SIT della Provincia di Prato / Elaborati di Progetto del PTC

CAPO III Il governo della risorsa "territorio rurale"

Art. 34 Caratteri generali e articolazione

1. IL PTC assume come base di riferimento per l'individuazione del territorio rurale e delle zone ad esclusiva e prevalente funzione agricola le analisi di Quadro conoscitivo di cui agli elaborati grafici e di relazione analitica QC09 e QC09b, nonché i criteri di cui all'art.3, comma 5 del PIT. Alla Tavola P07 sono individuate, nella loro diversa articolazione, le aree sottoposte alla disciplina per il territorio rurale.

2. Le perimetrazioni individuate nella tavola sono recepite dai comuni e, ove necessario, sulla base di considerazioni ed approfondimenti, ulteriormente specificate. Le aree boscate, ancorché individuate con voce di legenda propria alla tavola P/07, sono considerate come facenti parte del territorio rurale.

3. Per le aree protette soggette alla disciplina speciale della L. 394/91 e della LR 49/95, in assenza di specifiche normative e regolamenti, si applica in via transitoria la disciplina del PTC per il territorio rurale.

4. Il PTC considera il territorio rurale quale luogo di qualificazione dello sviluppo e di ricerca dell'equilibrio tra le attività economiche e le risorse naturali.

5. Relazione con i Sistemi territoriali di Programma del PIT, con gli obiettivi e le invarianti dei STL e con gli obiettivi e le prescrizioni dei sistemi territoriali funzionali, precisamente:

6. Il PTC formula precise disposizioni normative per:

7. Nella formulazione del parere provinciale di verifica degli aspetti paesistico ambientali dei Programmi di miglioramento agricolo ambientale la valutazione dovrà tenere conto del contenuto degli articoli 30-33 delle presenti NTA.

Art. 35 Le risorse agroambientali

1. Vengono definite risorse agro-ambientali, riconoscibili a scala provinciale:

2. I PS e gli altri strumenti urbanistici comunali, applicando quanto contenuto all'art.31 del PIT, in base ad approfondimenti a scala di dettaglio, specificano, integrano e provvedono a disciplinare l'uso delle risorse nel rispetto di quanto previsto agli artt. 39 e 40 delle presenti NTA.

Art. 36 Articolazione specifica del territorio rurale

1. Il PTC articola il territorio rurale in:

2. Per le aree ad esclusiva e prevalente funzione agricola le rispettive caratterizzazioni economico-agrarie ai sensi degli articoli 24-29 del PIT sono soltanto richiamate nelle presenti norme, trovando trattazione esaustiva nella relazione conoscitiva di cui all'elaborato QC 09 b.

Art. 37 Le aree boscate

1. Il PTC individua nella tavola P07 come Aree boscate, riconoscibili a scala provinciale, quei territori dove prevalgono le dinamiche naturali, costituite dal sistema del bosco al cui interno sono presenti diversi tipi di uso del suolo, quali praterie di crinale, seminativi, terreni nudi.

2. Le aree boscate comprendono quelle parti di territorio in cui prevalgono nettamente classi di uso del suolo gradualmente sempre più indipendenti, nella loro evoluzione od equilibrio, dall'attività umana, o dove l'attività colturale dell'uomo non comporta cadenze periodiche brevi ma si caratterizza per cicli di diversi anni (vedi ceduazione, taglio alto fusto, etc.); oppure l'attività agricola si limita alla raccolta dei prodotti senza modifiche sostanziali delle condizioni del suolo o soprassuolo (pascoli -castagneto da frutto).

3. I comuni acquisiscono le perimetrazioni contenute nella tavola P/07, e le riportano nei PS e negli altri strumenti urbanistici comunali.
I comuni possono, in ogni caso, in base ad approfondimenti a scala di dettaglio, specificare, integrare e modificare le perimetrazioni delle aree boscate di cui sopra.

4. Le Aree boscate individuate dalla tav. P07 sono le seguenti:

5. Per le aree boscate, risorsa agro-ambientale ai sensi dell'art. 31 del PIT comma 4, valgono le seguenti disposizioni che integrano le finalità di cui alla L.R. 64/95 così come disciplinate dall'allegato 3 alle presenti NTA. Le seguenti disposizioni sono mirate a contenere, recuperare e prevenire le situazioni di degrado paesaggistico ed ambientale di cui all'Art. 32 del PIT, e nello specifico di quanto previsto dal punto 4 del medesimo articolo. L'eventuale Regolamento Forestale Provinciale tiene anch'esso conto, per quanto di competenza, in attuazione della LR 39/2000, dei contenuti dei seguenti articoli.

PRESCRIZIONI

6. I Comuni, per le aree boscate, dovranno:

  1. a) individuare una fascia di rispetto della profondità minima di 100 ml da cui escludere la realizzazione di insediamenti abitativi, produttivi, discariche ed ogni altra struttura che possa comportare rischio di incendio, salvo garantirvi contestualmente alla realizzazione dell'opera l'attuazione di misure atte a prevenire il rischio di incendio;
  2. b) individuare, entro la fascia di rispetto di 100 m, la presenza di strutture ed insediamenti a rischio di incendio, prevedendo specifiche norme finalizzate alla riduzione del rischio stesso (obbligo di spalcatura di conifere, presidi antincendio, fasce di isolamento, ripulitura del sottobosco e diradamenti dei soprassuoli in prossimità dei margini di contatto con le aree aperte, etc. ).
  3. c) individuare all'interno dell'area boscata quelle porzioni di territorio dove sono presenti terreni agricoli con funzione di presidio e di mantenimento del territorio, e dove questi costituiscono caratteri ed elementi di interesse paesaggistico, storico, testimoniale, naturale legati al sistema insediativo dei nuclei rurali;
  4. d) individuare e definire regimi normativi atti a favorire la conservazione ed il recupero, all'interno dell'area boscata, delle porzioni di territorio aperto dove favorire la convivenza fra le attività agricole e la funzione di apprestamenti pabulari per gli ungulati selvatici e di aree di nidificazione e frequenza per altre tipologie faunistiche; e) individuare le praterie di crinale, i prati, prati-pascolo ed i pascoli cacuminali, dove limitare l'uso di strutture permanenti funzionali all'attività agricola, in modo da favorire il mantenimento degli elementi di naturalità;

7. I PS, gli strumenti di pianificazione specialistica, di programmazione ed i piani di settore della Provincia, in accordo fra loro, assoggettano le aree boscate ad uno dei seguenti regimi, anche tenendo conto, con particolare riferimento alle modalità tecniche di perseguimento degli obiettivi, di quanto prescritto dalla L.R. 39/00:

PRESCRIZIONI

8. I Comuni, per l'area boscata Sistema del Barco Reale del Montalbano, valutano che le scelte dei PS e degli altri strumenti urbanistici comunali soddisfino i seguenti criteri:

  1. a) individuare e disciplinare il sistema di fruizione turistico-ricreativa, a supporto delle attività agricole integrative (turismo ambientale e turismo rurale), compatibile con le istanze di salvaguardia e tutela del bosco;
  2. b) effettuare una individuazione specifica per il Barco Reale delle eventuali porzioni di bosco da sottoporre ai regimi di cui al precedente punto 7, lettere a, b, c, nel contesto dell'aspetto unitario interprovinciale che lo caratterizza;

9. I Comuni, per l'area boscata Sistema delle faggete (STL Val di Bisenzio e Monteferrato) valutano che i PS e gli altri strumenti urbanistici comunali soddisfino i seguenti criteri:

10. I Comuni, per l'area boscata del Sistema del castagneto (STL Val di Bisenzio e Monteferrato), valutano che le scelte dei PS e degli altri strumenti urbanistici comunali soddisfino i seguenti criteri:

11. I Comuni, per l'area boscata del Sistema boschi e praterie della Calvana (STL Val di Bisenzio e Monteferrato), fatto salvo quanto previsto dall'eventuale regolamento dell' ANPIL della Calvana, valutano che le scelte dei PS e degli altri strumenti urbanistici comunali soddisfino i seguenti criteri:

12. I Comuni, per l'area boscata del Sistema boschi del Monteferrato fatto salvo quanto previsto dal regolamento dell' ANPIL Monteferrato valutano che le scelte dei PS e degli altri strumenti urbanistici soddisfino i seguenti criteri:

INDIRIZZI

13. I PS al fine di orientare e calibrare le scelte urbanistiche e al fine di costruire gli elementi necessari per redigere le attività di valutazione, ai sensi dell'art. 32 della LR 5/95, dovranno inoltre tenere conto dei seguenti indirizzi:

  1. a) privilegiare, nell'individuazione di aree per la realizzazione di infrastrutture e di opere di utilità pubblica nonché di aree per opere funzionali alle operazioni colturali in bosco, le soluzioni che comportano il maggior risparmio di superficie boscata e/o di praterie di crinale, di prati, prati-pascolo e pascoli cacuminali, conservando contemporaneamente soluzione di continuità con le superfici rimanenti;
  2. b) individuare la struttura e la tipologia del sistema di fruibilità turistico-ricreativa delle aree boscate, definendone regimi normativi che tengano conto delle istanze produttive, di conservazione e salvaguardia del soprassuolo;
  3. c) disciplinare la realizzazione di viabilità forestale, distinguendo fra viabilità permanente e viabilità temporanea per le operazioni silvocolturali, con riferimento alla LR 39/2000. Per la eventuale viabilità permanente andrà privilegiato il ripristino dei tracciati della viabilità storica;
  4. d) prevedere la sistemazione ed il ripristino dello stato dei luoghi conseguente alla realizzazione delle opere accessorie alle operazioni colturali in bosco con tecniche e materiali riconducibili ai principi della Ingegneria Naturalistica questo anche in riferimento a quanto stabilito dalla LR 39/2000;
  5. e) supportare, tramite specifici indirizzi, le attività economiche legate alla silvicoltura anche in riferimento al recupero delle biomasse derivate da tale attività.

Art. 38 Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola

1. Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola costituiscono, con le aree boscate, l'ambito di applicazione della LR 64/95 e successive modifiche. Tali aree, riconoscibili a scala provinciale, sono individuate dalla tavola P/07.

2. I comuni acquisiscono le perimetrazioni contenute nella tavola P/07, e le riportano nei PS e negli altri strumenti urbanistici comunali. In base ad approfondimenti a scala di dettaglio, i comuni possono, specificare, integrare e modificare le perimetrazioni delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola.

3. I comuni, tramite i PS, definiscono ambiti territoriali o criteri per la loro individuazione nel RU, ove gli interventi di modificazione morfologica del territorio rurale, ai fini di trasformazione degli assetti agricoli, ancorché al di fuori del regime normativo della LR 64/95, possono avvalersi del supporto tecnico del settore agricoltura della Provincia anche nell'ambito della attività di programmazione di settore della Provincia stessa secondo quanto specificato al successivo art. 41 comma 1.

4. Gli strumenti urbanistici comunali o loro varianti provvedono alla definizione delle discipline del territorio rurale rispetto ai contenuti di cui all'art. 3, comma 8 della LR 64/94 estendendo tale disciplina anche ai criteri di intervento sul patrimonio edilizio rurale esistente.

Art. 39 Aree ad esclusiva funzione agricola

1. Sono definite Aree ad esclusiva funzione agricola le parti di territorio in cui l'attività agricola ha strutturato in passato l'intero sistema territoriale e rappresenta ancor oggi l'elemento caratterizzante la morfologia del territorio, del sistema insediativo e del paesaggio.

2. Sono aree ad esclusiva funzione agricola, riconoscibili a scala provinciale, le aree individuate dalla tavola P/07, così denominate:

3. Per le aree ad esclusiva funzione agricola valgono le seguenti disposizioni, che integrano le finalità di cui alla L.R. 64/95 così come disciplinate dall'allegato 3 alle presenti NTA. Esse sono mirate anche a contenere, recuperare e prevenire le situazioni di degrado paesaggistico ed ambientale di cui all'art. 32 del PIT. L'eventuale Regolamento Forestale Provinciale recepisce, per quanto di competenza, in attuazione della LR 39/2000, le seguenti prescrizioni ed indirizzi.

PRESCRIZIONI

4. I Comuni, per le zone ad esclusiva funzione agricola, valutano che le scelte dei PS e degli altri strumenti di pianificazione del territorio soddisfino i seguenti criteri:

  1. a) definizione di criteri per l'individuazione delle zone ove escludere la realizzazione degli interventi di nuova edificazione funzionale alle attività agricole a norma dell'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1995, 64;
  2. b) individuare, previa valutazione degli effetti indotti sulle risorse naturali ed essenziali, le eventuali aree dove escludere la realizzazione di strutture per colture protette e vivai;
  3. c) privilegiare nell'individuazione di aree per la realizzazione di infrastrutture e di opere di utilità pubblica le soluzioni che comportano il maggior risparmio di superficie agricola e che consentono di mantenere soluzione di continuità per le superfici agricole rimanenti;

5. L'area della piana, riconosciuta come ambito ad agricoltura sviluppata estensiva, sulla base di quanto contenuto all'articolo 28 del PIT, privilegia attività produttive orientate alla riqualificazione colturale funzionale agli assetti agrari di cui al Progetto Integrato "parco agricolo della piana" all'Allegato 6 delle presenti NTA.
In conseguenza di ciò i Comuni, per le zone ad esclusiva funzione agricola del STL Piana, valutano che le scelte dei PS e degli altri strumenti urbanistici soddisfino i seguenti criteri:

  1. a) specificare le modalità di sviluppo delle attività di turismo rurale con riferimento all'elaborato P/10- Sistema funzionale "Fruizione integrata del patrimonio culturale ed ambientale" e ai criteri di cui all'art. 12, comma 6 delle presenti NTA;
  2. b) specificare, con riferimento alle aree individuate nell'elaborato P06 per le Unità di paesaggio 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, le misure di conservazione, valorizzazione e ripristino delle sistemazioni agrarie e degli appoderamenti di impianto storico, delle alberature perimetrali dei terreni agricoli, del sistema idrico superficiale, della struttura agricola di pianura nel suo complesso;
  3. c) effettuare il censimento e definire norme di tutela e salvaguardia delle strutture arboree lineari corrispondenti alla tipologia di associazioni ripariali in prossimità della rete idrica superficiale naturale e di impianto agricolo e degli alberi monumentali, ai sensi dell'Art.3 L.R. 13 agosto 1998, n. 60;
  4. d) individuare, previa valutazione degli effetti indotti sulle risorse naturali ed essenziali, le eventuali aree dove escludere la realizzazione di strutture per colture protette e vivai;
  5. e) prevedere azioni, criteri e modalità di localizzazione di nuove colture forestali, di cui all'allegato A della LT 39/00, con funzione integrata di mitigazione dell'impatto ambientale e paesistico, ai margini con l'urbanizzato e in particolar modo in corrispondenza dei macrolotti.

6. L'area del Montalbano è da considerare come ambito ad agricoltura intensiva o specializzata, riconoscibile a scala provinciale, sulla base di quanto contenuto all'articolo n 29 del PIT. In conseguenza di ciò i Comuni, per le zone ad esclusiva funzione agricola del STL Montalbano, valutano che le scelte dei PS e degli altri strumenti urbanistici soddisfino i seguenti criteri:

  1. a) specificare, con riferimento all'elaborato P/10- Sistema funzionale "Fruizione integrata del patrimonio culturale e ambientale", e ai criteri di cui all'art. 12 comma 6 delle presenti NTA, le aree dove privilegiare lo sviluppo delle attività di turismo rurale ed integrative del reddito agricolo;
  2. b) specificare, con riferimento alle aree individuate nell'elaborato P/06 per le Unità di paesaggio 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, le misure di conservazione, valorizzazione e ripristino delle sistemazioni agrarie di carattere storico testimoniale quali ciglioni, lunette, terrazzamenti, sistemazioni a cavalcapoggio, muri in pietra, strade, viabilità poderale. A tal fine i PS, sulla base delle analisi individuate alla tavola QC/14 integrano gli elementi di quadro conoscitivo ed individuano le aree ove redigere una apposita disciplina per la conservazione, valorizzazione e ripristino dei manufatti di cui sopra da applicare anche attraverso incentivi, piani e programmi di cui all'art. 41 delle presenti NTA;
  3. c) effettuare il censimento e definire norme di tutela e salvaguardia delle strutture arboree lineari di particolare valore storico testimoniale riferibili al sistema poderale delle ville-fattoria e agli oliveti di impianto storico e degli alberi monumentali, ai sensi dell'Art.3 L.R. 13 agosto 1998, n. 60;

7. L'area della Val di Bisenzio e Monteferrato è da considerare come ambito ad agricoltura intensiva o specializzata, riconoscibile a scala provinciale, sulla base di quanto contenuto all'articolo 29 del PIT. In conseguenza di ciò i Comuni, per le zone ad esclusiva funzione agricola, di valenza produttiva del STL Val di Bisenzio e Monteferrato, valutano che le scelte dei PS e degli altri strumenti urbanistici soddisfino i seguenti criteri:

  1. a) individuare le aree dove privilegiare lo sviluppo delle risorse agricole di qualità viticole (Colline di Montemurlo) e olivicole (Val di Bisenzio e Colline di Montemurlo);
  2. b)specificare, con riferimento all'elaborato P/10- Sistema funzionale "Fruizione integrata del patrimonio culturale e ambientale", e ai criteri di cui all'art. 12 comma 6 delle presenti NTA, le aree dove privilegiare lo sviluppo delle attività di turismo rurale ed integrative del reddito agricolo;
  3. c) individuare le eventuali aree dove escludere la realizzazione di strutture per colture protette e vivai, definendo contemporaneamente aree dove queste non siano ammissibili, per preservare il contesto paesaggistico ed evitare la prossimità con il sistema urbanizzato del fondovalle e dei nuclei storici;
  4. d) effettuare il censimento e definire norme di tutela e salvaguardia delle strutture arboree lineari di particolare valore storico testimoniale riferibili al sistema poderale delle ville-fattoria e agli oliveti di impianto storico, ai sensi del D.lgs. 475/1945, e degli alberi monumentali, ai sensi dell'Art.3 L.R. 13 agosto 1998, n. 60;
  5. e) specificare il sistema turistico ricreativo ed escursionistico di collegamento fra il fondovalle ed il territorio di versante e di crinale individuato dal SF territoriale Patrimonio di cui all'art. 13, delle presenti norme.

Art. 40 Aree a prevalente funzione agricola

1. Sono definite aree a prevalente funzione agricola quei terreni agricoli che presentano più deboli condizioni di continuità ed omogeneità rispetto alle caratteristiche specificate per le aree ad esclusiva funzione agricola. Tali aree sono residue ed influenzate dal sistema insediativo urbano, ed assumono il ruolo di risorsa territoriale ed ambientale per il territorio in cui sono inserite.

2. Sono aree a prevalente funzione agricola, riconoscibili a scala provinciale, le aree individuate dalla tav. P07, così denominate:

3. Per le aree a prevalente funzione agricola valgono le seguenti disposizioni che integrano le finalità di cui alla L.R. 64/95 così come disciplinate dall'allegato 3 alle presenti NTA. Inoltre le seguenti disposizioni sono mirate anche a contenere, recuperare e prevenire le situazioni di degrado paesaggistico ed ambientale di cui all'Art. 32 del PIT.

PRESCRIZIONI

4. I Comuni, per le zone a prevalente funzione agricola, valutano che le scelte dei PS e degli altri strumenti di pianificazione del territorio soddisfino i seguenti criteri:

  1. a) individuare le zone ove vietare gli interventi di nuova edificazione funzionale alle attività agricole a norma dell'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1995, 64. A tale fine i P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali valutano, nel definire tali aree: il rispetto delle normative igienico sanitarie, di sicurezza, le istanze di salvaguardia di immobili, nuclei e pertinenze di particolare valore storico, le zone e le distanze di rispetto, la preesistenza di centri aziendali o dei nuclei del sistema insediativo rurale diffuso ove "appoggiare" eventuali nuove costruzioni, e la necessità di ridurre il rischio di interrompere l'elemento di continuità e di corridoio fra il sistema periurbano ed il sistema agricolo aperto della Piana e collinare del Montalbano;
  2. b) individuare e tutelare i varchi connettivi residui fra queste aree e di queste con il più ampio sistema del territorio rurale;
  3. c) nel caso di individuazione di aree per la realizzazione di infrastrutture e di opere di pubblica utilità, devono essere privilegiate le soluzioni che comportano il maggior risparmio di superficie agricola e che mantengono soluzione di continuità per le superfici agricole rimanenti. L'individuazione di tali aree dovrà prevedere il mantenimento di fasce di mitigazione, mascheramento e di transizione con il sistema agricolo aperto;
  4. d) definire criteri e parametri per la individuazione di terreni da destinarsi a funzioni agricole di carattere sociale e ricreativo-culturale, quali orti urbani, fattorie didattiche urbane, parchi agricoli, etc.;

5. L'area della piana contigua agli aggregati urbani è da considerare come ambito ad economia agricola debole, riconoscibile a scala provinciale, sulla base di quanto contenuto all'articolo 25 del PIT. In conseguenza di ciò i Comuni, per dette aree, valutano che le scelte dei PS e degli altri strumenti urbanistici soddisfino i seguenti criteri:

  1. a) individuare e tutelare dall'edificazione i corridoi di terreno agricolo che si insinuano nel contesto urbano creando continuità con il territorio agricolo aperto, al fine della loro conservazione nella loro continuità ed ampiezza;
  2. b)individuare misure di conservazione delle sistemazioni agrarie, degli appoderamenti, delle alberature perimetrali dei terreni agricoli, del sistema idrico superficiale, della struttura agricola residua di pianura da applicare anche attraverso incentivi, piani e programmi di cui all'art. 41 delle presenti NTA;
  3. c) effettuare il censimento e definire norme di tutela e salvaguardia delle strutture arboree lineari corrispondenti alla tipologia di associazioni ripariali in prossimità della rete idrica superficiale naturale e di impianto agricolo, aventi funzione di elementi naturali di continuità fra il contesto urbano ed il territorio agricolo aperto della Piana e con la Val Bisenzio e degli alberi monumentali, ai sensi dell'Art.3 L.R. 13 agosto 1998, n. 60;
  4. d) definire articolazioni funzionali e territoriali tali da favorire lo sviluppo di funzioni integrative del reddito agricolo e la fruizione pedonale e ciclabile delle aree stesse.
  5. e) tutelare gli spazi non edificati esistenti;
  6. f) il mantenimento della continuità delle aree agricole, evitando che nuove infrastrutture o impianti tecnologici ne producano un'ulteriore frammentazione;
  7. g) la definizione di indirizzi e prescrizioni per la manutenzione e il ripristino di elementi del paesaggio agrario storico con valenza anche ecologica (siepi, filari, strade interpoderali, sentieri etc.) da applicare anche attraverso incentivi, piani e programmi di cui all'art. 41 delle presenti NTA;
  8. h) il mantenimento della percorribilità della viabilità poderale ed interpoderale, sia per il transito dei mezzi agricoli che per la mobilità ciclopedonale;
  9. i) la rinaturazione delle gore ancora esistenti con valenze multiple (miglioramento della capacità di autodepurazione, presenza diffusa di elementi di naturalità, percorsi di fruizione per il tempo libero) e la valorizzazione della rete irrigua con opere di ingegneria naturalistica da applicare anche attraverso incentivi, piani e programmi di cui all'art. 42 delle presenti NTA;

6. Le aree pedecollinari del Montalbano sono da considerare come ambito ad economia agricola debole determinata dall'influenza urbana, riconoscibile a scala provinciale, sulla base di quanto contenuto all'articolo 26 del PIT. In conseguenza di ciò i Comuni, per dette aree, valutano che le scelte dei PS e degli altri strumenti urbanistici soddisfino i seguenti criteri:

  1. a) specificare, con riferimento alle aree individuate nell'elaborato P/06 per le Unità di paesaggio 24, 25, 27, 28, , le misure di conservazione, valorizzazione e ripristino delle sistemazioni agrarie, degli appoderamenti, delle alberature perimetrali dei terreni agricoli, del sistema idrico superficiale da attuare anche attraverso incentivi, piani e programmi di cui all'art. 41 delle presenti NTA;
  2. b) effettuare il censimento e definire norme di tutela e salvaguardia delle strutture arboree lineari corrispondenti alla tipologia di associazioni riparali in prossimità della rete idrica superficiale naturale e di impianto agricolo, aventi funzione di elementi naturali di continuità fra il contesto urbano ed il territorio agricolo aperto, e agli eventuali oliveti di impianto storico e degli alberi monumentali, ai sensi dell'art. 3 LR 13 agosto 1998, n. 60;
  3. c) individuare e tutelare dall'edificazione i corridoi di terreno agricolo e boscato che attraversano le aree urbanizzate creando continuità fra il territorio agricolo aperto collinare ed il territorio agricolo aperto della piana, al fine di conservarli nella loro continuità ed ampiezza.

7. Le aree della Val di Bisenzio e del Monteferrato sono da considerare come ambiti marginali ad economia debole, riconoscibili a scala provinciale, sulla base di quanto contenuto all'articolo 27 del PIT, il cui ruolo è tuttavia strategico per il mantenimento degli equilibri ambientali e per la prevenzione di fenomeni di criticità idrogeologica. In conseguenza di ciò i Comuni, per le zone a prevalente funzione agricola a valenza ambientale del STL Val di Bisenzio e Monteferrato, valutano che le scelte dei PS e degli altri strumenti urbanistici soddisfino i seguenti criteri:

  1. a) specificare le aree agricole, individuate dall'elaborato P/07 come aree agricole di valenza ambientale, da tutelare quali elementi di presidio e di caratterizzazione del territorio collegate al sistema insediativo rurale;
  2. b) specificare, con riferimento al progetto e alle norme del Sistema Funzionale Territoriale Patrimonio (art. 12 ed elaborato P/10), anche ai criteri di cui all'art. 12 comma 6 delle presenti NTA, il sistema turistico ricreativo ed escursionistico di collegamento fra i centri rurali di versante e di questi con il fondovalle ed il crinale e le aree dove privilegiare lo sviluppo delle attività di turismo rurale ed integrative del reddito agricolo;
  3. c)individuare eventuali aree dove vietare la realizzazione di strutture per colture protette e vivai per preservare il contesto paesaggistico ed evitare la prossimità con il sistema insediativo rurale;
  4. d) specificare il sistema viario (ripristino, adeguamento, nuova realizzazione) funzionale a garantire la fruibilità e l'accessibilità delle aree agricole frazionate e non contigue al sistema insediativo rurale, con riferimento a quanto individuato negli elaborati P/10 e P/12.

Art. 41 Indirizzi per i piani e programmi di settore provinciali

1. La Provincia tramite il Piano di sviluppo rurale e altri idonei strumenti di programmazione favorisce e supporta, anche nei casi di cui all'art. 38 comma 3, attraverso la definizione di specifici strumenti di supporto tecnico, di indennizzo e compensazione:

2. In particolare per la piana pratese la Provincia promuove, attraverso piani e programmi di settore , azioni mirate:

  1. a) alla trasformazione delle colture attuali in coltivazioni biologiche o di qualità certificata nelle aree non soggette a contaminazioni chimiche dirette o indirette da sorgenti esterne, nelle rimanenti aree, la trasformazione delle colture attuali in coltivazioni no-food che comportino un minore impiego di fertilizzanti e pesticidi delle colture attuali: fibre e oleanti vegetali impiegabili nel ciclo tessile pratese;biomasse utilizzabili a fini energetici;
  2. b) alla realizzazione di ecosistemi-filtro e impianti per lo sfruttamento energetico delle biomasse (residui delle produzioni agricole);
  3. c) al coordinamento dei soggetti pubblici e privati interessati a progetti di consolidamento ecologico e miglioramento fruitivo e colturale degli agroecosistemi;
  4. d) all'implementazione e sviluppo dei principali obiettivi ed azioni riferibili al progetto integrato "Parco agricolo della piana" di cui all'art.69 delle presenti norme.

Art. 42 Gli insediamenti rurali esistenti

1. I PS, in relazione agli obiettivi ed invarianti di cui agli articoli 7, 8 e 9 delle presenti NTA, per gli insediamenti rurali esistenti valutano che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:

  1. a) individuazione e classificazione del patrimonio edilizio esistente presente nel territorio rurale e le relative aree di pertinenza, in relazione alla tipologia degli insediamenti (nuclei rurali e case sparse), al loro valore storico, architettonico, testimoniale, al rapporto con il territorio in cui tali manufatti sono inseriti, distinguendo gli immobili aventi una funzione agricola da quelli destinati ad altri usi;
  2. b) per gli edifici e i manufatti di valore e le aree di loro pertinenza, di cui all'Art. 25 delle presenti NTA, i Comuni definiscono apposita disciplina volta alla loro conservazione e all'individuazione delle destinazioni d'uso ammissibili nel rispetto degli Artt. 24 e 25 delle presenti NTA e con la finalità di assicurarne la conservazione, il mantenimento e la valorizzazione;
  3. c) per patrimonio edilizio esistente non compreso nel punto precedente i Comuni possono definire, anche in riferimento a quanto stabilito agli artt. 3 comma 8 e 5 della L.R.64/95, apposita disciplina individuando le funzioni e le trasformazioni ammissibili nel rispetto degli Artt. 24 e 25 delle presenti NTA con la finalità di conservare e ove necessario ripristinare i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale.
  4. d) per la disciplina di insieme inerente i borghi e nuclei rurali si rimanda agli artt. 25, 28, 31-33, delle presenti NTA.

Art. 43 Applicazione della LR 64/95

Nelle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola e nelle aree boscate per la determinazione degli interventi ammissibili, i Comuni applicano la L.R. 64/95 e successive modificazioni nel rispetto degli articoli riferiti all'integrità paesistica e alla risorsa territorio rurale, oltre che di quanto previsto dall'allegato n. 3.