.

7. Interventi di trasformazione del territorio agricolo e rurale

Limitatamente agli interventi o ai programmi di trasformazione del territorio agricolo forestale, gli strumenti di pianificazione e programmazione del territorio a verde dovranno acquisire, tramite apposite indagini idrologico - idrauliche, specifiche informazioni sulla pericolosità idraulica locale, in particolare sugli aspetti legati alle acque basse, alla loro regimazione ed al loro smaltimento, e confrontarsi sia con i dati scaturiti che con i risultati emersi dallo studio, in modo tale da verificare e soddisfare in dettaglio tutti gli aspetti di natura rurale e connessi con gli le componenti geologiche e geomorfologiche (erosione dei suoli, trasporto del carico solido, efficienza del reticolo idrografico, ecc,).

8. Prescrizioni per le aree con pericolosità idraulica irrilevante (P1)
Nelle aree a pericolosità idraulica irrilevante (PI1) non si attuano prescrizioni all'uso del territorio. Rimane l'indirizzo di inserire nello studio geologico di supporto ad ogni Strumento Urbanistico una serie di considerazioni idrauliche, idrografiche e idrologiche, se necessario, con cui si dimostri di aver affrontato anche le eventuali problematiche settoriali e locali legate alle acque superficiali che potrebbero incidere sullo sviluppo urbanistico delle zone.

9. Prescrizioni per le aree con pericolosità idraulica bassa (P2)
Nelle aree a pericolosità idraulica bassa (PI2) non si attuano prescrizioni specifiche all'uso del territorio. Rimane l'indirizzo di unire allo studio geologico di supporto ad ogni Strumento Urbanistico una serie di considerazioni idrauliche, idrografiche e idrologiche, con cui si dimostri di aver affrontato ogni problematica settoriale e locale legate all'elemento idraulico, idrografico e morfologico, che potrebbe incidere sullo sviluppo urbanistico della zona. I risultati degli studi dovranno costituire elemento di base per la classificazione della pericolosità idraulica degli interventi e dell'ammissibilità delle previsioni.

10. Prescrizioni per le aree con pericolosità idraulica media (P3)
Nelle aree a pericolosità idraulica media (PI3) si attuano le indicazioni espresse dal secondo capoverso del punto 4 dell'artr.80 del P.I.T. così come specificato: relativamente alle aree di classe di pericolosità idraulica deve essere allegato allo strumento urbanistico uno studio idrologico-idraulico di entità e approfondimento commisurato alle problematiche che fanno scaturire la pericolosità idraulica ed al tipo e complessità della previsione che si intende attuare o proporre, che illustri lo stato di efficienza e lo schema di funzionamento delle opere idrauliche ove presenti o che comunque definisca il grado di rischio. I risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la classificazione di fattibilità degli interventi e dall'entità delle previsioni e ove necessario indicare soluzioni progettuali tese a ridurre al minimo possibile il livello di rischio ed i danni agli interventi per episodi di esondazione o ristagno.
Di norma, nelle zone a pericolosità idraulica 3 non si prevedono limitazioni all'uso del territorio, purché le condizioni imposte dalle indagini idrauliche precedentemente citate per la fattibilità in condizioni di sicurezza ed in modo da non aggravare il rischio di alluvionamento per le zone adiacenti, non comportino un carico eccessivo per lo sviluppo urbanistico ed economico dell'area, né contraddicano od ostacolino l'attuale programmazione o realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica.

11. Prescrizioni per le aree con pericolosità idraulica elevata (P4)
Nelle aree a pericolosità idraulica elevata (PI4) si attuano le indicazioni espresse dal secondo capoverso del punto 5 dell'artr.80 del P.I.T. così come specificato: relativamente a queste aree a pericolosità elevata (PI4) deve essere allegato allo strumento urbanistico uno studio idrologico-idraulico che definisca attraverso i comprovati metodi dell'idrologia con precisione il livello di rischio relativo all'area nel suo complesso, i risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la classificazione di fattibilità degli interventi e dell'ammissibilità delle previsioni. Nel caso in cui dallo studio risulti che l'area interessata è soggetta a fenomeni di inondazione con tempi di ritorno compresi tra 0 e 20 anni, i nuovi strumenti urbanistici generali o loro varianti non dovranno consentire previsioni edificatorie salvo che per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili a condizione che per queste ultime si attuino tutte le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico a livelli compatibili con le caratteristiche dell'infrastruttura.
Nelle zone a pericolosità idraulica 4 gli interventi e le prescrizioni ammesse potranno essere di tipo e entità compatibile con il territorio e con il relativo sviluppo sostenibile, tale da non comportare eccessi di carico per quanto riguarda le opere di messa in sicurezza idraulica, né una snaturata trasformazione ambientale, urbanistica ed economica del territorio.

12. Alle aree indicate nelle Carte della Integrità Idraulica P04b e P04c come estratte dal Piano di Bacino del F. Arno di cui al D.P.C.M. 05/11/99, quelle estratte dal Piano Straordinario per l'Asseto Idrogeologico del F. Arno di cui alla D.C.I. 139/99 e quelle estratte dal Piano Stralcio per l'Asseto Idrogeologico del F. Reno di cui alla D.C.I. 1/02, sono associate le stesse Norme Tecniche di Attuazione di salvaguardia contenute negli stessi Piani di settore delle due Autorità di Bacino.

13. Disposizioni per la riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale:

  1. a) per l'intero territorio provinciale la realizzazione di nuovi edifici deve garantire il mantenimento di una superficie in percentuale immutata rispetto a quella stabilità da precedente normativa regionale (DCRT 12/00);
  2. b) spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale e meccanizzata devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque meteoriche. La prescrizione non si attua per motivi di sicurezza e per tutela storico-ambientale. Tra i motivi di sicurezza rientrano le esigenze statiche in relazione a carichi stradali gravosi ed in rapporto alle caratteristiche geotecniche dei terreni.
  3. c) il convogliamento delle acque piovane in corsi d'acqua superficiali e nella rete fognaria deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile a quote inferiori e salvo diritti di terzi.

Art. 17 L'integrità idrogeologica

1. La Carta della Integrità Idrogeologica (P05) deriva dalla elaborazione di informazioni raccolte a scala provinciale, nonché dalla consultazione e dalla lettura di documenti tecnico - ambientali e dei relativi quadri conoscitivi esistenti, vigenti o in corso di approvazione, tra cui il Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.); la Carta contiene una zonazione della "permeabilità intrinseca" elaborata per complessi e situazioni ideologiche, ovvero attribuendo un grado di permeabilità all'insieme di più tipi litologici omogenei sulla base di caratteristiche strutturali, tessiturali e composizionali.
Le indicazioni di cui al precedente comma 1 costituiscono le basi conoscitive per una zonazione di permeabilità più dettagliata che i Comuni, per il loro l'intero territorio, o i soggetti proponenti altri strumenti urbanistici, per i territori di loro competenza, dovranno sviluppare.

2. In riferimento alle situazioni idrogeologiche che possono essere desunte dai dati disponibili alla scala provinciale dal Quadro Conoscitivo, si definiscono le seguenti classi di permeabilità:

3. Ciascuna delle precedenti classi di permeabilità è definita come segue:

4. La zonazione della permeabilità dovrà essere elaborata nei successivi strumenti urbanistici con criteri di calcolo o numerici, scientificamente riconosciuti, oppure con il criterio della associazione per complessi e situazioni idrogeologiche. Quest'ultimo metodo si basa sulla valutazione qualitativa, riferita a ciascun litotipo ed associazioni di litotipi omogenee, che tengono conto della permeabilità dell'acquifero e della sua tipologia.

5. Prescrizioni per le classi di permeabilità elevata (VI 4) e permeabilità media (VI 3).
Nelle aree comprese nelle classi di permeabilità elevata e media (VI 4 - VI 3) gli strumenti di Pianificazione e di Programmazione delle trasformazioni del territorio rurale non dovranno prevedere impianti ed attività potenzialmente inquinanti, in particolare quelli per cui sono coinvolti scarichi, depositi, accumuli o stoccaggi direttamente contro terra di materie prime, prodotti, residui o reflui pericolosi per l'ambiente quali:Attività zootecniche industriali; Impianti di stoccaggio temporaneo o definitivo o di trattamento di rifiuti solidi urbani, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; Impianti ed attività industriali particolarmente pericolosi a causa di emissioni, scarichi, residui o materie prime inquinanti;

6. Prescrizioni per le classi di permeabilità bassa (VI 2).
Nelle zone comprese nella classe di permeabilità bassa (VI 2), l'ammissibiltà degli impianti e delle attività industriali connesse con un potenziale rischio di inquinamento è valutato nell'ambito degli Strumenti Urbanistici Generali o Attuativi sulla base di studi ed indagini ambientali e di impatto a largo raggio, fondati se necessario su campagne di rilevamento e di monitoraggio preventivo, del suolo, del sottosuolo e della risorsa idrica superficiale e sotterranea.

7. Prescrizioni particolari per le zone di ricarica della falda.
Le aree comprese nelle zone con permeabilità elevata (VI 4), media (VI 3) e, per i comprensori per i quali abbia un significato idrogeologico, anche bassa (VI 2 - es. aree litoidi con fatturazione, aree detritiche collinari e montane, aree calcaree, aree alluvionali di fondovalle) che abbiano il ruolo, per posizione geografica o per rapporto stratigrafico, di aree di ricarica della falda dovranno essere tutelate contro l'inquinamento con criteri particolarmente cautelativi dalla disciplina di attuazione degli Strumenti Urbanistici Generali.
Tali zone saranno identificate con il dettaglio necessario sulla base delle conoscenze specifiche acquisite a livello comunale o locale e cartografate nell'ambito degli studi geologici ed idrogeologici dei P.S. o di altri Strumenti di Pianificazione.
Su queste zone dovranno essere evitati non solo nuovi impianti ed attività indicate nel comma precedente, ma anche ogni altro punto o area a potenziale rischio di inquinamento e dovranno essere adeguati funzionalmente, potenziati se necessario e manutenuti nel miglior stato di efficienza gli impianti di depurazione ed i sistemi di collettamento dei reflui fognari.
La trasformazione del territorio urbano o rurale in zone di ricarica della falda è condizionata, in ogni settore di sviluppo urbanistico, alla salvaguardia della capacità di infiltrazione efficace del suolo e quindi al mantenimento della maggiore proporzione possibile di aree permeabili.

8. Indirizzi per le classi di permeabilità elevata (VI 4) e permeabilità media (VI 3).
In queste classi di permeabilità media ed elevata, gli Strumenti Urbanistici dovranno regolamentare con proprie disposizioni impostate al criterio della salvaguardia della risorsa sotterranea le attività estrattive, le attività di raccolta, stoccaggio temporaneo e smaltimento dei rifiuti, oltre a tenere sotto stretto controllo lo stato di efficienza, le condizioni di manutenzioni ed il grado di efficacia del comparto relativo alla depurazione e al collettamento dei rifiuti reflui fognari.

9. Indirizzi per la realizzazione di nuovi pozzi.
Ferma restando l'attuale procedura di acquisizione dell'autorizzazione o di comunicazione di R.A.S., la Provincia di Prato, nell'ambito delle funzioni di Ente con competenze amministrative e tecniche nel campo della risorsa idrica sotterranea delegate dagli ex Uffici Regionali del G.C., provvede con il proprio settore di gestione della risorsa idrica a costruire ed aggiornare l'archivio dei pozzi ed un bilancio idrogeologico, sulla base del quale modulare la propria attività autorizzativa per i pozzi. La Provincia potrà acquisire anche le informazioni disponibili presso i Comuni, gli Enti concessionari del servizio idrico pubblico, gli Ato e quanti altri possano partecipare alla redazione o all'aggiornamento del bilancio idrogeologico ed all'archivio del pozzi. I Comuni, nell'ambito dei propri P.S. e degli altri strumenti di pianificazione, verificheranno nel territorio che compete allo strumento la consistenza degli emungimenti esistenti, l'entità degli abbassamenti indotti della falda, l'assetto idrogeologico del sottosuolo e la possibilità di soddisfare ulteriori emungimenti. In questo senso, i Comuni provvederanno a disciplinare queste verifiche nei propri strumenti di pianificazione condizionandone o limitandone lo sviluppo.

Art. 18 La riproducibilità delle risorse naturali

1. La Provincia e i Comuni promuovono attivamente, ciascuno con riferimento alle proprie competenze, l'approfondimento e la pubblica disponibilità delle conoscenze relative allo stato delle diverse risorse naturali, nonché l'adozione di comportamenti precauzionali laddove non sia chiaro l'effetto delle trasformazioni proposte sulle risorse stesse.

PRESCRIZIONI

2. Il PTC, ai sensi di quanto previsto dalla LR 5/95, richiede ai diversi piani o programmi di settore provinciali, nonché ai PS e ai diversi strumenti urbanistici comunali, di verificare l'effetto delle proprie previsioni sullo stato delle diverse risorse naturali presenti sul territorio provinciale, al fine di garantire la riproducibilità delle stesse per le generazioni presenti e future.

3. Il riferimento per la verifica di cui sopra è costituito dai seguenti elementi del quadro conoscitivo: QC13 - Stato delle risorse naturali (QC13-a: Banca-dati ambientali; QC13-b: Schede descrittive degli ecomosaici), e dagli Allegati 4: Indicatori ambientali e 5. Schema di rete ecologica provinciale e linee d'azione per la sua attuazione alle presenti norme, e dalle eventuali rispettive integrazioni e aggiornamenti.

4. Le azioni provinciali e comunali di cui al comma 2 dovranno altresì garantire la congruità rispetto alle funzioni ambientali previste per le diverse parti del territorio provinciale dal Sistema territoriale funzionale "ambiente", di cui all'elaborato grafico di progetto P09 e all'art. 11 delle presenti norme.

Art. 19 La risorsa biodiversità

1. Per tutela della biodiversità si intende la tutela della flora, della fauna e degli habitat di interesse conservazionistico, , come conservazione della complessità delle popolazioni animali e vegetali e delle forme del paesaggio e degli equilibri ecologici funzionali alla riproduzione di un numero sufficientemente elevato di specie animali e vegetali autoctone . Oggetto di tutela sono pertanto non solo le singole specie presenti sul territorio, ma anche gli habitat necessari alla loro riproduzione e sopravvivenza.

2. Il PTC individua come ambiti prioritari di tutela della biodiversità le "aree di biodiversità primaria" di cui al Sistema territoriale funzionale "ambiente" (elaborato P09 e art. 11 delle presenti norme); nel medesimo sistema funzionale sono individuate le funzioni di tutela e ricostruzione della biodiversità che possono essere svolte dalle diverse parti del territorio provinciale, e i relativi indirizzi e prescrizioni. Concorre alla tutela della biodiversità l'attuazione delle norme relative alla tutela dell'integrità paesistica (artt. 29-32 delle presenti norme).

AZIONI

3. La Provincia promuove l'attuazione della rete ecologica europea natura2000, e la sua implementazione, in riferimento al quadro normativo istituzionale ed alle indicazioni di rete ecologica di cui all'Allegato 5 e relative tipologie di azione. A tale scopo, e nell'esercizio delle proprie competenze ai sensi della L.R. n. 56/00, provvede a:

Art. 20 La risorsa aria

1. Concorrono a tutelare la riproducibilità della risorsa aria le azioni di:

PRESCRIZIONI

2. Relativamente alla tutela della qualità dell'aria:I Comuni, nei propri PS e negli altri strumenti urbanistici, nel redigere la relazione sugli effetti ambientali delle proprie previsioni ai sensi dell'art.32 LR 5/95, anche in riferimento all'Allegato 4 alle presenti NTA verificano in particolare che:

3. Relativamente alla tutela dall'inquinamento acustico:
I Comuni, nei propri PS e negli altri strumenti urbanistici, nel redigere la relazione sugli effetti ambientali delle proprie previsioni ai sensi dell'art.32 LR 5/95, verificano in particolare che:

4. Relativamente alla tutela dalle emissioni luminose:
I Comuni, nei propri PS e negli altri strumenti urbanistici, nel redigere la relazione sugli effetti ambientali delle proprie previsioni ai sensi dell'art.32 LR 5/95, verificano che per nuovi impianti le tipologie, le densità e la potenza delle illuminazioni esterne ammesse siano tali da limitare gli effetti della maggiore pressione che ne deriva ed in particolare per gli elementi del sistema funzionale ambiente il disturbo per la fauna selvatica e per la vegetazione, da contenere l'impatto sul paesaggio.

5. Relativamente alla tutela dai campi elettromagnetici:
Le nuove linee elettriche, sia di alta che media tensione, dovranno essere realizzate, di norma, lungo le strade, le testate dei campi ecomunque in modo da recare il minor pregiudizio possibile sia ai luoghi di permanenza antropica che all'ambiente naturale. L'ANPILdella Calvana e l'intero territorio dell'STL Montalbano vengono individuati come ambiti da risanare al fine di ridurre l'impatto delle linee di alta tensione esistenti sull'ecosistema e sugli insediamenti antropici.

6. Relativamente alla tutela dai cambiamenti climatici:
I Comuni, nei propri PS e negli altri strumenti urbanistici, nel redigere la relazione sugli effetti ambientali delle proprie previsioni ai sensi dell'art.32 LR 5/95, verificano in particolare che le nuove edificazioni e urbanizzazioni previste non comportino un peggioramento del microclima locale, individuando le eventuali misure di compensazione e mitigazione necessarie a tal fine.

Art. 21 La risorsa acqua

1. L'acqua, oltre a costituire un veicolo per lo scambio di sostanze tra i vari ecosistemi, esercitare una fondamentale azione di modellamento del paesaggio e regolare il clima, rappresenta una risorsa naturale indispensabile sia per la vita umana che per quella animale e vegetale. Il PTC tutela quindi le condizioni che garantiscono la riproducibilità di questa risorsa per le generazioni attuali e future, nella sua duplice articolazione di acque sotterranee e acque superficiali.
La Provincia promuove i principi dell'equità e della solidarietà nell'uso e nella tutela delle risorse idriche presenti nel suo territorio, ed esercita le proprie competenze di gestione del demanio idrico ponendo cura a:

PRESCRIZIONI

2. Nella redazione dei PS i Comuni specificano, dettagliano e completano, con riferimento al territorio comunale, il bilancio delle disponibilità, dei prelievi e dei consumi idrici di cui al QC/13a e all'Allegato 4 alle presenti norme. A tal fine i Comuni provvederanno ad aggiornare ed integrare gli indicatori ambientali di cui all'Allegato 4, usandoli come riferimento per la valutazione delle conseguenze indotte dalle trasformazioni previste dal PS rispetto alle conseguenze che esse comportano sulla qualità e quantità della risorse idriche sotterranee e superficiali.

3. I Comuni, nei propri PS e negli altri strumenti urbanistici,forniscono indicazioni agli strumenti urbanistici gestionali ed attuativi affinché le previsioni di nuove edificazioni e urbanizzazioni siano accompagnate da azioni specifiche per la tutela della risorsa acqua e per il risparmio idrico, quali:

Art. 22 La risorsa suolo

1. Il suolo svolge sia un ruolo di carattere multifunzionale (produzione di biomassa, capacità di fissare il carbonio, ruolo di filtro e tampone) che quello di specifica matrice naturale connotata da specifici caratteri pedologici. Le azioni finalizzate a tutelare la riproducibilità della risorsa suolo sono quindi dirette a tutelare l'insieme di queste funzioni.

PRESCRIZIONI

2. I PS e gli altri strumenti urbanistici dei Comuni, dettagliano peri diversi sistemi territoriali che articolano il territorio comunale, il rapporto tra superfici urbanizzate e superfici naturali di cui all'Allegato 4 alle presenti NTA, valutando gli esiti delle proprie previsioni sul consumo complessivo di suolo. Nel caso in cui le previsioni di piano modifichino il rapporto esistente a favore delle superfici urbanizzate, un saldo non negativo per le funzioni svolte dai suoli naturali sarà garantito attraverso specifici interventi di compensazione.

Art. 23 L'integrità culturale

1. Il PTC individua nella cultura, nelle varie forme e modi attraverso cui essa si esprime, in relazione alle diverse comunità insediate, con specifico riferimento alle dotazioni territoriali di servizi culturali, il principale valore fondativo dell'identità territoriale della provincia.

2. Il PTC di conseguenza riconosce nella cultura la risorsa essenziale utile al rafforzamento e alla qualità delle relazioni sociali, alla crescita delle conoscenze, al riconoscimento dei valori territoriali e identitari della Provincia di Prato.

3

. Per questi motivi il PTC oltre a individuare specifiche azioni di tutela e valorizzazione delle risorse del patrimonio territoriale e delle specifiche identità locali della provincia (di cui agli elaborati: QC/11 "Sistema insediativo provinciale"; QC/12 "Schemi delle fasi di territorializzazione"; QC/15 "Atlante del patrimonio"), persegue la loro integrazione attraverso la promozione di relazioni finalizzate a forme di sviluppo locale incentrate sulle risorse culturali e socio-economiche endogene (cfr. Art. 12 Il sistema territoriale funzionale "Fruizione integrata del patrimonio culturale ed ambientale" delle presenti norme).

4. Il PTC indica inoltre nell'insieme dei servizi, di cui al comma successivo, il supporto fondamentale per la gestione, divulgazione, rafforzamento e individuazione di azioni sinergiche di supporto alla pianificazione comunale e ai progetti che gli enti locali potranno individuare sul territorio: progetti specifici di valorizzazione delle risorse territoriali, progetti di opere pubbliche, piani di settore, ecc.

5. I servizi sono individuati alla Tav. QC/11-f "Principali servizi di livello urbano e territoriale" e precisamente:

6. I PS dovranno valutare, con riferimento ai criteri individuati agli articoli seguenti, gli effetti della pianificazione comunale sulle risorse culturali e sulla loro messa a sistema.

7. Costituiscono specifico oggetto di tutela ai fini della valorizzazione identitaria del territorio "I documenti materiali della cultura" che comprendono, ai fini e per gli scopi del presente PTC, gli "Edifici e i manufatti di valore", "I centri antichi", "Le aree di interesse archeologico" e "La viabilità storica" di cui agli articoli seguenti e alla Tav. QC/11-c.

Art. 24 I documenti materiali della cultura

1. Il PTC riconosce nei documenti materiali della cultura l'insieme delle risorse patrimoniali, nelle quali più spiccatamente si fonda il concetto di "identità territoriale" e da cui discendono le tutele e le salvaguardie definite agli articoli seguenti.

2. Il PTC riconosce inoltre nei documenti materiali della cultura, il ruolo insostituibile di elementi di caratterizzazione e fondamento della memoria collettiva, qualsiasi intervento edilizio dovrà pertanto garantirne la sostanziale integrità e il mantenimento e la salvaguardia del luogo in cui sono collocati.

3. All'interno dei documenti materiali, il PTC riconosce i seguenti elementi:

4. Il PTC tutela, benché non inseriti negli elaborati di Quadro Conoscitivo "I parchi e i giardini storici".

5. Il PS verificano e specificano i "Documenti materiali della cultura" al fine di individuare specifici ambiti di tutela.

Art. 25 Gli edifici e i manufatti di valore

1. Il PTC, mediante l'assemblaggio delle ricerche e degli studi redatti da vari enti operanti sul territorio della provincia e di specifiche analisi opportunamente attivate nel corso della sua redazione, ha costituito l'archivio dei manufatti e degli edifici di valore presenti sul territorio provinciale, con l'obiettivo di ottenere un unico strumento di consultazione e archiviazione dei dati, implementabile e rinnovabile.

2. L'archivio così costituito, evidenziato nella tavola QC/11-c: I documenti materiali della cultura, diventa lo strumento necessario all'individuazione di azioni idonee per la valorizzazione dei manufatti e degli edifici di valore, indispensabile al riconoscimento dell'identità culturale del territorio, ad arricchirne l'offerta in termini di patrimonio territoriale e a renderne consapevoli le comunità locali.

3. Il PTC nell'avanzare criteri per la salvaguardia degli edifici e dei manufatti di valore, intende considerare gli edifici nel loro contesto territoriale e ambientale, includendo quindi, nelle azioni di tutela e valorizzazione, gli ambiti territoriali che concorrono a definire il rapporto tra edifici e territorio aperto.

4. I PS, ai fini della salvaguardia e valorizzazione degli edifici e manufatti di valore, in rapporto agli obiettivi espressi dal PTC, dovranno valutare, anche ai sensi dell'art. 32 LR 5/95, che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:

Art. 26 I centri antichi

1. Il PTC individua nei centri antichi la risorsa principale per il mantenimento del valore dell'identità culturale degli insediamenti e delle comunità locali e per l'incremento della fruizione turistica, culturale e ambientale, del territorio provinciale.

2. Sono considerati centri antichi gli insediamenti presenti nella cartografia IGM di primo impianto, le parti antiche delle città cresciute durante il primo trentennio del novecento e quelle formatesi anche in epoca recente, che rivestono particolare interesse storico, artistico e architettonico e caratterizzate da forte identità urbana. I centri antichi sono rappresentati negli elaborati del Quadro Conoscitivo, nelle tavole QC/11 e nella tavola di progetto P/07.

3. Il PTC considera centri antichi, oltre alle aree individuate con i criteri utilizzati nel punto precedente, anche l'insieme degli spazi scoperti, integrati agli edifici, composti da strade, percorsi pedonali, piazze, spazi destinati a verde pubblico, alberature lungo strada ed ogni altro elemento od arredo che concorra a definire l'identità, la forma e la funzionalità del centro antico.

4. I PS, ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei centri antichi, in rapporto agli obiettivi espressi agli art. 7, 8 e 9, dovranno valutare, anche ai sensi dell'art. 32 LR 5/95, che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:

5. I PS, al fine di orientare e calibrare le scelte urbanistiche e al fine di costruire gli elementi necessari per redigere le attività di valutazione, faranno riferimento ai seguenti indirizzi:

Art. 27 Le aree di interesse archeologico

1. Il PTC persegue la tutela dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi della legislazione vigente, sia delle aree limitrofe che potrebbero essere interessate da ulteriori ritrovamenti o comunque ritenute strategiche alla valorizzazione dei beni stessi.

2. Il Bene Archeologico per sua natura è di proprietà dello Stato fin dal momento della sua scoperta ed entra a far parte del Demanio Statale (art. 822 CC); pertanto la sua tutela fa necessariamente capo agli Organi Statali (Soprintendenza per i Beni Archeologici), che, anche in collaborazione con le Amministrazioni Locali, possono decidere in merito alla utilizzazione e destinazione dei Beni stessi.

3. Il PTC individua nella Tavola QC/11-c "I documenti materiali della cultura" le aree di cui al precedente comma.

4. Le aree di cui al secondo comma possono essere incluse in parchi regionali, provinciali o comunali, volti alla tutela e valorizzazione sia dei singoli beni che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori presenti, ed alla fruizione pubblica di tali beni e valori.

5. Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione delle aree archeologiche e i conseguenti interventi funzionali allo studio,all'osservazione e alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da piani o progetti pubblici esecutivi, formati dagli Enti competenti, previa consultazione con la competente Soprintendenza Archeologica. Tali piani o progetti possono prevedere la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione dei beni e dei valori tutelati, nonché di servizio alla fruizione quali posti di ristoro, percorsi e spazi per la sosta. I piani e i progetti possono motivatamente variare la delimitazione delle aree individuate nella tavole QC/11 - c.

6. La Provincia contribuisce all'approfondimento delle conoscenze attraverso la formazione della "Carta Archeologica della provincia di Prato" in accordo e con la collaborazione della Soprintendenza dei Beni Archeologici della Toscana.

7. I PS, ai fini della salvaguardia e valorizzazione delle aree di interesse archeologico, in rapporto agli obiettivi espressi agli art. 7, 8 e 9, dovranno valutare, che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:

8. I PS, al fine di orientare e calibrare le scelte urbanistiche e al fine di costruire gli elementi necessari per redigere le attività di valutazione, faranno riferimento ai seguenti indirizzi:

Art. 28 La viabilità storica

1. Il P.T.C. individua nella tavola QC/11-a "Sistema insediativo e infrastrutturale di lunga durata"; QC/11-b "Fasi della crescita edilizia" eQC/11-c "I documenti materiali della cultura" la viabilità d'interesse storico, rilevata nelle linee essenziali dalla cartografia I.G.M. di primo impianto, in quanto elemento che ha strutturato il territorio ed ha contribuito a determinare la formazione e lo sviluppo del sistema insediativo storico.

2. I PS, ai fini della salvaguardia e valorizzazione della viabilità storica, in rapporto agli obiettivi espressi agli art. 7, 8 e 9, dovranno:

Art. 29 Raccordo tra la disciplina del DL 490/99 e l'integrità paesistica del territorio dettata dal PTC

1. Le finalità di tutela e conservazione dei beni soggetti a tutela ai sensi dell'art. 139 del DL 490/99 e dei beni tutelati dall'art. 146 del medesimo DL, e presenti nel territorio della provincia di Prato, sono fatte proprie integralmente dal PTC. Gli articoli delle presenti norme (dall'art. 29 all'art. 33) riguardanti l'integrità paesistica, costituiscono adempimento di quanto prescritto ai commi 1 e 2 dell'art. 149 del DL 490/99 unitamente al seguente comma.

PRESCRIZIONI

2. I PS dei comuni specificano la normativa d'uso e di valorizzazione dell'integrità paesistica di cui al comma 1, in particolare negli ambiti territoriali includenti i beni ambientali indicati all'art. 146 del DL 490/99.

Art. 30 L'integrità paesistica: norme riferite all'intero territorio provinciale

1. Le norme relative all'integrità paesistica esplicitano la valenza di Piano paesistico del PTC (DCR 296/88, L 431/85, LR 5/95 e D.lgs.112/98).

2. L'integrità paesistica del territorio è data dal rapporto tra beni puntuali (documenti materiali della cultura, biotopi, geotopi, sistemazioni agrarie storiche) e contesto d'insieme nel quale essi sono collocati. Oggetto specifico della tutela, nelle trasformazioni che interessano il territorio e le sue parti, è quindi non tanto il singolo elemento quanto la relazione tra i numerosi elementi che compongono il paesaggio e la sua percezione d'insieme.

3. Le norme sono così organizzate:

  1. a) prescrizioni riferite all'intero territorio provinciale;
  2. b) indirizzi riferiti a ciascuna Unità di paesaggio, quali sotto articolazioni degli STL.

Le prescrizioni ed i criteri valutativi ai sensi dell'art. 32 LR 5/95 degli effetti delle diverse previsioni riferiti all'intero territorio provinciale sono contenute nel presente articolo; gli indirizzi -relativi alle singole unità di paesaggio, sono contenuti negli articoli 31-33.

4

. Le Unità di paesaggio, per la cui metodologia di individuazione e per la descrizione interpretativa di ciascuna unità si rimanda all'elaborato QC/14, sono unità territoriali la cui identità paesistica è data dalle relazioni complesse fra elementi naturali e antropici: morfologia, uso del suolo, identità storica e culturale, caratteri e tipi ambientali e insediativi. Le Unità di paesaggio sono perimetrate sia nell'elaborato P01 che nell'elaborato grafico di riferimento per l'applicazione delle presenti norme, costituito dalla tavola P06.

PRESCRIZIONI

5. I Piani strutturali e gli strumenti urbanistici in generale fanno riferimento alle unità di paesaggio e alle norme ad esse relative (artt. 3133 delle presenti NTA) per specificarle, proponendo eventuali precisazioni o ulteriori integrazioni delle unità di paesaggio e dei rispettivi elementi di valore individuate dal PTC negli elaborati QC/14, P/01 e P/06, sulla base di studi di maggior dettaglio condotti ad una scala non inferiore a 1:10.000.

6. La Provincia, nelle verifiche di conformità degli effetti territoriali dei piani o programmi di settore provinciali, e nel parere di conformità dei PS e dei PMAA al PTC (art.25 LR 5/95 e art. 4 della LR 64/95), esplicita ai sensi dell'art.32 della LR 5/95 la valutazione degli effetti sull'integrità paesistica del territorio interessato.

7. Con riferimento all'elaborato P06, gli strumenti di pianificazione del territorio:

CRITERI VALUTATIVI

Gli strumenti di pianificazione del territorio, nell'orientare le scelte urbanistiche e costruire gli elementi necessari alle attività di valutazione, anche ai sensi dell'art.32 della LR 5/95, faranno riferimento ai seguenti criteri:

Art. 31 Norme paesistiche riferite all'STL e alle singole unità di paesaggio della Val di Bisenzio e Monteferrato

1. Il paesaggio del Sistema Territoriale Locale Val di Bisenzio e Monteferrato è caratterizzato da:

2. INDIRIZZI riferiti a singole Unità di Paesaggio

Il Sistema Territoriale Locale "Val di Bisenzio e Monteferrato" si articola nelle seguenti unità di paesaggio:

I piani settoriali provinciali, i piani strutturali comunali, i regolamenti delle aree protette, il piano di sviluppo socio-economico della Comunità Montana devono contenere un'apposita relazione di valutazione degli effetti sul paesaggio delle rispettive previsioni, anche ai sensi dell'art.32 della LR 5/95, con riferimento alle prescrizioni ed agli indirizzi generali di cui all'art.30, alle precedenti prescrizioni di STL, e ai criteri di seguito elencati per ogni unità di paesaggio.
A tale scopo la Provincia promuove un opportuno coordinamento dei Comuni per la costituzione di manuali e linee guida per la definizione di tipi urbanistici, edilizi, materiali e colori , da applicare alle nuove urbanizzazioni ed alle trasformazioni, recuperi e riqualificazioni degli insediamenti esistenti.

UP n. 1, Le faggete del Limentra UP n. 2, L'Alta Val Carigiola UP n. 3, La conca e gli alpeggi di Montepiano UP n. 4, Gli insediamenti della linea gotica UP n. 5, La rete insediativa policentrica del feudo di Vernio UP n.6, L'Acquerino-Cantagallo, monte sacro delle fonti UP n.7, Monte Javello e i crinali boscati a settentrione; UP n. 8, I villaggi dei castagni UP n. 9, L'ambito fluviale del Bisenzio UP n.10, Le terre di transito e confine UP n.11, La collina coltivata di Vaiano UP n.12, I monti della Calvana UP n.13, Il sistema delle ville-fattoria di Montemurlo UP n.14, Il monte dei tre poggi: Ferrato, Mezzano, Piccioli UP n.15, Figline e i suoi insediamenti rurali

Art. 32 Norme paesistiche riferite all'STL e alle singole unità di paesaggio della Piana

1. Il paesaggio del Sistema Territoriale Locale della Piana è caratterizzato da:

2. INDIRIZZI riferiti a singole Unità di Paesaggio

Il Sistema Territoriale Locale "Piana" si articola nelle seguenti unità di paesaggio:

I piani settoriali provinciali e i piani strutturali comunali, devono contenere un'apposita relazione di valutazione degli effetti sul paesaggio delle rispettive previsioni, anche ai sensi dell'art.32 della LR 5/95, con riferimento alle prescrizioni e agli indirizzi generali di cui all'art.30, alle precedenti prescrizioni di STL, e ai criteri di seguito elencati per ogni unità di paesaggio.

UP n.16, La piana di Montemurlo UP n.17, La città compatta di Prato UP n. 18, Il Bisenzio urbano UP n.19, La città compatta di Prato (oltre Bisenzio) UP n.20, La corona delle frazioni verdi UP n. 21, La piana agricola UP n. 22, I torrenti della piana UP n.23, L'insediamento mediceo sull'Ombrone: la villa e le cascine In sinergia con il vincolo ex lege 1089/39 che interessa l'area:

Art. 33 Norme paesistiche riferite all'STL e alle singole unità di paesaggio del Montalbano

1. Il paesaggio del Sistema Territoriale Locale del Montalbano è caratterizzato da:

2. INDIRIZZI riferiti a singole Unità di Paesaggio

Il Sistema Territoriale Locale "Montalbano" si articola nelle seguenti unità di paesaggio

:

I piani settoriali provinciali, i piani strutturali comunali, i regolamenti delle aree protette, devono contenere un'apposita relazione di valutazione degli effetti sul paesaggio delle rispettive previsioni, anche ai sensi dell'art.32 della LR 5/95, con riferimento alle prescrizioni e agli indirizzi generali di cui all'art.30, alle precedenti prescrizioni di STL, e ai criteri di seguito elencati per ogni unità di paesaggio.

UP n.24, La bassa valle della Furba UP n.25, Il Poggio urbanizzato UP n.26, Il sistema dei Poggi UP n.27, La bassa collina di Comeana UP n.28, Le ville-fattoria di Bacchereto e Capezzana UP n.29,Carmignano Castello e le sue pendici occidentali UP n.30, La valle dell'Elzana UP n.31, Il bosco del Montalbano

Anche in relazione al Progetto integrato interprovinciale "Barco Reale" di cui all'Allegato 7 delle presenti NTA, e al progetto di area protetta di interesse locale Pietramarina:

UP n.32, L'acropoli etrusco-medicea di Artimino

Anche in relazione al progetto di area protetta di interesse locale:

CAPO III Il governo della risorsa "territorio rurale"

Art. 34 Caratteri generali e articolazione

1. IL PTC assume come base di riferimento per l'individuazione del territorio rurale e delle zone ad esclusiva e prevalente funzione agricola le analisi di Quadro conoscitivo di cui agli elaborati grafici e di relazione analitica QC09 e QC09b, nonché i criteri di cui all'art.3, comma 5 del PIT. Alla Tavola P07 sono individuate, nella loro diversa articolazione, le aree sottoposte alla disciplina per il territorio rurale.

2. Le perimetrazioni individuate nella tavola sono recepite dai comuni e, ove necessario, sulla base di considerazioni ed approfondimenti, ulteriormente specificate. Le aree boscate, ancorché individuate con voce di legenda propria alla tavola P/07, sono considerate come facenti parte del territorio rurale.

3. Per le aree protette soggette alla disciplina speciale della L. 394/91 e della LR 49/95, in assenza di specifiche normative e regolamenti, si applica in via transitoria la disciplina del PTC per il territorio rurale.

4. Il PTC considera il territorio rurale quale luogo di qualificazione dello sviluppo e di ricerca dell'equilibrio tra le attività economiche e le risorse naturali.

5. Relazione con i Sistemi territoriali di Programma del PIT, con gli obiettivi e le invarianti dei STL e con gli obiettivi e le prescrizioni dei sistemi territoriali funzionali, precisamente:

6. Il PTC formula precise disposizioni normative per:

7. Nella formulazione del parere provinciale di verifica degli aspetti paesistico ambientali dei Programmi di miglioramento agricolo ambientale la valutazione dovrà tenere conto del contenuto degli articoli 30-33 delle presenti NTA.

Art. 35 Le risorse agroambientali

1. Vengono definite risorse agro-ambientali, riconoscibili a scala provinciale:

2. I PS e gli altri strumenti urbanistici comunali, applicando quanto contenuto all'art.31 del PIT, in base ad approfondimenti a scala di dettaglio, specificano, integrano e provvedono a disciplinare l'uso delle risorse nel rispetto di quanto previsto agli artt. 39 e 40 delle presenti NTA.

Art. 36 Articolazione specifica del territorio rurale

1. Il PTC articola il territorio rurale in:

2. Per le aree ad esclusiva e prevalente funzione agricola le rispettive caratterizzazioni economico-agrarie ai sensi degli articoli 24-29 del PIT sono soltanto richiamate nelle presenti norme, trovando trattazione esaustiva nella relazione conoscitiva di cui all'elaborato QC 09 b.

Art. 37 Le aree boscate

1. Il PTC individua nella tavola P07 come Aree boscate, riconoscibili a scala provinciale, quei territori dove prevalgono le dinamiche naturali, costituite dal sistema del bosco al cui interno sono presenti diversi tipi di uso del suolo, quali praterie di crinale, seminativi, terreni nudi.

2. Le aree boscate comprendono quelle parti di territorio in cui prevalgono nettamente classi di uso del suolo gradualmente sempre più indipendenti, nella loro evoluzione od equilibrio, dall'attività umana, o dove l'attività colturale dell'uomo non comporta cadenze periodiche brevi ma si caratterizza per cicli di diversi anni (vedi ceduazione, taglio alto fusto, etc.); oppure l'attività agricola si limita alla raccolta dei prodotti senza modifiche sostanziali delle condizioni del suolo o soprassuolo (pascoli -castagneto da frutto).

3. I comuni acquisiscono le perimetrazioni contenute nella tavola P/07, e le riportano nei PS e negli altri strumenti urbanistici comunali.
I comuni possono, in ogni caso, in base ad approfondimenti a scala di dettaglio, specificare, integrare e modificare le perimetrazioni delle aree boscate di cui sopra.

4. Le Aree boscate individuate dalla tav. P07 sono le seguenti:

5. Per le aree boscate, risorsa agro-ambientale ai sensi dell'art. 31 del PIT comma 4, valgono le seguenti disposizioni che integrano le finalità di cui alla L.R. 64/95 così come disciplinate dall'allegato 3 alle presenti NTA. Le seguenti disposizioni sono mirate a contenere, recuperare e prevenire le situazioni di degrado paesaggistico ed ambientale di cui all'Art. 32 del PIT, e nello specifico di quanto previsto dal punto 4 del medesimo articolo. L'eventuale Regolamento Forestale Provinciale tiene anch'esso conto, per quanto di competenza, in attuazione della LR 39/2000, dei contenuti dei seguenti articoli.

PRESCRIZIONI

6. I Comuni, per le aree boscate, dovranno:

  1. a) individuare una fascia di rispetto della profondità minima di 100 ml da cui escludere la realizzazione di insediamenti abitativi, produttivi, discariche ed ogni altra struttura che possa comportare rischio di incendio, salvo garantirvi contestualmente alla realizzazione dell'opera l'attuazione di misure atte a prevenire il rischio di incendio;
  2. b) individuare, entro la fascia di rispetto di 100 m, la presenza di strutture ed insediamenti a rischio di incendio, prevedendo specifiche norme finalizzate alla riduzione del rischio stesso (obbligo di spalcatura di conifere, presidi antincendio, fasce di isolamento, ripulitura del sottobosco e diradamenti dei soprassuoli in prossimità dei margini di contatto con le aree aperte, etc. ).
  3. c) individuare all'interno dell'area boscata quelle porzioni di territorio dove sono presenti terreni agricoli con funzione di presidio e di mantenimento del territorio, e dove questi costituiscono caratteri ed elementi di interesse paesaggistico, storico, testimoniale, naturale legati al sistema insediativo dei nuclei rurali;
  4. d) individuare e definire regimi normativi atti a favorire la conservazione ed il recupero, all'interno dell'area boscata, delle porzioni di territorio aperto dove favorire la convivenza fra le attività agricole e la funzione di apprestamenti pabulari per gli ungulati selvatici e di aree di nidificazione e frequenza per altre tipologie faunistiche; e) individuare le praterie di crinale, i prati, prati-pascolo ed i pascoli cacuminali, dove limitare l'uso di strutture permanenti funzionali all'attività agricola, in modo da favorire il mantenimento degli elementi di naturalità;

7. I PS, gli strumenti di pianificazione specialistica, di programmazione ed i piani di settore della Provincia, in accordo fra loro, assoggettano le aree boscate ad uno dei seguenti regimi, anche tenendo conto, con particolare riferimento alle modalità tecniche di perseguimento degli obiettivi, di quanto prescritto dalla L.R. 39/00:

PRESCRIZIONI

8. I Comuni, per l'area boscata Sistema del Barco Reale del Montalbano, valutano che le scelte dei PS e degli altri strumenti urbanistici comunali soddisfino i seguenti criteri:

  1. a) individuare e disciplinare il sistema di fruizione turistico-ricreativa, a supporto delle attività agricole integrative (turismo ambientale e turismo rurale), compatibile con le istanze di salvaguardia e tutela del bosco;
  2. b) effettuare una individuazione specifica per il Barco Reale delle eventuali porzioni di bosco da sottoporre ai regimi di cui al precedente punto 7, lettere a, b, c, nel contesto dell'aspetto unitario interprovinciale che lo caratterizza;

9. I Comuni, per l'area boscata Sistema delle faggete (STL Val di Bisenzio e Monteferrato) valutano che i PS e gli altri strumenti urbanistici comunali soddisfino i seguenti criteri:

10. I Comuni, per l'area boscata del Sistema del castagneto (STL Val di Bisenzio e Monteferrato), valutano che le scelte dei PS e degli altri strumenti urbanistici comunali soddisfino i seguenti criteri:

11. I Comuni, per l'area boscata del Sistema boschi e praterie della Calvana (STL Val di Bisenzio e Monteferrato), fatto salvo quanto previsto dall'eventuale regolamento dell' ANPIL della Calvana, valutano che le scelte dei PS e degli altri strumenti urbanistici comunali soddisfino i seguenti criteri:

12. I Comuni, per l'area boscata del Sistema boschi del Monteferrato fatto salvo quanto previsto dal regolamento dell' ANPIL Monteferrato valutano che le scelte dei PS e degli altri strumenti urbanistici soddisfino i seguenti criteri:

INDIRIZZI

13. I PS al fine di orientare e calibrare le scelte urbanistiche e al fine di costruire gli elementi necessari per redigere le attività di valutazione, ai sensi dell'art. 32 della LR 5/95, dovranno inoltre tenere conto dei seguenti indirizzi:

  1. a) privilegiare, nell'individuazione di aree per la realizzazione di infrastrutture e di opere di utilità pubblica nonché di aree per opere funzionali alle operazioni colturali in bosco, le soluzioni che comportano il maggior risparmio di superficie boscata e/o di praterie di crinale, di prati, prati-pascolo e pascoli cacuminali, conservando contemporaneamente soluzione di continuità con le superfici rimanenti;
  2. b) individuare la struttura e la tipologia del sistema di fruibilità turistico-ricreativa delle aree boscate, definendone regimi normativi che tengano conto delle istanze produttive, di conservazione e salvaguardia del soprassuolo;
  3. c) disciplinare la realizzazione di viabilità forestale, distinguendo fra viabilità permanente e viabilità temporanea per le operazioni silvocolturali, con riferimento alla LR 39/2000. Per la eventuale viabilità permanente andrà privilegiato il ripristino dei tracciati della viabilità storica;
  4. d) prevedere la sistemazione ed il ripristino dello stato dei luoghi conseguente alla realizzazione delle opere accessorie alle operazioni colturali in bosco con tecniche e materiali riconducibili ai principi della Ingegneria Naturalistica questo anche in riferimento a quanto stabilito dalla LR 39/2000;
  5. e) supportare, tramite specifici indirizzi, le attività economiche legate alla silvicoltura anche in riferimento al recupero delle biomasse derivate da tale attività.

Art. 38 Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola

1. Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola costituiscono, con le aree boscate, l'ambito di applicazione della LR 64/95 e successive modifiche. Tali aree, riconoscibili a scala provinciale, sono individuate dalla tavola P/07.

2. I comuni acquisiscono le perimetrazioni contenute nella tavola P/07, e le riportano nei PS e negli altri strumenti urbanistici comunali. In base ad approfondimenti a scala di dettaglio, i comuni possono, specificare, integrare e modificare le perimetrazioni delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola.

3. I comuni, tramite i PS, definiscono ambiti territoriali o criteri per la loro individuazione nel RU, ove gli interventi di modificazione morfologica del territorio rurale, ai fini di trasformazione degli assetti agricoli, ancorché al di fuori del regime normativo della LR 64/95, possono avvalersi del supporto tecnico del settore agricoltura della Provincia anche nell'ambito della attività di programmazione di settore della Provincia stessa secondo quanto specificato al successivo art. 41 comma 1.

4. Gli strumenti urbanistici comunali o loro varianti provvedono alla definizione delle discipline del territorio rurale rispetto ai contenuti di cui all'art. 3, comma 8 della LR 64/94 estendendo tale disciplina anche ai criteri di intervento sul patrimonio edilizio rurale esistente.

Art. 39 Aree ad esclusiva funzione agricola

1. Sono definite Aree ad esclusiva funzione agricola le parti di territorio in cui l'attività agricola ha strutturato in passato l'intero sistema territoriale e rappresenta ancor oggi l'elemento caratterizzante la morfologia del territorio, del sistema insediativo e del paesaggio.

2. Sono aree ad esclusiva funzione agricola, riconoscibili a scala provinciale, le aree individuate dalla tavola P/07, così denominate:

3. Per le aree ad esclusiva funzione agricola valgono le seguenti disposizioni, che integrano le finalità di cui alla L.R. 64/95 così come disciplinate dall'allegato 3 alle presenti NTA. Esse sono mirate anche a contenere, recuperare e prevenire le situazioni di degrado paesaggistico ed ambientale di cui all'art. 32 del PIT. L'eventuale Regolamento Forestale Provinciale recepisce, per quanto di competenza, in attuazione della LR 39/2000, le seguenti prescrizioni ed indirizzi.

PRESCRIZIONI

4. I Comuni, per le zone ad esclusiva funzione agricola, valutano che le scelte dei PS e degli altri strumenti di pianificazione del territorio soddisfino i seguenti criteri:

  1. a) definizione di criteri per l'individuazione delle zone ove escludere la realizzazione degli interventi di nuova edificazione funzionale alle attività agricole a norma dell'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1995, 64;
  2. b) individuare, previa valutazione degli effetti indotti sulle risorse naturali ed essenziali, le eventuali aree dove escludere la realizzazione di strutture per colture protette e vivai;
  3. c) privilegiare nell'individuazione di aree per la realizzazione di infrastrutture e di opere di utilità pubblica le soluzioni che comportano il maggior risparmio di superficie agricola e che consentono di mantenere soluzione di continuità per le superfici agricole rimanenti;

5. L'area della piana, riconosciuta come ambito ad agricoltura sviluppata estensiva, sulla base di quanto contenuto all'articolo 28 del PIT, privilegia attività produttive orientate alla riqualificazione colturale funzionale agli assetti agrari di cui al Progetto Integrato "parco agricolo della piana" all'Allegato 6 delle presenti NTA.
In conseguenza di ciò i Comuni, per le zone ad esclusiva funzione agricola del STL Piana, valutano che le scelte dei PS e degli altri strumenti urbanistici soddisfino i seguenti criteri:

  1. a) specificare le modalità di sviluppo delle attività di turismo rurale con riferimento all'elaborato P/10- Sistema funzionale "Fruizione integrata del patrimonio culturale ed ambientale" e ai criteri di cui all'art. 12, comma 6 delle presenti NTA;
  2. b) specificare, con riferimento alle aree individuate nell'elaborato P06 per le Unità di paesaggio 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, le misure di conservazione, valorizzazione e ripristino delle sistemazioni agrarie e degli appoderamenti di impianto storico, delle alberature perimetrali dei terreni agricoli, del sistema idrico superficiale, della struttura agricola di pianura nel suo complesso;
  3. c) effettuare il censimento e definire norme di tutela e salvaguardia delle strutture arboree lineari corrispondenti alla tipologia di associazioni ripariali in prossimità della rete idrica superficiale naturale e di impianto agricolo e degli alberi monumentali, ai sensi dell'Art.3 L.R. 13 agosto 1998, n. 60;
  4. d) individuare, previa valutazione degli effetti indotti sulle risorse naturali ed essenziali, le eventuali aree dove escludere la realizzazione di strutture per colture protette e vivai;
  5. e) prevedere azioni, criteri e modalità di localizzazione di nuove colture forestali, di cui all'allegato A della LT 39/00, con funzione integrata di mitigazione dell'impatto ambientale e paesistico, ai margini con l'urbanizzato e in particolar modo in corrispondenza dei macrolotti.

6. L'area del Montalbano è da considerare come ambito ad agricoltura intensiva o specializzata, riconoscibile a scala provinciale, sulla base di quanto contenuto all'articolo n 29 del PIT. In conseguenza di ciò i Comuni, per le zone ad esclusiva funzione agricola del STL Montalbano, valutano che le scelte dei PS e degli altri strumenti urbanistici soddisfino i seguenti criteri:

  1. a) specificare, con riferimento all'elaborato P/10- Sistema funzionale "Fruizione integrata del patrimonio culturale e ambientale", e ai criteri di cui all'art. 12 comma 6 delle presenti NTA, le aree dove privilegiare lo sviluppo delle attività di turismo rurale ed integrative del reddito agricolo;
  2. b) specificare, con riferimento alle aree individuate nell'elaborato P/06 per le Unità di paesaggio 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, le misure di conservazione, valorizzazione e ripristino delle sistemazioni agrarie di carattere storico testimoniale quali ciglioni, lunette, terrazzamenti, sistemazioni a cavalcapoggio, muri in pietra, strade, viabilità poderale. A tal fine i PS, sulla base delle analisi individuate alla tavola QC/14 integrano gli elementi di quadro conoscitivo ed individuano le aree ove redigere una apposita disciplina per la conservazione, valorizzazione e ripristino dei manufatti di cui sopra da applicare anche attraverso incentivi, piani e programmi di cui all'art. 41 delle presenti NTA;
  3. c) effettuare il censimento e definire norme di tutela e salvaguardia delle strutture arboree lineari di particolare valore storico testimoniale riferibili al sistema poderale delle ville-fattoria e agli oliveti di impianto storico e degli alberi monumentali, ai sensi dell'Art.3 L.R. 13 agosto 1998, n. 60;

7. L'area della Val di Bisenzio e Monteferrato è da considerare come ambito ad agricoltura intensiva o specializzata, riconoscibile a scala provinciale, sulla base di quanto contenuto all'articolo 29 del PIT. In conseguenza di ciò i Comuni, per le zone ad esclusiva funzione agricola, di valenza produttiva del STL Val di Bisenzio e Monteferrato, valutano che le scelte dei PS e degli altri strumenti urbanistici soddisfino i seguenti criteri:

  1. a) individuare le aree dove privilegiare lo sviluppo delle risorse agricole di qualità viticole (Colline di Montemurlo) e olivicole (Val di Bisenzio e Colline di Montemurlo);
  2. b)specificare, con riferimento all'elaborato P/10- Sistema funzionale "Fruizione integrata del patrimonio culturale e ambientale", e ai criteri di cui all'art. 12 comma 6 delle presenti NTA, le aree dove privilegiare lo sviluppo delle attività di turismo rurale ed integrative del reddito agricolo;
  3. c) individuare le eventuali aree dove escludere la realizzazione di strutture per colture protette e vivai, definendo contemporaneamente aree dove queste non siano ammissibili, per preservare il contesto paesaggistico ed evitare la prossimità con il sistema urbanizzato del fondovalle e dei nuclei storici;
  4. d) effettuare il censimento e definire norme di tutela e salvaguardia delle strutture arboree lineari di particolare valore storico testimoniale riferibili al sistema poderale delle ville-fattoria e agli oliveti di impianto storico, ai sensi del D.lgs. 475/1945, e degli alberi monumentali, ai sensi dell'Art.3 L.R. 13 agosto 1998, n. 60;
  5. e) specificare il sistema turistico ricreativo ed escursionistico di collegamento fra il fondovalle ed il territorio di versante e di crinale individuato dal SF territoriale Patrimonio di cui all'art. 13, delle presenti norme.

Art. 40 Aree a prevalente funzione agricola

1. Sono definite aree a prevalente funzione agricola quei terreni agricoli che presentano più deboli condizioni di continuità ed omogeneità rispetto alle caratteristiche specificate per le aree ad esclusiva funzione agricola. Tali aree sono residue ed influenzate dal sistema insediativo urbano, ed assumono il ruolo di risorsa territoriale ed ambientale per il territorio in cui sono inserite.

2. Sono aree a prevalente funzione agricola, riconoscibili a scala provinciale, le aree individuate dalla tav. P07, così denominate:

3. Per le aree a prevalente funzione agricola valgono le seguenti disposizioni che integrano le finalità di cui alla L.R. 64/95 così come disciplinate dall'allegato 3 alle presenti NTA. Inoltre le seguenti disposizioni sono mirate anche a contenere, recuperare e prevenire le situazioni di degrado paesaggistico ed ambientale di cui all'Art. 32 del PIT.

PRESCRIZIONI

4. I Comuni, per le zone a prevalente funzione agricola, valutano che le scelte dei PS e degli altri strumenti di pianificazione del territorio soddisfino i seguenti criteri:

  1. a) individuare le zone ove vietare gli interventi di nuova edificazione funzionale alle attività agricole a norma dell'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1995, 64. A tale fine i P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali valutano, nel definire tali aree: il rispetto delle normative igienico sanitarie, di sicurezza, le istanze di salvaguardia di immobili, nuclei e pertinenze di particolare valore storico, le zone e le distanze di rispetto, la preesistenza di centri aziendali o dei nuclei del sistema insediativo rurale diffuso ove "appoggiare" eventuali nuove costruzioni, e la necessità di ridurre il rischio di interrompere l'elemento di continuità e di corridoio fra il sistema periurbano ed il sistema agricolo aperto della Piana e collinare del Montalbano;
  2. b) individuare e tutelare i varchi connettivi residui fra queste aree e di queste con il più ampio sistema del territorio rurale;
  3. c) nel caso di individuazione di aree per la realizzazione di infrastrutture e di opere di pubblica utilità, devono essere privilegiate le soluzioni che comportano il maggior risparmio di superficie agricola e che mantengono soluzione di continuità per le superfici agricole rimanenti. L'individuazione di tali aree dovrà prevedere il mantenimento di fasce di mitigazione, mascheramento e di transizione con il sistema agricolo aperto;
  4. d) definire criteri e parametri per la individuazione di terreni da destinarsi a funzioni agricole di carattere sociale e ricreativo-culturale, quali orti urbani, fattorie didattiche urbane, parchi agricoli, etc.;

5. L'area della piana contigua agli aggregati urbani è da considerare come ambito ad economia agricola debole, riconoscibile a scala provinciale, sulla base di quanto contenuto all'articolo 25 del PIT. In conseguenza di ciò i Comuni, per dette aree, valutano che le scelte dei PS e degli altri strumenti urbanistici soddisfino i seguenti criteri:

  1. a) individuare e tutelare dall'edificazione i corridoi di terreno agricolo che si insinuano nel contesto urbano creando continuità con il territorio agricolo aperto, al fine della loro conservazione nella loro continuità ed ampiezza;
  2. b)individuare misure di conservazione delle sistemazioni agrarie, degli appoderamenti, delle alberature perimetrali dei terreni agricoli, del sistema idrico superficiale, della struttura agricola residua di pianura da applicare anche attraverso incentivi, piani e programmi di cui all'art. 41 delle presenti NTA;
  3. c) effettuare il censimento e definire norme di tutela e salvaguardia delle strutture arboree lineari corrispondenti alla tipologia di associazioni ripariali in prossimità della rete idrica superficiale naturale e di impianto agricolo, aventi funzione di elementi naturali di continuità fra il contesto urbano ed il territorio agricolo aperto della Piana e con la Val Bisenzio e degli alberi monumentali, ai sensi dell'Art.3 L.R. 13 agosto 1998, n. 60;
  4. d) definire articolazioni funzionali e territoriali tali da favorire lo sviluppo di funzioni integrative del reddito agricolo e la fruizione pedonale e ciclabile delle aree stesse.
  5. e) tutelare gli spazi non edificati esistenti;
  6. f) il mantenimento della continuità delle aree agricole, evitando che nuove infrastrutture o impianti tecnologici ne producano un'ulteriore frammentazione;
  7. g) la definizione di indirizzi e prescrizioni per la manutenzione e il ripristino di elementi del paesaggio agrario storico con valenza anche ecologica (siepi, filari, strade interpoderali, sentieri etc.) da applicare anche attraverso incentivi, piani e programmi di cui all'art. 41 delle presenti NTA;
  8. h) il mantenimento della percorribilità della viabilità poderale ed interpoderale, sia per il transito dei mezzi agricoli che per la mobilità ciclopedonale;
  9. i) la rinaturazione delle gore ancora esistenti con valenze multiple (miglioramento della capacità di autodepurazione, presenza diffusa di elementi di naturalità, percorsi di fruizione per il tempo libero) e la valorizzazione della rete irrigua con opere di ingegneria naturalistica da applicare anche attraverso incentivi, piani e programmi di cui all'art. 42 delle presenti NTA;

6. Le aree pedecollinari del Montalbano sono da considerare come ambito ad economia agricola debole determinata dall'influenza urbana, riconoscibile a scala provinciale, sulla base di quanto contenuto all'articolo 26 del PIT. In conseguenza di ciò i Comuni, per dette aree, valutano che le scelte dei PS e degli altri strumenti urbanistici soddisfino i seguenti criteri:

  1. a) specificare, con riferimento alle aree individuate nell'elaborato P/06 per le Unità di paesaggio 24, 25, 27, 28, , le misure di conservazione, valorizzazione e ripristino delle sistemazioni agrarie, degli appoderamenti, delle alberature perimetrali dei terreni agricoli, del sistema idrico superficiale da attuare anche attraverso incentivi, piani e programmi di cui all'art. 41 delle presenti NTA;
  2. b) effettuare il censimento e definire norme di tutela e salvaguardia delle strutture arboree lineari corrispondenti alla tipologia di associazioni riparali in prossimità della rete idrica superficiale naturale e di impianto agricolo, aventi funzione di elementi naturali di continuità fra il contesto urbano ed il territorio agricolo aperto, e agli eventuali oliveti di impianto storico e degli alberi monumentali, ai sensi dell'art. 3 LR 13 agosto 1998, n. 60;
  3. c) individuare e tutelare dall'edificazione i corridoi di terreno agricolo e boscato che attraversano le aree urbanizzate creando continuità fra il territorio agricolo aperto collinare ed il territorio agricolo aperto della piana, al fine di conservarli nella loro continuità ed ampiezza.

7. Le aree della Val di Bisenzio e del Monteferrato sono da considerare come ambiti marginali ad economia debole, riconoscibili a scala provinciale, sulla base di quanto contenuto all'articolo 27 del PIT, il cui ruolo è tuttavia strategico per il mantenimento degli equilibri ambientali e per la prevenzione di fenomeni di criticità idrogeologica. In conseguenza di ciò i Comuni, per le zone a prevalente funzione agricola a valenza ambientale del STL Val di Bisenzio e Monteferrato, valutano che le scelte dei PS e degli altri strumenti urbanistici soddisfino i seguenti criteri:

  1. a) specificare le aree agricole, individuate dall'elaborato P/07 come aree agricole di valenza ambientale, da tutelare quali elementi di presidio e di caratterizzazione del territorio collegate al sistema insediativo rurale;
  2. b) specificare, con riferimento al progetto e alle norme del Sistema Funzionale Territoriale Patrimonio (art. 12 ed elaborato P/10), anche ai criteri di cui all'art. 12 comma 6 delle presenti NTA, il sistema turistico ricreativo ed escursionistico di collegamento fra i centri rurali di versante e di questi con il fondovalle ed il crinale e le aree dove privilegiare lo sviluppo delle attività di turismo rurale ed integrative del reddito agricolo;
  3. c)individuare eventuali aree dove vietare la realizzazione di strutture per colture protette e vivai per preservare il contesto paesaggistico ed evitare la prossimità con il sistema insediativo rurale;
  4. d) specificare il sistema viario (ripristino, adeguamento, nuova realizzazione) funzionale a garantire la fruibilità e l'accessibilità delle aree agricole frazionate e non contigue al sistema insediativo rurale, con riferimento a quanto individuato negli elaborati P/10 e P/12.

Art. 41 Indirizzi per i piani e programmi di settore provinciali

1. La Provincia tramite il Piano di sviluppo rurale e altri idonei strumenti di programmazione favorisce e supporta, anche nei casi di cui all'art. 38 comma 3, attraverso la definizione di specifici strumenti di supporto tecnico, di indennizzo e compensazione:

2. In particolare per la piana pratese la Provincia promuove, attraverso piani e programmi di settore , azioni mirate:

  1. a) alla trasformazione delle colture attuali in coltivazioni biologiche o di qualità certificata nelle aree non soggette a contaminazioni chimiche dirette o indirette da sorgenti esterne, nelle rimanenti aree, la trasformazione delle colture attuali in coltivazioni no-food che comportino un minore impiego di fertilizzanti e pesticidi delle colture attuali: fibre e oleanti vegetali impiegabili nel ciclo tessile pratese;biomasse utilizzabili a fini energetici;
  2. b) alla realizzazione di ecosistemi-filtro e impianti per lo sfruttamento energetico delle biomasse (residui delle produzioni agricole);
  3. c) al coordinamento dei soggetti pubblici e privati interessati a progetti di consolidamento ecologico e miglioramento fruitivo e colturale degli agroecosistemi;
  4. d) all'implementazione e sviluppo dei principali obiettivi ed azioni riferibili al progetto integrato "Parco agricolo della piana" di cui all'art.69 delle presenti norme.

Art. 42 Gli insediamenti rurali esistenti

1. I PS, in relazione agli obiettivi ed invarianti di cui agli articoli 7, 8 e 9 delle presenti NTA, per gli insediamenti rurali esistenti valutano che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:

  1. a) individuazione e classificazione del patrimonio edilizio esistente presente nel territorio rurale e le relative aree di pertinenza, in relazione alla tipologia degli insediamenti (nuclei rurali e case sparse), al loro valore storico, architettonico, testimoniale, al rapporto con il territorio in cui tali manufatti sono inseriti, distinguendo gli immobili aventi una funzione agricola da quelli destinati ad altri usi;
  2. b) per gli edifici e i manufatti di valore e le aree di loro pertinenza, di cui all'Art. 25 delle presenti NTA, i Comuni definiscono apposita disciplina volta alla loro conservazione e all'individuazione delle destinazioni d'uso ammissibili nel rispetto degli Artt. 24 e 25 delle presenti NTA e con la finalità di assicurarne la conservazione, il mantenimento e la valorizzazione;
  3. c) per patrimonio edilizio esistente non compreso nel punto precedente i Comuni possono definire, anche in riferimento a quanto stabilito agli artt. 3 comma 8 e 5 della L.R.64/95, apposita disciplina individuando le funzioni e le trasformazioni ammissibili nel rispetto degli Artt. 24 e 25 delle presenti NTA con la finalità di conservare e ove necessario ripristinare i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale.
  4. d) per la disciplina di insieme inerente i borghi e nuclei rurali si rimanda agli artt. 25, 28, 31-33, delle presenti NTA.

Art. 43 Applicazione della LR 64/95

Nelle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola e nelle aree boscate per la determinazione degli interventi ammissibili, i Comuni applicano la L.R. 64/95 e successive modificazioni nel rispetto degli articoli riferiti all'integrità paesistica e alla risorsa territorio rurale, oltre che di quanto previsto dall'allegato n. 3.

CAPO IV Il governo della risorsa "città e insediamenti urbani"

Art. 44 Caratteri generali e articolazione

1. Il PTC formula le prescrizioni e gli indirizzi nonché i principali criteri, che discendono dagli obiettivi e dalle invarianti strutturali di cui agli Artt. 7, 8 e 9 delle presenti norme, ai quali si dovranno conformare i piani di settore provinciali e gli strumenti di pianificazione comunale, per il governo della risorsa "Le città e gli insediamenti urbani".

2. A questo riguardo il PTC, in attuazione degli obiettivi e nel rispetto delle invarianti strutturali riferite agli STL, articola la risorsa, in maniera conforme con quanto espresso dal PIT e coerentemente con le specificità del territorio provinciale, evidenziate negli elaborati del Quadro Conoscitivo. Spetta alle Amministrazioni Comunali riconoscere sul proprio territorio comunale le specificità sotto descritte:

3. Il PTC, per ciascuna componente della risorsa individua criteri ed indirizzi, enunciati a livello provinciale, di STL o riferiti in maniera esplicita a determinati luoghi o località, ai quali si dovranno riferire gli strumenti di pianificazione del territorio.

4. Le norme di seguito elencate si applicano alle aree urbanizzate comunque definite.

5. I PS potranno approfondire e motivatamente ridefinire il confine tra "territorio rurale" e "territorio urbanizzato" nel rispetto degli obiettivi e delle invarianti strutturali del presente piano e delle prescrizioni e indirizzi riferiti alle specifiche risorse.

6. I PS provvedono inoltre, sulla base del proprio quadro conoscitivo, a verificare e ulteriormente articolare la risorsa città e insediamenti.

Art. 45 I centri antichi

1. Il PTC considera centri antichi le porzioni del territorio individuate con i criteri espressi all'Art. 26 delle presenti norme.

2. I PS ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei centri antichi, dovranno osservare le disposizioni già espresse all'Art. 26 e quelle elencate nei seguenti commi.

PRESCRIZIONI

3. I PS, per i centri antichi posti sui versanti collinari e montani del STL Val di Bisenzio e Monteferrato, sulla base degli obiettivi espressi, dovranno valutare, anche ai sensi dell'art. 32 LR 5/95 che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:

PRESCRIZIONI

4. I PS, per i centri antichi posti nel fondovalle dei comuni di Vaiano, Cantagallo e Vernio (La Briglia, Vaiano, Carmignanello, Mercatale, San Quirico), dei paesi e delle frazioni del STL Piana, di Poggio a Caiano, Carmignano e Comeana, sulla base degli obiettivi espressi, dovranno valutare anche ai sensi dell'art. 32 LR 5/95 che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:

PRESCRIZIONI

5. Il PS del comune di Prato, sulla base degli obiettivi espressi, dovrà valutare, anche ai sensi dell'art. 32 della LR 5/95, che il progetto di piano per il centro antico, concorra al soddisfacimento dei criteri di seguito elencati:

PRESCRIZIONI

6. I PS, per i centri antichi dei versanti collinari e montani del STL Montalbano, dovranno valutare anche ai sensi dell'art. 32 LR 5/95 che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:

INDIRIZZI

7. I PS al fine di orientare le scelte urbanistiche e al fine di costruire gli elementi necessari per redigere le attività di valutazione, anche ai sensi dell'art. 32 della LR 5/95, dovranno tenere conto dei seguenti indirizzi:

Art. 46 Le aree prevalentemente residenziali

1. Sono considerati insediamenti prevalentemente residenziali quelle porzioni del territorio che comprendono i quartieri residenziali, realizzati in base a piani attuativi di iniziativa privata e pubblica, i piccoli interventi unitari e le semplici addizioni edilizie, sorte attraverso singole iniziative dei cittadini. Sono comprese in quest'ambito, in particolare nel STL Val di Bisenzio e Monteferrato e Piana, anche alcune porzioni di tessuto produttivo, in parte già riutilizzato per altri scopi, che da sempre ha avuto forti relazioni con gli edifici residenziali. Le aree individuate comprendono inoltre le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e l'insieme di spazi aperti, servizi e attrezzature fortemente relazionate al concetto di "abitare", quali parcheggi, piazze, verde urbano, attività terziarie in genere (istituti di credito, commercio, studi professionali, ecc.) ed attrezzature per la mobilità.

2. Gli strumenti di pianificazione del territorio provvedono a verificare e specificare le aree che includono gli insediamenti prevalentemente residenziali, individuando, attraverso criteri funzionali e morfotipologi specifici elementi di rilievo come interventi residenziali unitari, tessuti insediativi ricorrenti, tipi edilizi e aggregazioni particolari, ecc.

PRESCRIZIONI

3. I PS, sulla base degli obiettivi espressi, dovranno valutare, anche ai sensi dell'art. 32 della LR 5/95, che le scelte progettuali individuate, concorrano al soddisfacimento dei criteri di seguito elencati:

INDIRIZZI

4. I PS, al fine di orientare e calibrare le scelte urbanistiche e al fine di costruire gli elementi necessari per redigere le attività di valutazione, anche ai sensi dell'art. 32 della LR 5/95, faranno inoltre riferimento ai seguenti indirizzi:

Art. 47 Le aree miste

1. Le aree miste occupano la porzione centrale della città e delle frazioni del comune di Prato, Vaiano, Poggio a Caiano, Cantagallo e Carmignano. Le aree miste sono costituite da isolati, o semplici aggregazioni di edifici di piccole e medie dimensioni, nei quali risulta ancora forte e preponderante lo stretto connubio tra tessuto produttivo e residenza (con minor incidenza per il comune di Poggio a Caiano e Cantagallo). Le aree miste sono caratterizzate inoltre dall'alta densità volumetrica, dall'elevato rapporto di copertura, e dalla conseguente presenza di pochissimi spazi aperti. Alcune porzioni di esse, poste in luoghi più marginali presentano al loro interno attività produttive, ancora attive ed efficienti, riconducibili per lo più alla fase umida del ciclo tessile (carbonizzi, rifinizioni ecc).

PRESCRIZIONI

2. I PS, per le aree miste ubicate nel STL Val di Bisenzio e Monteferrato ed STL Piana, sulla base degli obiettivi espressi, dovranno valutare, anche ai sensi dell'art. 32 della LR 5/95, che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:

PRESCRIZIONI

3. I PS per le aree miste ubicate nel STL Montalbano, sulla base degli obiettivi espressi, dovranno valutare, anche ai sensi dell'art. 32 della LR 5/95, che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:

INDIRIZZI

4. I PS al fine di orientare e calibrare le scelte urbanistiche e al fine di costruire gli elementi necessari per redigere le attività di valutazione, anche ai sensi dell'art. 32 della LR 5/95, faranno inoltre riferimento ai seguenti indirizzi:

Art. 48 Gli insediamenti produttivi

Il PTC, al fine di fornire gli elementi principali per la riorganizzazione del sistema produttivo della provincia e per sostenere ed innescare processi di sviluppo e valorizzazione, individua, per l'intero territorio provinciale, una classificazione delle aree produttive, costruita sulla base degli studi ed analisi redatti, con lo scopo di calibrare gli indirizzi e le prescrizioni sulle specifiche realtà territoriali, tenendo conto dell'ubicazione, della dotazione delle infrastrutture per la mobilità e dello stato e consistenza delle aree stesse. A questo scopo vengono individuate le seguenti categorie:

Art. 49 Le aree forti della produzione

1. Le aree forti della produzione sono costituite dai due macrolotti pratesi, dalla grande area produttiva di Montemurlo e da quella di Gabolana a Vaiano. Sorte per svolgere l'esclusiva funzione produttiva, presentano a tratti l'inizio di un processo di trasformazione, che si manifesta in una generalizzata suddivisione degli edifici e l'introduzione negli stessi di funzioni diverse da quelle produttive (in quota maggiore il commercio). Il fenomeno appare più evidente al 1° Macrolotto di Prato, di meno a Montemurlo, dove l'assetto produttivo risulta pressoché esclusivo, ancora diverso a Vaiano dove, assieme alla trasformazione, si nota anche l'inizio di una lenta dismissione e l'affacciarsi di fenomeni di degrado diffuso (urbanistico ed architettonico). Il tessuto delle aree forti della produzione è, in via generale, caratterizzato dalla maglia ortogonale delle strade che perimetrano insiemi di capannoni di medie e grandi dimensioni. L'area di Montemurlo si diversifica dalle precedenti, essendo costituita da insiemi di edifici, di dimensioni a volte notevoli, disposti casualmente e serviti da una maglia stradale priva di gerarchia e talvolta incompleta.

PRESCRIZIONI

2. I PS, per le aree forti della produzione, sulla base degli obiettivi espressi, dovranno valutare, anche ai sensi dell'art. 32 della LR 5/95,che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:

PRESCRIZIONI

3. I PS possono prevedere in aree contigue alle aree forti della produzione ubicate nel STL Piana, attività produttive all'aperto (compresi i depositi a cielo aperto), purché lo strumento urbanistico valuti che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:

INDIRIZZI

4. I PS al fine di orientare e calibrare le scelte urbanistiche e al fine di costruire gli elementi necessari per redigere le attività di valutazione, anche ai sensi dell'art. 32 della LR 5/95, faranno inoltre riferimento ai seguenti indirizzi:

Art. 50 Le aree della produzione diffusa

1. I presidi della produzione diffusa sono costituiti da insediamenti produttivi industriali e artigianali, generalmente esito di piani attuativi. Sono localizzati nella piana a ridosso dei quartieri, paesi e frazioni, nelle aree di pertinenza fluviale del Bisenzio e dell'Ombrone e sporadicamente in alcune zone di mezzacosta della Valle del Bisenzio e del Montalbano. Il tessuto insediativo si presenta abbastanza regolare, le dimensioni degli edifici medie. In via generale queste aree nei comuni dei STL Val Bisenzio Monteferrato e Montalbano sono interessate da un fenomeno diffuso di dismissione o dall'introduzione diverse da quelle produttive.

PRESCRIZIONI

2. I PS, per le aree della produzione diffusa ubicate nel STL Val di Bisenzio e Monteferrato e per quelle ubicate nei comuni di Poggio a Caiano e Carmignano, sulla base degli obiettivi espressi, delle presenti norme, dovranno valutare, anche ai sensi dell'art. 32 della LR5/95, che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:

PRESCRIZIONI

3. I PS, per le aree della produzione diffusa ubicate nel STL Piana ad esclusione dei comuni di Poggio a Caiano e Carmignano, sulla base degli obiettivi espressi, dovranno valutare, anche ai sensi dell'art. 32 della LR 5/95, che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:

INDIRIZZI

4. I PS al fine di orientare e calibrare le scelte urbanistiche e al fine di costruire gli elementi necessari per redigere le attività di valutazione, anche ai sensi dell'art. 32 della LR 5/95, faranno inoltre riferimento ai seguenti indirizzi:

Art. 51 Le aree della produzione mista

1. Le aree della produzione mista sono caratterizzate da edilizia industriale e artigianale nella quale risultano ancora attive le aziende legate al ciclo tessile ma dove si nota anche la presenza di funzioni diverse, come le attività terziarie e direzionali in genere. A Prato il tessuto edilizio risulta generalmente aggregato a formare una cortina edificata lungo le strade di collegamento storiche (via Pistoiese, via Galcianese, via Filzi) e d'impianto da queste. Appartengono a questa categoria anche le aree produttive sorte dal 1930-'40, nelle quali sono presenti anche edifici di valore storico ed architettonico. Negli altri comuni la categoria è presente in aree specializzate in via di trasformazione. In questa categoria sono inserite aggregazioni di edifici sorti recentemente, anche attraverso piani attuativi, che per la loro ubicazione tendono a svolgere una funzione complementare alle aree residenziali.

PRESCRIZIONI

2. I PS, per le aree della produzione mista ubicate nel STL Piana, e Montalbano, sulla base degli obiettivi espressi, dovranno valutare, anche ai sensi dell'art. 32 della LR 5/95, che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:

. INDIRIZZI

3. I PS al fine di orientare e calibrare le scelte urbanistiche e al fine di costruire gli elementi necessari per redigere le attività divalutazione, anche ai sensi dell'art. 32 della LR 5/95, faranno inoltre riferimento ai seguenti indirizzi:

Art. 52 I capisaldi storici della produzione

1. I capisaldi storici della produzione sono formati dalle grandi fabbriche pioniere (realizzate tra la fine dell'800 e gli inizi del '900) e dai complessi industriali (realizzati anche dopo il 1950) che nella storia del distretto tessile hanno svolto un ruolo riconosciuto in modo condiviso. I capisaldi storici della produzione sono ubicati generalmente in posizione strategica nei confronti delle città (nel centro dei paesi e delle frazioni, nelle aree centrali della città), e del territorio in genere (a terrazza sul Bisenzio nel tratto tra la presa del Cavalciotto e Mercatale di Vernio e lungo le strade storiche principali). In relazione a questa specifica caratteristica sono indicati ad essere mantenuti, valorizzati e ad accogliere funzioni importanti a servizio della collettività.

PRESCRIZIONI

2. I PS, per i capisaldi storici della produzione, sulla base degli obiettivi espressi, dovranno valutare, anche ai sensi dell'art. 32 della LR 5/95, che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri: -l'individuazione di interventi edilizi tesi a mantenimento dei caratteri architettonici ed urbani dei manufatti, comprese le aree aperte ove essi insistono. I piani comunali dovranno inoltre dare indicazioni sui materiali, sulle tecniche costruttive e sui colori; -l'individuazione di destinazioni d'uso utili a nobilitare i beni stessi, ad elevarne la conoscenza e la fruizione, nel caso di dismissione delle funzioni produttive, quali complessi scolastici, sedi comunali e di associazioni, centri convegni e servizi culturali, residenza, commercio, ecc.

INDIRIZZI

3. I PS al fine di orientare e calibrare le scelte urbanistiche e al fine di costruire gli elementi necessari per redigere le attività di valutazione, anche ai sensi dell'art. 32 della LR 5/95, faranno inoltre riferimento ai seguenti indirizzi: -redazione di schedature degli edifici che tengano conto delle fasi temporali di costruzione, dei materiali utilizzati per la costruzione, delle parti di valore compresa la presenza di macchine per la produzione di energia o legate al ciclo tessile; redazione di studi specifici per il corretto riutilizzo degli edifici, in particolare nei confronti dell'accessibilità carrabile, compresi i mezzi pubblici e per il reperimento delle aree a parcheggio.

Art. 53 I servizi e le grandi attrezzature territoriali

1. Le grandi attrezzature territoriali sono l'insieme dei servizi destinati a soddisfare un bacino di utenza che supera i confini amministrativi sia dei comuni ove questi insistono, che della stessa provincia. Sono costituiti da due insiemi di attrezzature: le attrezzature collettive urbane e territoriali e le infrastrutture tecnologiche. Appartengono alle attrezzature collettive urbane e territoriali gli ospedali e i presidi ospedalieri, i poli dell'istruzione superiore, le stazioni ferroviarie, i poli tecnologici e l'università, i poli espositivi, commerciali, direzionali e i centri convegni, i musei, i principali cimiteri, le grandi attrezzature sportive, ecc. Sono invece infrastrutture tecnologiche gli impianti per la distribuzione dell'energia elettrica e la depurazione delle acque, i centri intermodali, le discariche e le stazioni di compostaggio dei rifiuti e analoghi impianti.

2. I PS specificano ed aggiornano le perimetrazioni indicate nella Tavola P/07, specificando inoltre l'organizzazione funzionale dei servizi e delle grandi attrezzature territoriali.

PRESCRIZIONI

3. I PS, ai fini di un'equa dotazione e qualificazione dei servizi e delle grandi attrezzature territoriali, dovranno valutare, anche ai sensi dell'art. 32 della LR 5/95, che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:

PRESCRIZIONI

4. Il PTC, sulla base degli obiettivi espressi, di concerto con il Comune di Prato e la Regione Toscana, prevede la localizzazione del nuovo presidio ospedaliero, nell'area posta tra la frazione di Galciana e il quartiere di San Paolo (in particolare tra la ferrovia, via Ciulli, prima tangenziale e via Ugo Foscolo). Il PS del Comune di Prato valuterà che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:

PRESCRIZIONI

5. Il PTC localizza nell'area tra il depuratore del Calice e il Ponte dei Bini, il nuovo Poligono di Tiro provinciale, dismettendo l'attuale struttura posta a Galceti nell'area Protetta del Monteferrato. Il PS del comune di Prato dovrà valutare, anche ai sensi dell'art. 32 della LR 5/95, che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:

PRESCRIZIONI

6. I PS, per le infrastrutture tecnologiche, dovranno valutare, anche ai sensi dell'art. 32 della LR 5/95, che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:

INDIRIZZI

7. I PS al fine di orientare e calibrare le scelte urbanistiche e al fine di costruire gli elementi necessari per redigere le attività divalutazione, anche ai sensi dell'art. 32 della LR 5/95, faranno inoltre riferimento ai seguenti indirizzi:

Art. 54 I parchi urbani e territoriali

1. I parchi urbani e territoriali costituiscono i principali elementi, di connessione fruitiva e ambientale per la riqualificazione degli insediamenti. Comprendono le aree destinate a parco esistenti, previste dagli strumenti urbanistici comunali e proposte dal PTC, individuate sulla base delle caratteristiche dimensionali e delle funzioni presenti o previste.

2. I PS verificano, dettagliano ed aggiornano, in base al proprio quadro conoscitivo, le perimetrazioni indicate nella Tavola P/07 distinguendo all'interno delle aree specifici elementi in relazione alle caratteristiche, alle funzioni e alle dimensioni delle aree.

PRESCRIZIONI

3. I PS, in relazione ai parchi urbani e territoriali, dovranno valutare, anche ai sensi dell'art. 32 della LR 5/95, l'opportunità che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:

4. I Comuni attraverso i propri PS e la Provincia attraverso le proprie azioni settoriali, prevedono e promuovono negli spazi aperti anche interclusi un'agricoltura sostenibile con funzioni educative e ricreative: fattorie aperte alle scuole e ai singoli consumatori, orti urbani,coltivazioni biologiche.

PRESCRIZIONI

5. Il PS del comune di Montemurlo, dovrà valutare che le previsioni dello strumento urbanistico, in relazione al parco individuato sulla Nuova Montalese, concorrano al soddisfacimento dei seguenti criteri:

PRESCRIZIONI

6. La Provincia e i comuni di Carmignano, Poggio a Caiano e Prato si impegnano, con azioni concertate, alla realizzazione di un parco territoriale che valorizzi l'area di Cascine di Tavola con l'obiettivo di mettere in luce gli aspetti peculiari rilevanti (storici, culturali, paesaggistici, architettonici e urbanistici) e soprattutto di individuare le azioni necessarie per ricostituire, in un unico elemento territoriale e paesistico le Cascine con Villa Ambra ed il parco contiguo (Comune di Poggio a Caiano), Villa Ferdinanda e il centro antico di Artimino (Comune di Carmignano). I PS dovranno valutare che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:

PRESCRIZIONI

7. Il PS del Comune di Prato dovrà prevedere la costituzione di un parco urbano nel centro antico, in una porzione dell'area attualmente occupata dall'ospedale Misericordia e Dolce, in previsione di spostare la struttura nell'area tra San Paolo e Galciana.

8. Appartengono ai parchi urbani e territoriali anche il parco archeologico di Gonfienti e il parco fluviale del Bisenzio. Le disposizioni di questo articolo sono pertanto integrate dai contenuti dell'Allegato 7 alle presenti norme.

INDIRIZZI

9. I PS faranno inoltre riferimento agli indirizzi di seguito elencati:

Art. 55 Criteri per l'individuazione delle linee evolutive degli insediamenti

1. Il PTC in considerazione delle specifiche peculiarità del territorio provinciale, degli elementi che emergono dal QC, in particolare QC/11 "Sistema insediativo provinciale" e QC/15-c "Quadro del patrimonio socio-economico e delle dinamiche territoriali", definisce i criteri utili ad individuare le principali linee evolutive degli insediamenti.

2. In via generale il PTC orienta le scelte progettuali dei piani comunali, verso il recupero, il riuso e la rifunzionalizzazione di aree già edificate, il completamento edilizio, la rimarginatura, il rimodellamento di alcune porzioni degli insediamenti al fine di preservare gli spazi aperti della pianura, della collina e della montagna per indirizzarli verso la loro valorizzazione dal punto di vista agricolo-produttivo, ambientale e turistico-fruitivo.

PRESCRIZIONI

3. I PS nell'individuare nuovi spazi per il soddisfacimento di nuovi bisogni abitativi, sulla base degli obiettivi espressi, dovranno valutare,anche ai sensi dell'art. 32 della LR 5/95, che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:

PRESCRIZIONI

4. I PS e gli altri strumenti di pianificazione del territorio, nell'individuare le aree da destinare a standard, per gli interventi volti al soddisfacimento di nuovi bisogni abitativi, dovranno valutare, anche ai sensi dell'art. 32 della LR 5/95, che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:

INDIRIZZI

5. I PS, al fine di orientare e calibrare le scelte urbanistiche e al fine di costruire gli elementi necessari per redigere le attività di valutazione, anche ai sensi dell'art. 32 della LR 5/95, faranno inoltre riferimento ai seguenti indirizzi:

CAPO V Il governo della risorsa "La rete delle infrastrutture per la mobilità"

Art. 56 Caratteri generali e articolazione

1. Il PTC individua nei principali tracciati della viabilità di rilevanza intercomunale, regionale e nazionale, nelle linee ferroviarie, nelle strutture di servizio per la logistica e nelle strade di accessibilità locale, nei percorsi pedonali, ciclabili, nelle ippovie e nei sentieri, la rete delle infrastrutture per la mobilità.

2. Il PTC detta le prescrizioni e gli indirizzi per l'adeguamento e il completamento della rete, nel rispetto delle invarianti strutturali e per il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai STL e ai SF e riconosce una gerarchia per le infrastrutture lineari e quelle puntuali, conforme a quella formulata nel PIT, così come descritta nella Tav. P08.

3. La rete delle infrastrutture di interesse nazionale, regionale e provinciale è così costituita:

4. Il PTC individua, nella tavola P08, la gerarchia principale delle reti stradali, con il completamento o le modifiche dei tracciati possibili e necessarie per il rispetto degli obiettivi e delle invarianti previste al Titolo II e per il nuovo disegno territoriale proposto. Le previsioni relative alla rete delle infrastrutture per la mobilità definite dal PTC dovranno essere recepite dai comuni in sede di formazione dei propri strumenti di pianificazione urbanistica, nonché all'interno dei documenti di carattere programmatorio e di definizione delle politiche di investimento di livello comunale e provinciale.

5. Il PTC assume la schedatura degli assi viari di interesse nazionale, regionale e provinciale (allegato 6 delle presenti Norme), quale strumento di valutazione dello stato di funzionalità e dei punti di criticità della rete, nonché di definizione del possibile superamento delle situazioni di crisi attraverso l'indicazione di interventi prioritari.

6. I P.S. e gli altri strumenti urbanistici generali dei comuni sono tenuti a conformarsi alle disposizioni di cui alle schede (allegato 6) ed ai seguenti articoli. I contenuti delle schede sono suscettibili di integrazione e modifiche sulla base di più approfonditi studi ed elaborazioni e ad eventuali azioni od opere effettuate: le modifiche delle schede coerenti con gli obiettivi del PTC non costituiscono variante dello stesso.

7. Le previsioni di interventi sulla rete stradale per i tratti di nuova realizzazione o in variante dei tracciati esistenti, dovranno contenere apposita valutazione degli effetti ambientali, ai sensi dell'art. 32 della LR 16 gennaio 1995, n.5, con i criteri espressi all'art. 44 del PIT, in particolare dei commi 2 e 3, per quanto riguarda la viabilità delle aree collinari e montane.

8. I P.S. dovranno contenere analoga relazione di valutazione per le varianti alla rete stradale di interesse locale e/o di competenza comunale. Qualora la sostenibilità di determinate previsioni urbanistiche sia condizionata dalla contestuale realizzazione o potenziamento di determinate infrastrutture, tali condizioni di subordinazione temporale devono essere esplicitate nelle norme degli strumenti urbanistici comunali.

9. Le indicazioni, attinenti le infrastrutture e le attrezzature relative all'ambito sovracomunale della Pianura di Prato, sono verificate, approfondite e definite alla scala dell'ambito metropolitano Firenze - Prato - Pistoia a norma dei commi 4 e 7 dell'art. 50 del P.I.T..

Art. 57 La rete ferroviaria

1. La rete ferroviaria della provincia di Prato è costituita dalla linea Firenze-Lucca-Viareggio, dalla linea Firenze-Prato-Bologna e dalla linea Firenze-Pisa-Livorno:

  1. a) la linea Firenze-Viareggio è una direttrice trasversale di raccordo nel sistema ferroviario regionale ed assolve alla funzione di collegamento degli ambiti metropolitani da Firenze alla costa. Il PTC, conformemente al PIT, prevede l'adeguamento funzionale degli impianti, al fine di far assolvere alla linea la funzione di servizio ferroviario metropolitano, diretto da Pistoia a Prato, Firenze e Pontassieve-Montevarchi. Sono per questo previste le nuove stazioni di La Macine, S. Paolo e Mazzone, in aggiunta a quelle esistenti di Prato Centrale e di Prato Porta al Serraglio;
  2. b) la linea Firenze-Prato-Bologna è una grande direttrice nazionale - dorsale centrale (linea lenta). Il PTC, in previsione del trasferimento sulla nuova linea ad Alta Velocità dei servizi Eurostar, prevede l'adeguamento funzionale e infrastrutturale della linea, sia per l'organizzazione di servizi di livello intermedio (diretti o interregionali), da e per Bologna, sia per il mantenimento dei servizi inter-city di secondo livello, al fine di far assolvere alla linea la funzione integrata al servizio metropolitano dell'area Firenze Prato Pistoia. Sono per questo previste le nuove stazioni di La Briglia, Carmignanello e Santa Lucia, che si aggiungono a quelle esistenti di Vaiano e Vernio;
  3. c) la linea Firenze-Pisa-Livorno è una direttrice trasversale di raccordo nel sistema ferroviario regionale. Il PTC ne prevede l'ammodernamento e la riqualificazione, al fine di far assolvere alla fermata di Carmignano la funzione di polo scambiatore locale, con funzione anche turistica e a servizio degli abitati di Poggio alla Malva, Artimino, Comeana e Poggio a Caiano e dell'area Nobel nel Comune di Signa, oltre che di supporto al sistema economico e alla fruizione turistica del Montalbano;
  4. d) la stazione di Prato Centrale è nodo della rete ferroviaria nazionale e dei due principali servizi ferroviari. Il PTC ne prevede il potenziamento come nodo scambiatore, attraverso il quale cadenzare gli orari e differenziare le frequenze delle linee del precedente punto a) e del b);

2. I PS e gli altri strumenti di pianificazione del territorio dovranno rafforzare la funzionalità intermodale del sistema, accompagnando i necessari adeguamenti delle linee con interventi relativi alla rete stradale di accesso e ai parcheggi di interscambio per le aree delle stazioni della linea ferroviaria ed all'organizzazione del sistema del trasporto pubblico urbano e metropolitano;

Art. 58 La rete stradale

1. Il PTC assume l'articolazione della rete stradale del territorio provinciale individuata dal PIT, con le grandi direttrici nazionali e regionali, le direttrici primarie di accesso e interne all'ambito metropolitano, distinte tra quelle di interesse regionale e quelle che assumono il ruolo di supporto ai Sistemi locali e la rete stradale di interesse locale rilevante per la valorizzazione delle linee progettuali riferite ai tre STL.

2. I tracciati della viabilità di progetto rappresentati nella tavola P08 si intendono di massima e pertanto i piani di settore provinciale, i PS e gli altri strumenti di pianificazione comunale, gli accordi di programma fra i diversi enti territoriali e soggetti pubblici e privati, potranno approfondirli e motivatamente ridefinirli, nel rispetto degli obiettivi generali del presente piano e di quelli specifici del sistema funzionale "Mobilità".

3. I PS e gli altri strumenti urbanistici comunali, nonché i piani di settore, classificano le strade ricadenti nel proprio territorio tenendo conto delle indicazioni seguenti, di quelle contenute negli elaborati di progetto del PTC e nelle schede di cui all'allegato 6.

4. Il PTC, in conformità al PIT, integra e precisa la gerarchia della rete provinciale come di seguito specificato. I comuni attraverso i propri P.S. definiscono indirizzi e prescrizioni atti a recepire le prescrizioni, i requisiti prestazionali e gli indirizzi progettuali di cui al presente comma.

Grandi Direttrici Nazionali e Regionali

Direttrici Primarie di accesso e interne all'ambito metropolitano

  1. a) A supporto dell'area urbana pratese:
    • - Tangenziale di Prato, per la quale il PTC prevede la realizzazione di opere che ne consentano l'adeguamento funzionale in relazione ai flussi di traffico crescenti anche in relazione alle prospettive urbanistiche e al suo ruolo a servizio di importanti funzioni e servizi urbani e territoriali e di raccolta a supporto dei tre STL, rafforzata dalla previsione del casello autostradale di Prato sud;
    • - Declassata di Prato (e SP1 per Pistoia), sulla quale sono stati rilevati i maggiori carichi di traffico e lungo la quale si verificano frequenti fenomeni di criticità, come rilevato e specificato nei documenti di QC, per la quale il PTC prevede la realizzazione di opere che ne consentano l'adeguamento funzionale in relazione ai flussi di traffico crescenti, e alla complessificazione del suo ruolo, tale da consentirne l'utilizzo quale asse di attraversamento, ma anche, coerentemente alle mutate prospettive urbanistiche, di asse di distribuzione urbano e di configurarlo quale corridoio multifunzionale di riqualificazione urbana, con fasce verdi di rispetto, interventi di riqualificazione paesistica e realizzazione di nodi funzionali di interscambio modale (parcheggi scambiatori); a tal fine il Comune di Prato dovrà predisporre un progetto unitario che interessi l'asse stradale e i relativi ambiti di pertinenza, per assicurare la multifunzionalità del progetto stesso.
  2. b) A supporto del distretto industriale tessile:
    • - la Seconda Tangenziale di Prato, per la quale il PTC prevede interventi di ambientazione del tracciato in relazione alle caratteristiche degli ambiti attraversati, insistenti nel principale corridoio ecologico nord-sud della piana, così come evidenziato nella relazione generale e negli elaborati di QC;
    • - l'Asse delle Industrie (via Paronese e via Baciacavallo di Prato), per il quale il PTC prevede il raggiungimento di una completa funzionalità, complementare a quella della Declassata, come risulta necessario dalle criticità e dai dati evidenziati negli elaborati di QC, attraverso il suo completamento e il ridisegno della sua connessione con la seconda tangenziale a ovest e con le aree produttive di Campi Bisenzio e Interporto ad est;. Tale previsione è da intendersi come proposta indicativa su cui attivare un approfondimento tecnico-progettuale rispetto a quanto contenuto all'art. 50 lettera A e C del PIT.
  3. c) A supporto dei sistemi locali:
    • - SRT 325 di Val di Setta e Val di Bisenzio, per la quale il PTC prevede l'adeguamento e il miglioramento della sede stradale, dal Km 60 + 320 e dal Km 70+960 al Km 74+120, Tronco Cantagallo - Prato, conformemente al progetto approvato in Conferenza dei servizi, promossa dal Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Toscana;
    • - SP Montalese da 2° tangenziale di Prato a Pistoia;
    • - SRT 66 Pistoiese, per la quale il PTC prevede la realizzazione di una variante stradale, a sud-est del territorio provinciale, che consenta l'attraversamento Est-Ovest del centro di Poggio a Caiano superando le criticità rilevate in via Cancellieri, in particolare riferiti alle soglie di inquinamento acustico ed atmosferico, così come risultano dagli elaborati di QC e per la salvagurdia dei valori ambientali e culturali legati alla presenza della Villa e del centro storico, unitamente a più facili collegamenti tra Prato e i territori del Montalbano, attraverso un nuovo ponte sull'Ombrone tra i comuni di Poggio a Caiano e Signa, in località Candeli-La Nave e il completamento della semicirconvallazione in Comune di Signa e in Comune di Campi Bisenzio. A integrazione degli itinerari di interesse provinciale il PTC prevede il completamento del nuovo circuito pedecollinare del Montalbano, verso le Signe e l'empolese, con la realizzazione delle varianti per il superamento del centro di Comeana, fino alla stazione ferroviaria di Carmignano e l'area Nobel a Signa;
PRESCRIZIONI

5. I PS, attraverso la loro articolazione funzionale e le varie discipline relative alle diverse parti del territorio, dovranno valutare che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:

INDIRIZZI

6. I PS al fine di orientare e calibrare le scelte urbanistiche e al fine di costruire gli elementi necessari per redigere le attività di valutazione faranno inoltre riferimento ai seguenti indirizzi:

7. Gli strumenti di pianificazione comunale provvedono a specificare, approfondire ed attuare i contenuti e le disposizioni del presente Piano. La pianificazione comunale potrà approfondire e specificare le indicazioni cartografiche del PTC, purché le stesse non modifichino in modo sostanziale il disegno della rete infrastrutturale. Gli strumenti di pianificazione comunale possono altresì rettificare le delimitazioni dei percorsi e dei corridoi infrastrutturali del presente Piano, per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore.

Art. 59 Direttrici primarie di accesso ed interne all'ambito metropolitano esistenti

PRESCRIZIONI

1. Le direttrici primarie di accesso ed interne all'ambito metropolitano esistenti, declassata e prima tangenziale di Prato, sono soggette a specifiche norme volte a preservarne le caratteristiche geometriche e funzionali (in particolare la capacità di deflusso) ed a garantirne la compatibilità con gli insediamenti urbani circostanti.

2. Lungo la Declassata e la Prima tangenziale gli strumenti di pianificazione del territorio dovranno identificare fasce di ambientazione stradale, soggette a specifica disciplina di carattere territoriale, ambientale e paesistica. Per la valutazione degli interventi puntuali lungo la Declassata, gli strumenti comunali di pianificazione del territorio dovranno far riferimento ad un progetto urbanistico unitario che riguardi l'intero tracciato e le sue fasce di pertinenza.

3. Gli interventi previsti dai Piani strutturali, all'interno delle fasce di ambientazione stradale, debbono essere primariamente finalizzati agli obiettivi indicati al comma 1. In particolare, gli interventi edificatori residenziali debbono essere raccordati esclusivamente alla viabilità di distribuzione interna all'area urbana, e sono subordinati all'identificazione di opportune misure di mitigazione dell'impatto da traffico lungo le direttrici primarie. A tal fine, i volumi edificati dovranno essere arretrati di almeno 50 m rispetto al margine esterno della carreggiata. L'area interclusa tra il fronte edificato dovrà essere destinato a funzioni compatibili, quali in particolare parcheggi, volumi accessori od aree a standard.

4. Gli interventi edificatori, a carattere produttivo o terziario, possono essere direttamente raccordati alla direttrice primaria soltanto previo studio di inserimento viabilistico, che renda conto dei flussi di traffico previsti e del loro impatto sulla funzionalità delle intersezioni esistenti o di nuova realizzazione. Nel caso di realizzazione di nuove intersezioni, queste non potranno trovarsi ad una distanza inferiore a 250 m da intersezioni esistenti.

Art. 60 Direttrici primarie di accesso ed interne all'ambito metropolitano di nuova realizzazione

PRESCRIZIONI

1. Le direttrici primarie di accesso ed interne all'ambito metropolitano, di nuova realizzazione, sono soggette a misure di progettazione urbanistica integrata, finalizzate a preservarne le caratteristiche geometriche e funzionali (in particolare la capacità di deflusso) ed a garantirne la compatibilità con gli insediamenti urbani e con i corridoi circostanti, anche nel rispetto degli obiettivi espressi all'art.11, comma 4, lettera d).

2. Per la Seconda Tangenziale di Prato e per la sua connessione all'Asse delle Industrie, prevista all'interno della "fascia di collegamento ecologico funzionale della Piana" che costituisce area di collegamento ecologico ai sensi della LR 56/2000, per i lotti non ancora oggetto di progettazione definitiva si dovrà valutare che le scelte progettuali e le modalità attuative soddisfino i criteri indicati all'art.11, comma 9, lettera d1) delle presenti NTA. Si dovrà a tal fine subordinare l'approvazione del progetto definitivo alle valutazioni di cui sopra, sia per la scelta del tracciato che per le caratteristiche dell'opera. In particolare per l'ultimo lotto a Nord, di connessione alla SP Montalese, si dovrà valutare la possibilità di avvicinare il tracciato alla zona produttiva di Montemurlo, così da mantenere libera quanto più possibile la "fascia di collegamento ecologico funzionale della Piana" di cui all'art.11, alla tav.P09 e all'Allegato 5 alle presenti NTA.

3. Per ciascuna direttrice viene identificata, in sede di progettazione preliminare, una zona di ambientazione stradale, da assoggettare alla disciplina prevista dall'articolo precedente.

4. La compatibilità tra l'intervento viabilistico e gli eventuali corridoi ecologici affiancati od intercettati, deve essere ottenuta attraverso specifici accorgimenti progettuali, volti a garantire la permeabilità trasversale dell'asse ed il suo corretto inserimento paesistico. Tali accorgimenti potranno insistere nella zona di ambientazione stradale.

Art. 61 La rete di interesse locale

1. La rete della viabilità locale individuata nella tavola P/08 è costituita da strade urbane e locali e da strade extraurbane che non appartengono alla rete principale, ritenute rilevanti per la valorizzazione dei tre STL

PRESCRIZIONI

2. I PS e gli strumenti di pianificazione territoriali, per quanto di loro competenza, specificano la gerarchia, la funzione e le caratteristiche dei vari tronchi (archi viari) appartenente alla rete locale. La pianificazione comunale localizza e dimensiona le connessioni con la rete primaria e secondaria e con le sedi da destinare alla mobilità ciclabile e pedonale.

3. I PS, attraverso la loro articolazione funzionale e le varie discipline relative alle diverse parti del territorio, dovranno valutare che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:

INDIRIZZI

4. I PS al fine di orientare e calibrare le scelte urbanistiche e al fine di costruire gli elementi necessari per redigere le attività di valutazione faranno inoltre riferimento ai seguenti indirizzi:

Art. 62 Percorsi ciclo-pedonali ed escursionistici

1. Il PTC attribuisce particolare rilievo allo sviluppo delle reti alternative alla rete stradale carrabile e promuove il recupero e la formazione di una rete continua, ciclabile e pedonale, escursionistica estesa anche a livello sovracomunale, individuando come riferimento i tracciati di cui alla tav. P/08.

PRESCRIZIONI

2. Nei tratti delle strade urbane ed extraurbane di nuova costruzione o soggette a lavori di adeguamento e ristrutturazione, per le quali, in relazione ai punti del successivo comma, è prevedibile un consistente utilizzo ciclabile e pedonale, devono essere previsti marciapiedi e piste ciclabili, possibilmente in sede propria.

INDIRIZZI

3. I PS al fine di orientare e calibrare le scelte urbanistiche e al fine di costruire gli elementi necessari per redigere le attività di valutazione faranno inoltre riferimento ai seguenti indirizzi: