SIT della Provincia di Prato / Elaborati di Progetto del PTC

CAPO II L'integrità dei luoghi

Art. 15 L'integrità geomorfologica

1. La Carta della Integrità Geomorfologica (P03) della Provincia di Prato deriva dalle elaborazioni delle informazioni raccolte a scala provinciale contenute nelle carte di natura geolitologica (QC03) e geomorfologica (QC04) acquisite nel PTC come tavole di Quadro Conoscitivo, nonché dalla consultazione e dalla lettura di documenti tecnico - ambientali e dei relativi quadri conoscitivi esistenti, vigenti o in corso di approvazione, tra cui il Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

2. La carta della integrità Geomorfologica contiene una distribuzione areale della "pericolosità intrinseca" attribuita alle associazioni litologiche omogenee e ai complessi rocciosi, oltre che alle zonazioni dei depositi sedimentari sciolti e dei fenomeni geomorfologici cartografabili, con criteri estensivi. Essa contiene inoltre le indicazioni lineari e puntuali relative ad evidenze di "caratteri speciali" di tipo morfologico, geomorfologico e idrografico particolari che hanno una valenza o una vera e propria incidenza nella valutazione finale della pericolosità del territorio. Infine la Carta P03 riporta la posizione ed il perimetro delle tre situazioni geomorfologiche codificate con la massima pericolosità da frana - PF4, identificate per il territorio della Provincia di Prato nel livello di dettaglio (scala 1:10.000) del Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico (di seguito P.S.A.I. - D.L. 180/98, L. 267/99, Del.C.I. Aut. Bac. Arno 135 e 136/99).

3. La lettura complessiva della carta della integrità geomorfologica terrà in considerazione contemporaneamente sia le classi di "pericolosità intrinseca", rappresentate dal colore e dal rispettivo valore numerico, sia i "caratteri speciali", che indicano la necessità di associare alle precauzioni ed agli indirizzi per ciascuna classe di pericolosità intrinseca una particolare "attenzione" nella valutazione della pericolosità finale, ovvero un "aggravamento". I segni di attenzione e di aggravamento sono valutati per entità e tipologia di incidenza nell'ambito degli studi geologici più dettagliati di supporto agli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi e loro varianti.

4. Le indicazioni contenute nella carta della integrità geomorfologica costituiscono le basi conoscitive con cui gli studi geologici di maggior dettaglio di ambito comunale o locale di supporto agli strumenti urbanistici dovranno coordinarsi, caratterizzando e specificando tutti i possibili aspetti di tipo geologico e geomorfologico che la pianificazione del territorio richiede, i contenuti della pianificazione di bacino integrano tali indicazioni. Per quanto riguarda il territorio dell'Autorità di Bacino del Fiume Reno, i contenuti della Pianificazione del bacino integrano le indicazioni della Carta della Fragilità Geomorfologica. Gli studi geologici e geomorfologici redatti successivamente alla stesura del PTC e quelli di maggior dettaglio effettuati in ambito urbanistico da soggetti pubblici o di interesse pubblico parteciperanno all'aggiornamento della Integrità Geomorfologica provinciale redatta in questa sede.

5. La definizione delle quattro classi di "pericolosità intrinseca" che sono state assunte nelle presenti norme derivano da quelle, note e validate dall'utilizzo quasi ventennale, contenute nella vigente DCRT 94/85, ovvero:

6. Le descrizioni delle precedenti classi di pericolosità fanno riferimento alla DCRT 94/85, aggiornandola laddove le norme successive, quali le DCRT 12/00, lo abbiano consentito. In particolare:

7. Prescrizioni per le aree con pericolosità intrinseca irrilevante (P1)
L'elaborazione degli elementi ambientali derivati dal quadro conoscitivo acquisiti alla scala provinciale non ha permesso di identificare aree cui attribuire la pericolosità di classe 1.Pur tuttavia non è escluso che il successivo sviluppo delle indagine più dettagliate condotte a livello comunale dalle singole Amministrazioni Comunali o di quelle ancora più ristrette volte a supporto di tutti gli altri Strumenti Attuativi nel campo dell'urbanistica e della gestione del territorio rurale possano prevedere ed identificare zone con stabilità certa e assenza di qualsiasi presupposto di rischio o incertezza riferita al comportamento del suolo o del sottosuolo di intervento.
Per questo motivo nelle aree caratterizzate da pericolosità intrinseca di classe 1 che potranno scaturire delle successive fasi di indagine ambientale in campo pianificatorio, la prescrizione residua è quella che sia condotta un'indagine geologica e geomorfologica di dettaglio e verificata a livello locale la fattibilità dell'intervento urbanistico, della previsione, della variante o della trasformazione del territorio. In particolare in queste aree di eventuale determinazione si dovrà tenere conto degli effetti dei fenomeni sismici in particolare sui tipi litologici sciolti (liquefazione, assestamenti, reazione, rigidità e comportamento del terreno), caratterizzando il sottosuolo per quello che serve a sopportare la progettazione antisismica.

8. Prescrizioni per le aree con pericolosità intrinseca basse (P2)
Nelle aree interessate da pericolosità intrinseche di classe 2 non vi sono limitazioni alle tipologie di previsione, attuazione o trasformazione del territorio, che risultano quindi tutte ammesse purché supportate da un'indagine geologica o geomorfologica locale ed approfondimento commisurato all'impatto dell'intervento da realizzare sul territorio e all'entità e tipologia della trasformazione. Dovranno in ogni caso essere chiarite le condizioni di stabilità geomorfologica e geotecnica delle zone di intervento e approfonditi gli aspetti legati al possibile sviluppo di situazioni di rischio sia per opere o interventi che per le aree che li comprendono e per le zone adiacenti; se necessario la progettazione si farà carico dei presidi atti a superare i condizionamenti che dovessero emergere.

9. Prescrizioni per le aree con pericolosità intrinseca media (P3)
Nelle aree interessate da pericolosità intrinseca di classe 3 non vi sono limitazioni alla tipologia di previsioni o di trasformazioni che si possono pianificare, le quali quindi risultano tutte ammesse a condizione che vengano realizzate dopo aver approfondito e chiarito ogni aspetto specifico legato alle pericolosità geologica e geomorfologica specifica del territorio. In quest'ottica occorrerà supportare tutti gli strumenti di pianificazione e trasformazione (urbanistica e rurale) del territorio con uno studio geologico-geomorfologico dettagliato, in cui sia analizzata la stabilità della zona interessata sia prima che a seguito della realizzazione dell'intervento. Le indagini dovranno estendersi all'intera area di intervento e, compatibilmente alle estensioni, all'intera area soggetta alla pericolosità di classe 3, nella quale si acquisiranno informazioni sui fenomeni che inducono instabilità o incertezza nella ricostruzione e modellazione geologica complessiva, siano esse zone di pianura o di versante. Si specificheranno le situazioni geometriche e geotecniche dei depositi sciolti, le situazioni di alterazione e fratturazione dei tipi lapidei, le situazioni di drenaggio superficiale e sotterraneo in relazione al comportamento dei terreni e delle aree e si svilupperanno tutte le possibili evoluzioni dei fenomeni geomorfologici e geotecnici, sia nello spazio che nel tempo. Tutti i condizionamenti accertati nel corso dell'indagine complessiva dovranno essere incorporati nella progettazione degli interventi dove, se necessario, si valuterà lo sviluppo di tutti quei presidi e quegli accorgimenti necessari al raggiungimento delle condizioni di massima sicurezza. Inoltre si verificherà con la massima cura che a seguito delle realizzazioni dell'intervento non vi siano aggravamenti nelle condizioni di stabilità nelle zone limitrofe.

10. Prescrizioni per le aree con pericolosità intrinseca elevata (P4)
Nelle aree individuate di pericolosità intrinseca di classe 4, la fattibilità di previsioni e trasformazioni è limitata, per cui potranno essere ammessi solo strumenti di pianificazione contenenti:

11. Le precedenti limitazioni all'uso del territorio negli strumenti di pianificazione comunali e attuativi sono mantenuti fintanto che non siano state eliminate le cause che avevano fatto nascere le zonazioni di pericolosità elevata con interventi di bonifica e consolidamento i cui progetti sono approvati dall'Amministrazione Comunale.

12. Nella lettura complessiva della Tav. P03 Integrità Geomorfologica concorrono anche i segni particolari che si sovrappongono alle classi di "pericolosità intrinseca" precedentemente descritte e condizionate. Tali segni si distinguono in:

ovvero rispettivamente:

13. In riferimento ai segni particolari, si specifica che:

14. Su tutte le classi di "pericolosità intrinseca" del tipo geomorfologico incombono, per tutti i territori dei comuni che risultano a rischio sismico in varie classi e categorie (DCTR 94/85), gli effetti potenziali dei fenomeni sismici, che potranno essere considerati da un lato utilizzando gli elementi ed i segni aggiuntivi alla carta della integrità geomorfologica (creste, orli di scarpata, etc.), dall'altro valutando il comportamento meccanico proprio degli stessi tipi litologici all'azione dinamica delle onde sismiche. Il risultato di queste elaborazioni di dettaglio da realizzarsi a livello di indagini di supporto a tutti i tipi di strumenti di pianificazione è espresso sotto forma di zonazione particolare del territorio soggetto o potenzialmente soggetto agli effetti sismici contemporaneamente alla redazione di condizionamenti specifici e restrizioni all'uso dei territori che non dovessero manifestare le condizioni di realizzazione degli interventi o di previsione al massimo grado di sicurezza.

15. Interventi di trasformazione del territorio agricolo e rurale. Limitatamente agli interventi o ai programmi di trasformazione del territorio agricolo forestale, gli strumenti di pianificazione e programmazione del territorio a verde dovranno acquisire, tramite apposite indagini geologiche, geomorfologiche e geopedologiche, specifiche informazioni sulla pericolosità idraulica locale, oltre che di stabilità se si tratta di terreni acclivi, in particolare sugli aspetti legati all'erosione dei suoli, al trasporto solido nel reticolo di deflusso o all'alterazione dei terreni, e confrontarsi sia con i dati scaturiti che con i risultati emersi dallo studio, in modo tale da verificare e soddisfare in dettaglio tutti gli aspetti di natura rurale e connessi con gli le componenti geologiche e geomorfologiche (erosione dei suoli, trasporto del carico solido, efficienza del reticolo idrografico, ecc,).

16. Le misure di salvaguardia per gli areali soggetti ai fenomeni franosi di cui al P.S.A.I. dell'Autorità di Bacino F. Arno
Per le zone della Carta P03 che riportano gli areali soggetti ai fenomeni franosi del livello di dettaglio in scala 1:10.000 di cui al P.S.A.I. dell'Autorità di Bacino F. Arno valgono le misure di salvaguardia di cui agli Artt. 1-5 delle NTA allegate allo Strumento citato, relativo alla rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto, recante l'individuazione e la perimetrazione delle aree a pericolosità e a rischio idraulico e di frana molto elevato.

Art. 16 L'integrità idraulica

1. La Carta della Integrità Idraulica (P04a/b/c) deriva dalla elaborazione di informazioni raccolte a scala provinciale, nonché dalla consultazione e dalla lettura di documenti tecnico - ambientali e dei relativi quadri conoscitivi esistenti, vigenti o in corso di approvazione, tra cui il Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.); la Carta è distinta in tre tavole: la Carta P04a contiene l'identificazione di tutti gli alvei che danno origine alla disciplina di salvaguardia idraulica contenuta nel P.I.T. (DCR 12/00), le identificazioni di quanti, come sottoinsieme dei primi, danno origine alla salvaguardia di tipo "ambito B" (rif. Art. DCR 12/00) nel territorio adiacente, la delimitazione delle fasce definite "ambito B" in cui dette salvaguardie vigono e le zone soggette ad allagamento nell'ultimo trentennio derivate dal Piano di Bacino del F. Arno approvato; la Carta P04b contiene le zonazioni delle aree di vincolo e di salvaguardia idraulica attualmente vigenti estratte per il territorio della Provincia di Prato dal Piano di Bacino del Fiume Arno - Stralcio Rischio Idraulico (ex DL 126/98 e D.P.C.M. 05/11/99); la Carta P04c contiene le zonazioni delle aree di salvaguardia idraulica introdotte dal Piano Straordinario dell'Assetto Idrogeologico (D.C.I. 139/99 - D.L. 180/98 e L. 267/99) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno, le zonazioni delle aree di salvaguardia idraulica Art. 15 e Art. 18 delle N.T.A. introdotte dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (D.C.I. 1/02 - D.L. 180/98 e L. 267/99) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Reno, i confini delle due Autorità di Bacino.

2. Gli Strumenti Urbanistici comunali o attuativi, sulla base di appositi studi ed indagini specifiche, integrano le dotazioni del Quadro Conoscitivo provinciale con la delimitazione di dettaglio delle aree allagate su base storica per eventi alluvionali a partire dal 1966, come disposto dalle norme di attuazione del Piano di Bacino del Fiume Arno-Stralcio Rischio Idraulico allegato al D.P.C.M. 05/11/99.

3. Di tutti gli elementi acquisiti dai Piani di settore dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno sono riportati i termini originali, per cui ognivoce di legenda si riferisce ad analoghe definizioni nelle tavole e nelle norme di attuazione dei relativi piani. Quindi:

4. Per l'intero territorio provinciale, l'individuazione delle classi di pericolosità precedentemente acquisita dalla DCRT n. 94 del 1985 deve tenere presente le definizioni dei punti seguenti in funzione del rischio idraulico:

5. Prescrizioni per le aree comprese negli ambiti B

  1. a) Nuove previsioni e modifiche della previsioni esistenti La realizzazione di interventi in aree di nuova previsione all'interno degli ambiti B, ridefiniti con i criteri idraulici, è condizionata alla contestuale esecuzione delle opere per la messa in sicurezza degli interventi stessi dell'evento duecentennale.
  2. b) Attuazione delle previsioni esistenti L'attuazione delle previsioni esistenti nelle aree comprese negli ambiti B di nuova definizione è condizionata alla contestuale esecuzione di opere per la messa in sicurezza degli interventi stessi, dall'evento centennale.
  3. c) Patrimonio edilizio esistente e nuovi interventi diretti in zone di completamento. Per quanto riguarda gli interventi diretti sul patrimonio edilizio esistente e nelle aree di completamento, i P.S. e gli altri Strumenti Urbanistici dovranno prevedere una disciplina che definisca gli interventi fattibili ed i condizionamenti o le limitazioni da rispettare per la loro esecuzione, tenendo conto della necessità di non incrementare il rischio idraulico e di non pregiudicare futuri interventi di regimazione idraulica nel territorio.

6. Indirizzi per il superamento delle salvaguardie dell'ambito B
All'interno degli ambiti B ridefiniti come ai precedenti punti, i P.S. e gli altri strumenti pianificatori, in attuazione del comma 4 dell'art. 65 del P.I.T., provvedono:
Alla perimetrazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti e di progetto che dovranno essere messi in sicurezza; identica perimetrazione dovrà riguardare anche le aree ricadenti nelle classi di pericolosità 4 come definite al punto 4 dell'art. 6.
Alla individuazione delle aree da destinare ad interventi di regimazione idraulica per la messa in sicurezza delle aree così perimetrate.

7. Interventi di trasformazione del territorio agricolo e rurale

Limitatamente agli interventi o ai programmi di trasformazione del territorio agricolo forestale, gli strumenti di pianificazione e programmazione del territorio a verde dovranno acquisire, tramite apposite indagini idrologico - idrauliche, specifiche informazioni sulla pericolosità idraulica locale, in particolare sugli aspetti legati alle acque basse, alla loro regimazione ed al loro smaltimento, e confrontarsi sia con i dati scaturiti che con i risultati emersi dallo studio, in modo tale da verificare e soddisfare in dettaglio tutti gli aspetti di natura rurale e connessi con gli le componenti geologiche e geomorfologiche (erosione dei suoli, trasporto del carico solido, efficienza del reticolo idrografico, ecc,).

8. Prescrizioni per le aree con pericolosità idraulica irrilevante (P1)
Nelle aree a pericolosità idraulica irrilevante (PI1) non si attuano prescrizioni all'uso del territorio. Rimane l'indirizzo di inserire nello studio geologico di supporto ad ogni Strumento Urbanistico una serie di considerazioni idrauliche, idrografiche e idrologiche, se necessario, con cui si dimostri di aver affrontato anche le eventuali problematiche settoriali e locali legate alle acque superficiali che potrebbero incidere sullo sviluppo urbanistico delle zone.

9. Prescrizioni per le aree con pericolosità idraulica bassa (P2)
Nelle aree a pericolosità idraulica bassa (PI2) non si attuano prescrizioni specifiche all'uso del territorio. Rimane l'indirizzo di unire allo studio geologico di supporto ad ogni Strumento Urbanistico una serie di considerazioni idrauliche, idrografiche e idrologiche, con cui si dimostri di aver affrontato ogni problematica settoriale e locale legate all'elemento idraulico, idrografico e morfologico, che potrebbe incidere sullo sviluppo urbanistico della zona. I risultati degli studi dovranno costituire elemento di base per la classificazione della pericolosità idraulica degli interventi e dell'ammissibilità delle previsioni.

10. Prescrizioni per le aree con pericolosità idraulica media (P3)
Nelle aree a pericolosità idraulica media (PI3) si attuano le indicazioni espresse dal secondo capoverso del punto 4 dell'artr.80 del P.I.T. così come specificato: relativamente alle aree di classe di pericolosità idraulica deve essere allegato allo strumento urbanistico uno studio idrologico-idraulico di entità e approfondimento commisurato alle problematiche che fanno scaturire la pericolosità idraulica ed al tipo e complessità della previsione che si intende attuare o proporre, che illustri lo stato di efficienza e lo schema di funzionamento delle opere idrauliche ove presenti o che comunque definisca il grado di rischio. I risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la classificazione di fattibilità degli interventi e dall'entità delle previsioni e ove necessario indicare soluzioni progettuali tese a ridurre al minimo possibile il livello di rischio ed i danni agli interventi per episodi di esondazione o ristagno.
Di norma, nelle zone a pericolosità idraulica 3 non si prevedono limitazioni all'uso del territorio, purché le condizioni imposte dalle indagini idrauliche precedentemente citate per la fattibilità in condizioni di sicurezza ed in modo da non aggravare il rischio di alluvionamento per le zone adiacenti, non comportino un carico eccessivo per lo sviluppo urbanistico ed economico dell'area, né contraddicano od ostacolino l'attuale programmazione o realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica.

11. Prescrizioni per le aree con pericolosità idraulica elevata (P4)
Nelle aree a pericolosità idraulica elevata (PI4) si attuano le indicazioni espresse dal secondo capoverso del punto 5 dell'artr.80 del P.I.T. così come specificato: relativamente a queste aree a pericolosità elevata (PI4) deve essere allegato allo strumento urbanistico uno studio idrologico-idraulico che definisca attraverso i comprovati metodi dell'idrologia con precisione il livello di rischio relativo all'area nel suo complesso, i risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la classificazione di fattibilità degli interventi e dell'ammissibilità delle previsioni. Nel caso in cui dallo studio risulti che l'area interessata è soggetta a fenomeni di inondazione con tempi di ritorno compresi tra 0 e 20 anni, i nuovi strumenti urbanistici generali o loro varianti non dovranno consentire previsioni edificatorie salvo che per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili a condizione che per queste ultime si attuino tutte le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico a livelli compatibili con le caratteristiche dell'infrastruttura.
Nelle zone a pericolosità idraulica 4 gli interventi e le prescrizioni ammesse potranno essere di tipo e entità compatibile con il territorio e con il relativo sviluppo sostenibile, tale da non comportare eccessi di carico per quanto riguarda le opere di messa in sicurezza idraulica, né una snaturata trasformazione ambientale, urbanistica ed economica del territorio.

12. Alle aree indicate nelle Carte della Integrità Idraulica P04b e P04c come estratte dal Piano di Bacino del F. Arno di cui al D.P.C.M. 05/11/99, quelle estratte dal Piano Straordinario per l'Asseto Idrogeologico del F. Arno di cui alla D.C.I. 139/99 e quelle estratte dal Piano Stralcio per l'Asseto Idrogeologico del F. Reno di cui alla D.C.I. 1/02, sono associate le stesse Norme Tecniche di Attuazione di salvaguardia contenute negli stessi Piani di settore delle due Autorità di Bacino.

13. Disposizioni per la riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale:

  1. a) per l'intero territorio provinciale la realizzazione di nuovi edifici deve garantire il mantenimento di una superficie in percentuale immutata rispetto a quella stabilità da precedente normativa regionale (DCRT 12/00);
  2. b) spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale e meccanizzata devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque meteoriche. La prescrizione non si attua per motivi di sicurezza e per tutela storico-ambientale. Tra i motivi di sicurezza rientrano le esigenze statiche in relazione a carichi stradali gravosi ed in rapporto alle caratteristiche geotecniche dei terreni.
  3. c) il convogliamento delle acque piovane in corsi d'acqua superficiali e nella rete fognaria deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile a quote inferiori e salvo diritti di terzi.

Art. 17 L'integrità idrogeologica

1. La Carta della Integrità Idrogeologica (P05) deriva dalla elaborazione di informazioni raccolte a scala provinciale, nonché dalla consultazione e dalla lettura di documenti tecnico - ambientali e dei relativi quadri conoscitivi esistenti, vigenti o in corso di approvazione, tra cui il Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.); la Carta contiene una zonazione della "permeabilità intrinseca" elaborata per complessi e situazioni ideologiche, ovvero attribuendo un grado di permeabilità all'insieme di più tipi litologici omogenei sulla base di caratteristiche strutturali, tessiturali e composizionali.
Le indicazioni di cui al precedente comma 1 costituiscono le basi conoscitive per una zonazione di permeabilità più dettagliata che i Comuni, per il loro l'intero territorio, o i soggetti proponenti altri strumenti urbanistici, per i territori di loro competenza, dovranno sviluppare.

2. In riferimento alle situazioni idrogeologiche che possono essere desunte dai dati disponibili alla scala provinciale dal Quadro Conoscitivo, si definiscono le seguenti classi di permeabilità:

3. Ciascuna delle precedenti classi di permeabilità è definita come segue:

4. La zonazione della permeabilità dovrà essere elaborata nei successivi strumenti urbanistici con criteri di calcolo o numerici, scientificamente riconosciuti, oppure con il criterio della associazione per complessi e situazioni idrogeologiche. Quest'ultimo metodo si basa sulla valutazione qualitativa, riferita a ciascun litotipo ed associazioni di litotipi omogenee, che tengono conto della permeabilità dell'acquifero e della sua tipologia.

5. Prescrizioni per le classi di permeabilità elevata (VI 4) e permeabilità media (VI 3).
Nelle aree comprese nelle classi di permeabilità elevata e media (VI 4 - VI 3) gli strumenti di Pianificazione e di Programmazione delle trasformazioni del territorio rurale non dovranno prevedere impianti ed attività potenzialmente inquinanti, in particolare quelli per cui sono coinvolti scarichi, depositi, accumuli o stoccaggi direttamente contro terra di materie prime, prodotti, residui o reflui pericolosi per l'ambiente quali:Attività zootecniche industriali; Impianti di stoccaggio temporaneo o definitivo o di trattamento di rifiuti solidi urbani, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; Impianti ed attività industriali particolarmente pericolosi a causa di emissioni, scarichi, residui o materie prime inquinanti;

6. Prescrizioni per le classi di permeabilità bassa (VI 2).
Nelle zone comprese nella classe di permeabilità bassa (VI 2), l'ammissibiltà degli impianti e delle attività industriali connesse con un potenziale rischio di inquinamento è valutato nell'ambito degli Strumenti Urbanistici Generali o Attuativi sulla base di studi ed indagini ambientali e di impatto a largo raggio, fondati se necessario su campagne di rilevamento e di monitoraggio preventivo, del suolo, del sottosuolo e della risorsa idrica superficiale e sotterranea.

7. Prescrizioni particolari per le zone di ricarica della falda.
Le aree comprese nelle zone con permeabilità elevata (VI 4), media (VI 3) e, per i comprensori per i quali abbia un significato idrogeologico, anche bassa (VI 2 - es. aree litoidi con fatturazione, aree detritiche collinari e montane, aree calcaree, aree alluvionali di fondovalle) che abbiano il ruolo, per posizione geografica o per rapporto stratigrafico, di aree di ricarica della falda dovranno essere tutelate contro l'inquinamento con criteri particolarmente cautelativi dalla disciplina di attuazione degli Strumenti Urbanistici Generali.
Tali zone saranno identificate con il dettaglio necessario sulla base delle conoscenze specifiche acquisite a livello comunale o locale e cartografate nell'ambito degli studi geologici ed idrogeologici dei P.S. o di altri Strumenti di Pianificazione.
Su queste zone dovranno essere evitati non solo nuovi impianti ed attività indicate nel comma precedente, ma anche ogni altro punto o area a potenziale rischio di inquinamento e dovranno essere adeguati funzionalmente, potenziati se necessario e manutenuti nel miglior stato di efficienza gli impianti di depurazione ed i sistemi di collettamento dei reflui fognari.
La trasformazione del territorio urbano o rurale in zone di ricarica della falda è condizionata, in ogni settore di sviluppo urbanistico, alla salvaguardia della capacità di infiltrazione efficace del suolo e quindi al mantenimento della maggiore proporzione possibile di aree permeabili.

8. Indirizzi per le classi di permeabilità elevata (VI 4) e permeabilità media (VI 3).
In queste classi di permeabilità media ed elevata, gli Strumenti Urbanistici dovranno regolamentare con proprie disposizioni impostate al criterio della salvaguardia della risorsa sotterranea le attività estrattive, le attività di raccolta, stoccaggio temporaneo e smaltimento dei rifiuti, oltre a tenere sotto stretto controllo lo stato di efficienza, le condizioni di manutenzioni ed il grado di efficacia del comparto relativo alla depurazione e al collettamento dei rifiuti reflui fognari.

9. Indirizzi per la realizzazione di nuovi pozzi.
Ferma restando l'attuale procedura di acquisizione dell'autorizzazione o di comunicazione di R.A.S., la Provincia di Prato, nell'ambito delle funzioni di Ente con competenze amministrative e tecniche nel campo della risorsa idrica sotterranea delegate dagli ex Uffici Regionali del G.C., provvede con il proprio settore di gestione della risorsa idrica a costruire ed aggiornare l'archivio dei pozzi ed un bilancio idrogeologico, sulla base del quale modulare la propria attività autorizzativa per i pozzi. La Provincia potrà acquisire anche le informazioni disponibili presso i Comuni, gli Enti concessionari del servizio idrico pubblico, gli Ato e quanti altri possano partecipare alla redazione o all'aggiornamento del bilancio idrogeologico ed all'archivio del pozzi. I Comuni, nell'ambito dei propri P.S. e degli altri strumenti di pianificazione, verificheranno nel territorio che compete allo strumento la consistenza degli emungimenti esistenti, l'entità degli abbassamenti indotti della falda, l'assetto idrogeologico del sottosuolo e la possibilità di soddisfare ulteriori emungimenti. In questo senso, i Comuni provvederanno a disciplinare queste verifiche nei propri strumenti di pianificazione condizionandone o limitandone lo sviluppo.

Art. 18 La riproducibilità delle risorse naturali

1. La Provincia e i Comuni promuovono attivamente, ciascuno con riferimento alle proprie competenze, l'approfondimento e la pubblica disponibilità delle conoscenze relative allo stato delle diverse risorse naturali, nonché l'adozione di comportamenti precauzionali laddove non sia chiaro l'effetto delle trasformazioni proposte sulle risorse stesse.

PRESCRIZIONI

2. Il PTC, ai sensi di quanto previsto dalla LR 5/95, richiede ai diversi piani o programmi di settore provinciali, nonché ai PS e ai diversi strumenti urbanistici comunali, di verificare l'effetto delle proprie previsioni sullo stato delle diverse risorse naturali presenti sul territorio provinciale, al fine di garantire la riproducibilità delle stesse per le generazioni presenti e future.

3. Il riferimento per la verifica di cui sopra è costituito dai seguenti elementi del quadro conoscitivo: QC13 - Stato delle risorse naturali (QC13-a: Banca-dati ambientali; QC13-b: Schede descrittive degli ecomosaici), e dagli Allegati 4: Indicatori ambientali e 5. Schema di rete ecologica provinciale e linee d'azione per la sua attuazione alle presenti norme, e dalle eventuali rispettive integrazioni e aggiornamenti.

4. Le azioni provinciali e comunali di cui al comma 2 dovranno altresì garantire la congruità rispetto alle funzioni ambientali previste per le diverse parti del territorio provinciale dal Sistema territoriale funzionale "ambiente", di cui all'elaborato grafico di progetto P09 e all'art. 11 delle presenti norme.

Art. 19 La risorsa biodiversità

1. Per tutela della biodiversità si intende la tutela della flora, della fauna e degli habitat di interesse conservazionistico, , come conservazione della complessità delle popolazioni animali e vegetali e delle forme del paesaggio e degli equilibri ecologici funzionali alla riproduzione di un numero sufficientemente elevato di specie animali e vegetali autoctone . Oggetto di tutela sono pertanto non solo le singole specie presenti sul territorio, ma anche gli habitat necessari alla loro riproduzione e sopravvivenza.

2. Il PTC individua come ambiti prioritari di tutela della biodiversità le "aree di biodiversità primaria" di cui al Sistema territoriale funzionale "ambiente" (elaborato P09 e art. 11 delle presenti norme); nel medesimo sistema funzionale sono individuate le funzioni di tutela e ricostruzione della biodiversità che possono essere svolte dalle diverse parti del territorio provinciale, e i relativi indirizzi e prescrizioni. Concorre alla tutela della biodiversità l'attuazione delle norme relative alla tutela dell'integrità paesistica (artt. 29-32 delle presenti norme).

AZIONI

3. La Provincia promuove l'attuazione della rete ecologica europea natura2000, e la sua implementazione, in riferimento al quadro normativo istituzionale ed alle indicazioni di rete ecologica di cui all'Allegato 5 e relative tipologie di azione. A tale scopo, e nell'esercizio delle proprie competenze ai sensi della L.R. n. 56/00, provvede a:

Art. 20 La risorsa aria

1. Concorrono a tutelare la riproducibilità della risorsa aria le azioni di:

PRESCRIZIONI

2. Relativamente alla tutela della qualità dell'aria:I Comuni, nei propri PS e negli altri strumenti urbanistici, nel redigere la relazione sugli effetti ambientali delle proprie previsioni ai sensi dell'art.32 LR 5/95, anche in riferimento all'Allegato 4 alle presenti NTA verificano in particolare che:

3. Relativamente alla tutela dall'inquinamento acustico:
I Comuni, nei propri PS e negli altri strumenti urbanistici, nel redigere la relazione sugli effetti ambientali delle proprie previsioni ai sensi dell'art.32 LR 5/95, verificano in particolare che:

4. Relativamente alla tutela dalle emissioni luminose:
I Comuni, nei propri PS e negli altri strumenti urbanistici, nel redigere la relazione sugli effetti ambientali delle proprie previsioni ai sensi dell'art.32 LR 5/95, verificano che per nuovi impianti le tipologie, le densità e la potenza delle illuminazioni esterne ammesse siano tali da limitare gli effetti della maggiore pressione che ne deriva ed in particolare per gli elementi del sistema funzionale ambiente il disturbo per la fauna selvatica e per la vegetazione, da contenere l'impatto sul paesaggio.

5. Relativamente alla tutela dai campi elettromagnetici:
Le nuove linee elettriche, sia di alta che media tensione, dovranno essere realizzate, di norma, lungo le strade, le testate dei campi ecomunque in modo da recare il minor pregiudizio possibile sia ai luoghi di permanenza antropica che all'ambiente naturale. L'ANPILdella Calvana e l'intero territorio dell'STL Montalbano vengono individuati come ambiti da risanare al fine di ridurre l'impatto delle linee di alta tensione esistenti sull'ecosistema e sugli insediamenti antropici.

6. Relativamente alla tutela dai cambiamenti climatici:
I Comuni, nei propri PS e negli altri strumenti urbanistici, nel redigere la relazione sugli effetti ambientali delle proprie previsioni ai sensi dell'art.32 LR 5/95, verificano in particolare che le nuove edificazioni e urbanizzazioni previste non comportino un peggioramento del microclima locale, individuando le eventuali misure di compensazione e mitigazione necessarie a tal fine.

Art. 21 La risorsa acqua

1. L'acqua, oltre a costituire un veicolo per lo scambio di sostanze tra i vari ecosistemi, esercitare una fondamentale azione di modellamento del paesaggio e regolare il clima, rappresenta una risorsa naturale indispensabile sia per la vita umana che per quella animale e vegetale. Il PTC tutela quindi le condizioni che garantiscono la riproducibilità di questa risorsa per le generazioni attuali e future, nella sua duplice articolazione di acque sotterranee e acque superficiali.
La Provincia promuove i principi dell'equità e della solidarietà nell'uso e nella tutela delle risorse idriche presenti nel suo territorio, ed esercita le proprie competenze di gestione del demanio idrico ponendo cura a:

PRESCRIZIONI

2. Nella redazione dei PS i Comuni specificano, dettagliano e completano, con riferimento al territorio comunale, il bilancio delle disponibilità, dei prelievi e dei consumi idrici di cui al QC/13a e all'Allegato 4 alle presenti norme. A tal fine i Comuni provvederanno ad aggiornare ed integrare gli indicatori ambientali di cui all'Allegato 4, usandoli come riferimento per la valutazione delle conseguenze indotte dalle trasformazioni previste dal PS rispetto alle conseguenze che esse comportano sulla qualità e quantità della risorse idriche sotterranee e superficiali.

3. I Comuni, nei propri PS e negli altri strumenti urbanistici,forniscono indicazioni agli strumenti urbanistici gestionali ed attuativi affinché le previsioni di nuove edificazioni e urbanizzazioni siano accompagnate da azioni specifiche per la tutela della risorsa acqua e per il risparmio idrico, quali:

Art. 22 La risorsa suolo

1. Il suolo svolge sia un ruolo di carattere multifunzionale (produzione di biomassa, capacità di fissare il carbonio, ruolo di filtro e tampone) che quello di specifica matrice naturale connotata da specifici caratteri pedologici. Le azioni finalizzate a tutelare la riproducibilità della risorsa suolo sono quindi dirette a tutelare l'insieme di queste funzioni.

PRESCRIZIONI

2. I PS e gli altri strumenti urbanistici dei Comuni, dettagliano peri diversi sistemi territoriali che articolano il territorio comunale, il rapporto tra superfici urbanizzate e superfici naturali di cui all'Allegato 4 alle presenti NTA, valutando gli esiti delle proprie previsioni sul consumo complessivo di suolo. Nel caso in cui le previsioni di piano modifichino il rapporto esistente a favore delle superfici urbanizzate, un saldo non negativo per le funzioni svolte dai suoli naturali sarà garantito attraverso specifici interventi di compensazione.

Art. 23 L'integrità culturale

1. Il PTC individua nella cultura, nelle varie forme e modi attraverso cui essa si esprime, in relazione alle diverse comunità insediate, con specifico riferimento alle dotazioni territoriali di servizi culturali, il principale valore fondativo dell'identità territoriale della provincia.

2. Il PTC di conseguenza riconosce nella cultura la risorsa essenziale utile al rafforzamento e alla qualità delle relazioni sociali, alla crescita delle conoscenze, al riconoscimento dei valori territoriali e identitari della Provincia di Prato.

3

. Per questi motivi il PTC oltre a individuare specifiche azioni di tutela e valorizzazione delle risorse del patrimonio territoriale e delle specifiche identità locali della provincia (di cui agli elaborati: QC/11 "Sistema insediativo provinciale"; QC/12 "Schemi delle fasi di territorializzazione"; QC/15 "Atlante del patrimonio"), persegue la loro integrazione attraverso la promozione di relazioni finalizzate a forme di sviluppo locale incentrate sulle risorse culturali e socio-economiche endogene (cfr. Art. 12 Il sistema territoriale funzionale "Fruizione integrata del patrimonio culturale ed ambientale" delle presenti norme).

4. Il PTC indica inoltre nell'insieme dei servizi, di cui al comma successivo, il supporto fondamentale per la gestione, divulgazione, rafforzamento e individuazione di azioni sinergiche di supporto alla pianificazione comunale e ai progetti che gli enti locali potranno individuare sul territorio: progetti specifici di valorizzazione delle risorse territoriali, progetti di opere pubbliche, piani di settore, ecc.

5. I servizi sono individuati alla Tav. QC/11-f "Principali servizi di livello urbano e territoriale" e precisamente:

6. I PS dovranno valutare, con riferimento ai criteri individuati agli articoli seguenti, gli effetti della pianificazione comunale sulle risorse culturali e sulla loro messa a sistema.

7. Costituiscono specifico oggetto di tutela ai fini della valorizzazione identitaria del territorio "I documenti materiali della cultura" che comprendono, ai fini e per gli scopi del presente PTC, gli "Edifici e i manufatti di valore", "I centri antichi", "Le aree di interesse archeologico" e "La viabilità storica" di cui agli articoli seguenti e alla Tav. QC/11-c.

Art. 24 I documenti materiali della cultura

1. Il PTC riconosce nei documenti materiali della cultura l'insieme delle risorse patrimoniali, nelle quali più spiccatamente si fonda il concetto di "identità territoriale" e da cui discendono le tutele e le salvaguardie definite agli articoli seguenti.

2. Il PTC riconosce inoltre nei documenti materiali della cultura, il ruolo insostituibile di elementi di caratterizzazione e fondamento della memoria collettiva, qualsiasi intervento edilizio dovrà pertanto garantirne la sostanziale integrità e il mantenimento e la salvaguardia del luogo in cui sono collocati.

3. All'interno dei documenti materiali, il PTC riconosce i seguenti elementi:

4. Il PTC tutela, benché non inseriti negli elaborati di Quadro Conoscitivo "I parchi e i giardini storici".

5. Il PS verificano e specificano i "Documenti materiali della cultura" al fine di individuare specifici ambiti di tutela.

Art. 25 Gli edifici e i manufatti di valore

1. Il PTC, mediante l'assemblaggio delle ricerche e degli studi redatti da vari enti operanti sul territorio della provincia e di specifiche analisi opportunamente attivate nel corso della sua redazione, ha costituito l'archivio dei manufatti e degli edifici di valore presenti sul territorio provinciale, con l'obiettivo di ottenere un unico strumento di consultazione e archiviazione dei dati, implementabile e rinnovabile.

2. L'archivio così costituito, evidenziato nella tavola QC/11-c: I documenti materiali della cultura, diventa lo strumento necessario all'individuazione di azioni idonee per la valorizzazione dei manufatti e degli edifici di valore, indispensabile al riconoscimento dell'identità culturale del territorio, ad arricchirne l'offerta in termini di patrimonio territoriale e a renderne consapevoli le comunità locali.

3. Il PTC nell'avanzare criteri per la salvaguardia degli edifici e dei manufatti di valore, intende considerare gli edifici nel loro contesto territoriale e ambientale, includendo quindi, nelle azioni di tutela e valorizzazione, gli ambiti territoriali che concorrono a definire il rapporto tra edifici e territorio aperto.

4. I PS, ai fini della salvaguardia e valorizzazione degli edifici e manufatti di valore, in rapporto agli obiettivi espressi dal PTC, dovranno valutare, anche ai sensi dell'art. 32 LR 5/95, che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:

Art. 26 I centri antichi

1. Il PTC individua nei centri antichi la risorsa principale per il mantenimento del valore dell'identità culturale degli insediamenti e delle comunità locali e per l'incremento della fruizione turistica, culturale e ambientale, del territorio provinciale.

2. Sono considerati centri antichi gli insediamenti presenti nella cartografia IGM di primo impianto, le parti antiche delle città cresciute durante il primo trentennio del novecento e quelle formatesi anche in epoca recente, che rivestono particolare interesse storico, artistico e architettonico e caratterizzate da forte identità urbana. I centri antichi sono rappresentati negli elaborati del Quadro Conoscitivo, nelle tavole QC/11 e nella tavola di progetto P/07.

3. Il PTC considera centri antichi, oltre alle aree individuate con i criteri utilizzati nel punto precedente, anche l'insieme degli spazi scoperti, integrati agli edifici, composti da strade, percorsi pedonali, piazze, spazi destinati a verde pubblico, alberature lungo strada ed ogni altro elemento od arredo che concorra a definire l'identità, la forma e la funzionalità del centro antico.

4. I PS, ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei centri antichi, in rapporto agli obiettivi espressi agli art. 7, 8 e 9, dovranno valutare, anche ai sensi dell'art. 32 LR 5/95, che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:

5. I PS, al fine di orientare e calibrare le scelte urbanistiche e al fine di costruire gli elementi necessari per redigere le attività di valutazione, faranno riferimento ai seguenti indirizzi:

Art. 27 Le aree di interesse archeologico

1. Il PTC persegue la tutela dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi della legislazione vigente, sia delle aree limitrofe che potrebbero essere interessate da ulteriori ritrovamenti o comunque ritenute strategiche alla valorizzazione dei beni stessi.

2. Il Bene Archeologico per sua natura è di proprietà dello Stato fin dal momento della sua scoperta ed entra a far parte del Demanio Statale (art. 822 CC); pertanto la sua tutela fa necessariamente capo agli Organi Statali (Soprintendenza per i Beni Archeologici), che, anche in collaborazione con le Amministrazioni Locali, possono decidere in merito alla utilizzazione e destinazione dei Beni stessi.

3. Il PTC individua nella Tavola QC/11-c "I documenti materiali della cultura" le aree di cui al precedente comma.

4. Le aree di cui al secondo comma possono essere incluse in parchi regionali, provinciali o comunali, volti alla tutela e valorizzazione sia dei singoli beni che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori presenti, ed alla fruizione pubblica di tali beni e valori.

5. Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione delle aree archeologiche e i conseguenti interventi funzionali allo studio,all'osservazione e alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da piani o progetti pubblici esecutivi, formati dagli Enti competenti, previa consultazione con la competente Soprintendenza Archeologica. Tali piani o progetti possono prevedere la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione dei beni e dei valori tutelati, nonché di servizio alla fruizione quali posti di ristoro, percorsi e spazi per la sosta. I piani e i progetti possono motivatamente variare la delimitazione delle aree individuate nella tavole QC/11 - c.

6. La Provincia contribuisce all'approfondimento delle conoscenze attraverso la formazione della "Carta Archeologica della provincia di Prato" in accordo e con la collaborazione della Soprintendenza dei Beni Archeologici della Toscana.

7. I PS, ai fini della salvaguardia e valorizzazione delle aree di interesse archeologico, in rapporto agli obiettivi espressi agli art. 7, 8 e 9, dovranno valutare, che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:

8. I PS, al fine di orientare e calibrare le scelte urbanistiche e al fine di costruire gli elementi necessari per redigere le attività di valutazione, faranno riferimento ai seguenti indirizzi:

Art. 28 La viabilità storica

1. Il P.T.C. individua nella tavola QC/11-a "Sistema insediativo e infrastrutturale di lunga durata"; QC/11-b "Fasi della crescita edilizia" eQC/11-c "I documenti materiali della cultura" la viabilità d'interesse storico, rilevata nelle linee essenziali dalla cartografia I.G.M. di primo impianto, in quanto elemento che ha strutturato il territorio ed ha contribuito a determinare la formazione e lo sviluppo del sistema insediativo storico.

2. I PS, ai fini della salvaguardia e valorizzazione della viabilità storica, in rapporto agli obiettivi espressi agli art. 7, 8 e 9, dovranno:

Art. 29 Raccordo tra la disciplina del DL 490/99 e l'integrità paesistica del territorio dettata dal PTC

1. Le finalità di tutela e conservazione dei beni soggetti a tutela ai sensi dell'art. 139 del DL 490/99 e dei beni tutelati dall'art. 146 del medesimo DL, e presenti nel territorio della provincia di Prato, sono fatte proprie integralmente dal PTC. Gli articoli delle presenti norme (dall'art. 29 all'art. 33) riguardanti l'integrità paesistica, costituiscono adempimento di quanto prescritto ai commi 1 e 2 dell'art. 149 del DL 490/99 unitamente al seguente comma.

PRESCRIZIONI

2. I PS dei comuni specificano la normativa d'uso e di valorizzazione dell'integrità paesistica di cui al comma 1, in particolare negli ambiti territoriali includenti i beni ambientali indicati all'art. 146 del DL 490/99.

Art. 30 L'integrità paesistica: norme riferite all'intero territorio provinciale

1. Le norme relative all'integrità paesistica esplicitano la valenza di Piano paesistico del PTC (DCR 296/88, L 431/85, LR 5/95 e D.lgs.112/98).

2. L'integrità paesistica del territorio è data dal rapporto tra beni puntuali (documenti materiali della cultura, biotopi, geotopi, sistemazioni agrarie storiche) e contesto d'insieme nel quale essi sono collocati. Oggetto specifico della tutela, nelle trasformazioni che interessano il territorio e le sue parti, è quindi non tanto il singolo elemento quanto la relazione tra i numerosi elementi che compongono il paesaggio e la sua percezione d'insieme.

3. Le norme sono così organizzate:

  1. a) prescrizioni riferite all'intero territorio provinciale;
  2. b) indirizzi riferiti a ciascuna Unità di paesaggio, quali sotto articolazioni degli STL.

Le prescrizioni ed i criteri valutativi ai sensi dell'art. 32 LR 5/95 degli effetti delle diverse previsioni riferiti all'intero territorio provinciale sono contenute nel presente articolo; gli indirizzi -relativi alle singole unità di paesaggio, sono contenuti negli articoli 31-33.

4

. Le Unità di paesaggio, per la cui metodologia di individuazione e per la descrizione interpretativa di ciascuna unità si rimanda all'elaborato QC/14, sono unità territoriali la cui identità paesistica è data dalle relazioni complesse fra elementi naturali e antropici: morfologia, uso del suolo, identità storica e culturale, caratteri e tipi ambientali e insediativi. Le Unità di paesaggio sono perimetrate sia nell'elaborato P01 che nell'elaborato grafico di riferimento per l'applicazione delle presenti norme, costituito dalla tavola P06.

PRESCRIZIONI

5. I Piani strutturali e gli strumenti urbanistici in generale fanno riferimento alle unità di paesaggio e alle norme ad esse relative (artt. 3133 delle presenti NTA) per specificarle, proponendo eventuali precisazioni o ulteriori integrazioni delle unità di paesaggio e dei rispettivi elementi di valore individuate dal PTC negli elaborati QC/14, P/01 e P/06, sulla base di studi di maggior dettaglio condotti ad una scala non inferiore a 1:10.000.

6. La Provincia, nelle verifiche di conformità degli effetti territoriali dei piani o programmi di settore provinciali, e nel parere di conformità dei PS e dei PMAA al PTC (art.25 LR 5/95 e art. 4 della LR 64/95), esplicita ai sensi dell'art.32 della LR 5/95 la valutazione degli effetti sull'integrità paesistica del territorio interessato.

7. Con riferimento all'elaborato P06, gli strumenti di pianificazione del territorio:

CRITERI VALUTATIVI

Gli strumenti di pianificazione del territorio, nell'orientare le scelte urbanistiche e costruire gli elementi necessari alle attività di valutazione, anche ai sensi dell'art.32 della LR 5/95, faranno riferimento ai seguenti criteri:

Art. 31 Norme paesistiche riferite all'STL e alle singole unità di paesaggio della Val di Bisenzio e Monteferrato

1. Il paesaggio del Sistema Territoriale Locale Val di Bisenzio e Monteferrato è caratterizzato da:

2. INDIRIZZI riferiti a singole Unità di Paesaggio

Il Sistema Territoriale Locale "Val di Bisenzio e Monteferrato" si articola nelle seguenti unità di paesaggio:

I piani settoriali provinciali, i piani strutturali comunali, i regolamenti delle aree protette, il piano di sviluppo socio-economico della Comunità Montana devono contenere un'apposita relazione di valutazione degli effetti sul paesaggio delle rispettive previsioni, anche ai sensi dell'art.32 della LR 5/95, con riferimento alle prescrizioni ed agli indirizzi generali di cui all'art.30, alle precedenti prescrizioni di STL, e ai criteri di seguito elencati per ogni unità di paesaggio.
A tale scopo la Provincia promuove un opportuno coordinamento dei Comuni per la costituzione di manuali e linee guida per la definizione di tipi urbanistici, edilizi, materiali e colori , da applicare alle nuove urbanizzazioni ed alle trasformazioni, recuperi e riqualificazioni degli insediamenti esistenti.

UP n. 1, Le faggete del Limentra UP n. 2, L'Alta Val Carigiola UP n. 3, La conca e gli alpeggi di Montepiano UP n. 4, Gli insediamenti della linea gotica UP n. 5, La rete insediativa policentrica del feudo di Vernio UP n.6, L'Acquerino-Cantagallo, monte sacro delle fonti UP n.7, Monte Javello e i crinali boscati a settentrione; UP n. 8, I villaggi dei castagni UP n. 9, L'ambito fluviale del Bisenzio UP n.10, Le terre di transito e confine UP n.11, La collina coltivata di Vaiano UP n.12, I monti della Calvana UP n.13, Il sistema delle ville-fattoria di Montemurlo UP n.14, Il monte dei tre poggi: Ferrato, Mezzano, Piccioli UP n.15, Figline e i suoi insediamenti rurali

Art. 32 Norme paesistiche riferite all'STL e alle singole unità di paesaggio della Piana

1. Il paesaggio del Sistema Territoriale Locale della Piana è caratterizzato da:

2. INDIRIZZI riferiti a singole Unità di Paesaggio

Il Sistema Territoriale Locale "Piana" si articola nelle seguenti unità di paesaggio:

I piani settoriali provinciali e i piani strutturali comunali, devono contenere un'apposita relazione di valutazione degli effetti sul paesaggio delle rispettive previsioni, anche ai sensi dell'art.32 della LR 5/95, con riferimento alle prescrizioni e agli indirizzi generali di cui all'art.30, alle precedenti prescrizioni di STL, e ai criteri di seguito elencati per ogni unità di paesaggio.

UP n.16, La piana di Montemurlo UP n.17, La città compatta di Prato UP n. 18, Il Bisenzio urbano UP n.19, La città compatta di Prato (oltre Bisenzio) UP n.20, La corona delle frazioni verdi UP n. 21, La piana agricola UP n. 22, I torrenti della piana UP n.23, L'insediamento mediceo sull'Ombrone: la villa e le cascine In sinergia con il vincolo ex lege 1089/39 che interessa l'area:

Art. 33 Norme paesistiche riferite all'STL e alle singole unità di paesaggio del Montalbano

1. Il paesaggio del Sistema Territoriale Locale del Montalbano è caratterizzato da:

2. INDIRIZZI riferiti a singole Unità di Paesaggio

Il Sistema Territoriale Locale "Montalbano" si articola nelle seguenti unità di paesaggio

:

I piani settoriali provinciali, i piani strutturali comunali, i regolamenti delle aree protette, devono contenere un'apposita relazione di valutazione degli effetti sul paesaggio delle rispettive previsioni, anche ai sensi dell'art.32 della LR 5/95, con riferimento alle prescrizioni e agli indirizzi generali di cui all'art.30, alle precedenti prescrizioni di STL, e ai criteri di seguito elencati per ogni unità di paesaggio.

UP n.24, La bassa valle della Furba UP n.25, Il Poggio urbanizzato UP n.26, Il sistema dei Poggi UP n.27, La bassa collina di Comeana UP n.28, Le ville-fattoria di Bacchereto e Capezzana UP n.29,Carmignano Castello e le sue pendici occidentali UP n.30, La valle dell'Elzana UP n.31, Il bosco del Montalbano

Anche in relazione al Progetto integrato interprovinciale "Barco Reale" di cui all'Allegato 7 delle presenti NTA, e al progetto di area protetta di interesse locale Pietramarina:

UP n.32, L'acropoli etrusco-medicea di Artimino

Anche in relazione al progetto di area protetta di interesse locale: