SIT della Provincia di Prato / Elaborati di Progetto del
PTC
CAPO II L'integrità dei luoghi
Art. 15 L'integrità geomorfologica
1. La Carta della Integrità Geomorfologica (P03) della Provincia di Prato deriva dalle elaborazioni delle informazioni raccolte a scala provinciale contenute nelle carte di natura geolitologica (QC03) e geomorfologica (QC04) acquisite nel PTC come tavole di Quadro Conoscitivo, nonché dalla consultazione e dalla lettura di documenti tecnico - ambientali e dei relativi quadri conoscitivi esistenti, vigenti o in corso di approvazione, tra cui il Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.).
2. La carta della integrità Geomorfologica contiene una distribuzione areale della "pericolosità intrinseca" attribuita alle associazioni litologiche omogenee e ai complessi rocciosi, oltre che alle zonazioni dei depositi sedimentari sciolti e dei fenomeni geomorfologici cartografabili, con criteri estensivi. Essa contiene inoltre le indicazioni lineari e puntuali relative ad evidenze di "caratteri speciali" di tipo morfologico, geomorfologico e idrografico particolari che hanno una valenza o una vera e propria incidenza nella valutazione finale della pericolosità del territorio. Infine la Carta P03 riporta la posizione ed il perimetro delle tre situazioni geomorfologiche codificate con la massima pericolosità da frana - PF4, identificate per il territorio della Provincia di Prato nel livello di dettaglio (scala 1:10.000) del Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico (di seguito P.S.A.I. - D.L. 180/98, L. 267/99, Del.C.I. Aut. Bac. Arno 135 e 136/99).
3. La lettura complessiva della carta della integrità geomorfologica terrà in considerazione contemporaneamente sia le classi di "pericolosità intrinseca", rappresentate dal colore e dal rispettivo valore numerico, sia i "caratteri speciali", che indicano la necessità di associare alle precauzioni ed agli indirizzi per ciascuna classe di pericolosità intrinseca una particolare "attenzione" nella valutazione della pericolosità finale, ovvero un "aggravamento". I segni di attenzione e di aggravamento sono valutati per entità e tipologia di incidenza nell'ambito degli studi geologici più dettagliati di supporto agli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi e loro varianti.
4. Le indicazioni contenute nella carta della integrità geomorfologica costituiscono le basi conoscitive con cui gli studi geologici di maggior dettaglio di ambito comunale o locale di supporto agli strumenti urbanistici dovranno coordinarsi, caratterizzando e specificando tutti i possibili aspetti di tipo geologico e geomorfologico che la pianificazione del territorio richiede, i contenuti della pianificazione di bacino integrano tali indicazioni. Per quanto riguarda il territorio dell'Autorità di Bacino del Fiume Reno, i contenuti della Pianificazione del bacino integrano le indicazioni della Carta della Fragilità Geomorfologica. Gli studi geologici e geomorfologici redatti successivamente alla stesura del PTC e quelli di maggior dettaglio effettuati in ambito urbanistico da soggetti pubblici o di interesse pubblico parteciperanno all'aggiornamento della Integrità Geomorfologica provinciale redatta in questa sede.
5. La definizione delle quattro classi di "pericolosità intrinseca" che sono state assunte nelle presenti norme derivano da quelle, note e validate dall'utilizzo quasi ventennale, contenute nella vigente DCRT 94/85, ovvero:
- Classe 1: pericolosità irrilevante;
- Classe 2: pericolosità bassa;
- Classe 3: pericolosità media;
- Classe 4: pericolosità elevata.
6. Le descrizioni delle precedenti classi di pericolosità fanno riferimento alla DCRT 94/85, aggiornandola laddove le norme successive, quali le DCRT 12/00, lo abbiano consentito. In particolare:
- - Pericolosità Irrilevante (P1): in questa classe ricadono le aree in cui sono assenti limitazioni derivanti da caratteristiche geologicotecniche e morfologiche e non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotte dalla sollecitazione sismica. Questa classe di pericolosità non risulta rappresentata nel territorio della provincia di Prato.
- - Pericolosità Bassa (P2): corrisponde a situazioni geologico-tecniche apparentemente stabili sulle quali però permangono dubbi che comunque potranno essere chiariti a livello di indagine geognostica di supporto alla progettazione edilizia. In questa classe di pericolosità intrinseca sono state inserite le associazioni litologiche e a prevalente componente lapidea rappresentate da arenarie, calcari e marne con minori componenti di argilliti e siltiti. Risultano inoltre inserite in questa classe i complessi vulcanici massicci, i depositi di conoide, i depositi alluvionali terrazzati e i depositi antichi fluvio-lacustri. Infine rientrano in pericolosità bassa anche i depositi colluviali, eluviali residuali e detritici, purché in giacitura orizzontale.
- - Pericolosità Media (P3): non sono presenti fenomeni attivi, tuttavia le condizioni geologico-tecniche e morfologiche del sito sono tali da far ritenere che esso si trovi al limite dell'equilibrio e/o può essere interessato da fenomeni di amplificazione della sollecitazione sismica o di liquefazione o interessato da episodi di alluvionamento o difficoltoso drenaggio delle acque superficiali. In questa classe di pericolosità intrinseca invece sono inclusi i litotipi lapidei caotici e stratificati ma tettonizzati, le rocce vulcaniche non massicce, i depositi di paleofrane in giacitura orizzontale e i depositi sciolti inattivi in giacitura inclinata. In queste zone ogni intervento edilizio è fortemente limitato e le indagini di approfondimento dovranno essere condotte a livello dell'area nel suo complesso, sono inoltre da prevedersi interventi di bonifica e miglioramento dei terreni e/o l'adozione di tecniche fondazionali di un certo impegno.
- - Pericolosità Elevata (P4): In questa classe ricadono aree interessate da fenomeni di dissesto attivi (frane - forte erosione - fenomeni di subsidenza - frequenti inondazioni) o fenomeni di elevata amplificazione della sollecitazione sismica e liquefazione dei terreni. In questa classe sono stati inseriti i deposito di frana i corpi di paleofrane inclinati e i depositi di versante con indizi di instabilità.
7. Prescrizioni per le aree con pericolosità intrinseca irrilevante (P1)
L'elaborazione degli elementi ambientali derivati dal quadro conoscitivo acquisiti alla scala provinciale non ha permesso di identificare aree cui attribuire la pericolosità di classe 1.Pur tuttavia non è escluso che il successivo sviluppo delle indagine più dettagliate condotte a livello comunale dalle singole Amministrazioni Comunali o di quelle ancora più ristrette volte a supporto di tutti gli altri Strumenti Attuativi nel campo dell'urbanistica e della gestione del territorio rurale possano prevedere ed identificare zone con stabilità certa e assenza di qualsiasi presupposto di rischio o incertezza riferita al comportamento del suolo o del sottosuolo di intervento.
Per questo motivo nelle aree caratterizzate da pericolosità intrinseca di classe 1 che potranno scaturire delle successive fasi di indagine ambientale in campo pianificatorio, la prescrizione residua è quella che sia condotta un'indagine geologica e geomorfologica di dettaglio e verificata a livello locale la fattibilità dell'intervento urbanistico, della previsione, della variante o della trasformazione del territorio. In particolare in queste aree di eventuale determinazione si dovrà tenere conto degli effetti dei fenomeni sismici in particolare sui tipi litologici sciolti (liquefazione, assestamenti, reazione, rigidità e comportamento del terreno), caratterizzando il sottosuolo per quello che serve a sopportare la progettazione antisismica.
8. Prescrizioni per le aree con pericolosità intrinseca basse (P2)
Nelle aree interessate da pericolosità intrinseche di classe 2 non vi sono limitazioni alle tipologie di previsione, attuazione o trasformazione del territorio, che risultano quindi tutte ammesse purché supportate da un'indagine geologica o geomorfologica locale ed approfondimento commisurato all'impatto dell'intervento da realizzare sul territorio e all'entità e tipologia della trasformazione. Dovranno in ogni caso essere chiarite le condizioni di stabilità geomorfologica e geotecnica delle zone di intervento e approfonditi gli aspetti legati al possibile sviluppo di situazioni di rischio sia per opere o interventi che per le aree che li comprendono e per le zone adiacenti; se necessario la progettazione si farà carico dei presidi atti a superare i condizionamenti che dovessero emergere.
9. Prescrizioni per le aree con pericolosità intrinseca media (P3)
Nelle aree interessate da pericolosità intrinseca di classe 3 non vi sono limitazioni alla tipologia di previsioni o di trasformazioni che si possono pianificare, le quali quindi risultano tutte ammesse a condizione che vengano realizzate dopo aver approfondito e chiarito ogni aspetto specifico legato alle pericolosità geologica e geomorfologica specifica del territorio. In quest'ottica occorrerà supportare tutti gli strumenti di pianificazione e trasformazione (urbanistica e rurale) del territorio con uno studio geologico-geomorfologico dettagliato, in cui sia analizzata la stabilità della zona interessata sia prima che a seguito della realizzazione dell'intervento. Le indagini dovranno estendersi all'intera area di intervento e, compatibilmente alle estensioni, all'intera area soggetta alla pericolosità di classe 3, nella quale si acquisiranno informazioni sui fenomeni che inducono instabilità o incertezza nella ricostruzione e modellazione geologica complessiva, siano esse zone di pianura o di versante. Si specificheranno le situazioni geometriche e geotecniche dei depositi sciolti, le situazioni di alterazione e fratturazione dei tipi lapidei, le situazioni di drenaggio superficiale e sotterraneo in relazione al comportamento dei terreni e delle aree e si svilupperanno tutte le possibili evoluzioni dei fenomeni geomorfologici e geotecnici, sia nello spazio che nel tempo. Tutti i condizionamenti accertati nel corso dell'indagine complessiva dovranno essere incorporati nella progettazione degli interventi dove, se necessario, si valuterà lo sviluppo di tutti quei presidi e quegli accorgimenti necessari al raggiungimento delle condizioni di massima sicurezza. Inoltre si verificherà con la massima cura che a seguito delle realizzazioni dell'intervento non vi siano aggravamenti nelle condizioni di stabilità nelle zone limitrofe.
10. Prescrizioni per le aree con pericolosità intrinseca elevata (P4)
Nelle aree individuate di pericolosità intrinseca di classe 4, la fattibilità di previsioni e trasformazioni è limitata, per cui potranno essere ammessi solo strumenti di pianificazione contenenti:
- - Opere di bonifica e consolidamento, compresi gli interventi di regimazione delle acque e quelli necessari a garantire la pubblica incolumità;
- - Interventi su opere e manufatti esistenti senza aggravio dell'impatto sul suolo o sul sottosuolo;
- - Interventi volti alla riduzione della vulnerabilità del territorio e del suo patrimonio esistente;
- - Interventi di trasformazione agricola e rurale tesi alla conservazione ed alla stabilizzazione dei suoli;
- - Interventi di miglioramento agricolo forestale che risultino fattibili dal punto di vista geomorfologico ed agronomico in condizioni di assoluta sicurezza.
11. Le precedenti limitazioni all'uso del territorio negli strumenti di pianificazione comunali e attuativi sono mantenuti fintanto che non siano state eliminate le cause che avevano fatto nascere le zonazioni di pericolosità elevata con interventi di bonifica e consolidamento i cui progetti sono approvati dall'Amministrazione Comunale.
12. Nella lettura complessiva della Tav. P03 Integrità Geomorfologica concorrono anche i segni particolari che si sovrappongono alle classi di "pericolosità intrinseca" precedentemente descritte e condizionate. Tali segni si distinguono in:
- - "elementi di attenzione"
- - "elementi di aggravamento"
ovvero rispettivamente:
- - segni per i quali è sufficiente acquisire conoscenze e interpretarne il significato morfologico geologico e geomorfologico da osservazioni effettuate sul terreno;
- - segni per i quali è necessario comprenderne il ruolo ed il peso in rapporto con il litotipo a cui si riferiscono o su cui si sovrappongono, conoscerne la causa e lo sviluppo, prevederne gli effetti e le possibili conseguenze sul territorio la realizzazione di previsioni, attuazioni o trasformazioni di qualunque natura.
13. In riferimento ai segni particolari, si specifica che:
- - i segni lineari riferiti agli effetti della tettonica come le faglie certe e probabili, i contatti tettonici, i sovrascorrimenti sono elementi di aggravamento nella misura in cui rappresentano delle fasce di possibile attività in condizione sismiche o di instabilità anche in condizioni statiche. La loro ampiezza è indeterminabile a priori, se con specifici rilievi di tipo strutturale, e dipende sia dal tipo litologico su cui si sono impostate le lineazioni o dai tipi litologici che esse mettono a contatto, sia dall'entità dei movimenti che rappresentano;
- - in vicinanza di tali elementi lineari di aggravamento è necessario procedere con previsioni o interventi estremamente prudenti, modulando magari, ove possibile, la distribuzione delle trasformazioni del territorio nel modo più cautelativo e restrittivo, fino anche a precludere la fattibilità della modificazione o dell'attuazione se il rischio rimane ancora eccessivo;
- - i segni riferiti a fenomeni geomorfologici, come la frana di dimensioni non cartografabile, le evidenze di soliflusso o gli orli di scarpateattive, rappresentano un estensione di territorio non definita a priori e soggetta, prima che a interpretazioni di significato, alla sensibilitàsoggettiva del rilevatore: in questo caso al dettaglio che si è voluto attribuire alla carte del QC di natura geologica;
- - i segni riferiti a fenomeni geomorfologici, siano essi di attenzione che di aggravamento, inducono quindi un grado di considerazione aggiuntivo alle classi di pericolosità intrinseca cui si riferiscono e devono indirizzare l'indagine geologica, geomorfologia e geotecnica di maggior dettaglio, svolta a scala comunale o locale, verso metodi di analisi specifici e verso l'identificazione di limitazioni o di condizionamenti urbanistici, progettuali o realizzativi, prima ancora che di dimensionamento esecutivo di opere, nei confronti dei tutti gli strumenti di pianificazione;
- - i segni di fenomeni di natura idrografica e idraulica, che sono legati principalmente all'erosione delle acque incanalate e inruscellamento, hanno un valore molto simile ai precedenti di tipo geomorfologico: come quelli non rappresentano un ambito territoriale definito a priori e quindi caratterizzano il territorio nel quale sono inseriti lasciano spazio di approfondimento all'indagine specifica di dettaglio. Essi possono indirizzare ancora una volta sia gli studi geologici successivi, sia gli sviluppi previsionali e progettuali degli strumenti di pianificazione generale e attuativa.
14. Su tutte le classi di "pericolosità intrinseca" del tipo geomorfologico incombono, per tutti i territori dei comuni che risultano a rischio sismico in varie classi e categorie (DCTR 94/85), gli effetti potenziali dei fenomeni sismici, che potranno essere considerati da un lato utilizzando gli elementi ed i segni aggiuntivi alla carta della integrità geomorfologica (creste, orli di scarpata, etc.), dall'altro valutando il comportamento meccanico proprio degli stessi tipi litologici all'azione dinamica delle onde sismiche. Il risultato di queste elaborazioni di dettaglio da realizzarsi a livello di indagini di supporto a tutti i tipi di strumenti di pianificazione è espresso sotto forma di zonazione particolare del territorio soggetto o potenzialmente soggetto agli effetti sismici contemporaneamente alla redazione di condizionamenti specifici e restrizioni all'uso dei territori che non dovessero manifestare le condizioni di realizzazione degli interventi o di previsione al massimo grado di sicurezza.
15. Interventi di trasformazione del territorio agricolo e rurale. Limitatamente agli interventi o ai programmi di trasformazione del territorio agricolo forestale, gli strumenti di pianificazione e programmazione del territorio a verde dovranno acquisire, tramite apposite indagini geologiche, geomorfologiche e geopedologiche, specifiche informazioni sulla pericolosità idraulica locale, oltre che di stabilità se si tratta di terreni acclivi, in particolare sugli aspetti legati all'erosione dei suoli, al trasporto solido nel reticolo di deflusso o all'alterazione dei terreni, e confrontarsi sia con i dati scaturiti che con i risultati emersi dallo studio, in modo tale da verificare e soddisfare in dettaglio tutti gli aspetti di natura rurale e connessi con gli le componenti geologiche e geomorfologiche (erosione dei suoli, trasporto del carico solido, efficienza del reticolo idrografico, ecc,).
16. Le misure di salvaguardia per gli areali soggetti ai fenomeni franosi di cui al P.S.A.I. dell'Autorità di Bacino F. Arno
Per le zone della Carta P03 che riportano gli areali soggetti ai fenomeni franosi del livello di dettaglio in scala 1:10.000 di cui al P.S.A.I. dell'Autorità di Bacino F. Arno valgono le misure di salvaguardia di cui agli Artt. 1-5 delle NTA allegate allo Strumento citato, relativo alla rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto, recante l'individuazione e la perimetrazione delle aree a pericolosità e a rischio idraulico e di frana molto elevato.
Art. 16 L'integrità idraulica
1. La Carta della Integrità Idraulica (P04a/b/c) deriva dalla elaborazione di informazioni raccolte a scala provinciale, nonché dalla consultazione e dalla lettura di documenti tecnico - ambientali e dei relativi quadri conoscitivi esistenti, vigenti o in corso di approvazione, tra cui il Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.); la Carta è distinta in tre tavole: la Carta P04a contiene l'identificazione di tutti gli alvei che danno origine alla disciplina di salvaguardia idraulica contenuta nel P.I.T. (DCR 12/00), le identificazioni di quanti, come sottoinsieme dei primi, danno origine alla salvaguardia di tipo "ambito B" (rif. Art. DCR 12/00) nel territorio adiacente, la delimitazione delle fasce definite "ambito B" in cui dette salvaguardie vigono e le zone soggette ad allagamento nell'ultimo trentennio derivate dal Piano di Bacino del F. Arno approvato; la Carta P04b contiene le zonazioni delle aree di vincolo e di salvaguardia idraulica attualmente vigenti estratte per il territorio della Provincia di Prato dal Piano di Bacino del Fiume Arno - Stralcio Rischio Idraulico (ex DL 126/98 e D.P.C.M. 05/11/99); la Carta P04c contiene le zonazioni delle aree di salvaguardia idraulica introdotte dal Piano Straordinario dell'Assetto Idrogeologico (D.C.I. 139/99 - D.L. 180/98 e L. 267/99) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno, le zonazioni delle aree di salvaguardia idraulica Art. 15 e Art. 18 delle N.T.A. introdotte dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (D.C.I. 1/02 - D.L. 180/98 e L. 267/99) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Reno, i confini delle due Autorità di Bacino.
2. Gli Strumenti Urbanistici comunali o attuativi, sulla base di appositi studi ed indagini specifiche, integrano le dotazioni del Quadro Conoscitivo provinciale con la delimitazione di dettaglio delle aree allagate su base storica per eventi alluvionali a partire dal 1966, come disposto dalle norme di attuazione del Piano di Bacino del Fiume Arno-Stralcio Rischio Idraulico allegato al D.P.C.M. 05/11/99.
3. Di tutti gli elementi acquisiti dai Piani di settore dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno sono riportati i termini originali, per cui ognivoce di legenda si riferisce ad analoghe definizioni nelle tavole e nelle norme di attuazione dei relativi piani. Quindi:
- - la definizione dell'Ambito B è stata mantenuta analoga a quelle dell'art. 74 del P.I.T. (DCRT 12/00), pertanto si tratta di una fascia determinata con criteri geometrici nelle aree di pianura (con estensione minima di 300 m) e morfologici nelle aree collinari e montane. Tali definizioni saranno superate dai Piani Strutturali e dagli altri strumenti urbanistici dotati di studi idrologico - idraulici di dettaglio,con cui si definiranno i nuovi Ambiti B come le aree adiacenti ai corsi d'acqua classificati nella lista allegata alle presenti norme in cui si distribuiscono le acque esondate o non smaltite a seguito dell'evento idrologico duecentennale;
- - la delimitazione dei nuovi Ambiti B terrà conto anche, supportata da considerazioni e calcoli idrologico-idraulici, degli effetti che l'evento di riferimento duecentennale avrà sulle acque basse e sulle aree di pianura.
4. Per l'intero territorio provinciale, l'individuazione delle classi di pericolosità precedentemente acquisita dalla DCRT n. 94 del 1985 deve tenere presente le definizioni dei punti seguenti in funzione del rischio idraulico:
- - Pericolosità Idraulica irrilevante (classe 1). Aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
- a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;
- b) sono in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori di ml. 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico.
- - Pericolosità Idraulica bassa (classe 2). Aree di fondovalle per le quali ricorrono seguenti condizioni:
- a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;
- b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a ml. 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico.
- - Pericolosità Idraulica media (classe 3). Aree di fondovalle per le quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
- b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a ml. 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico.
- - Pericolosità Idraulica elevata (classe 4). Aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrono entrambe le condizioni di cui al precedente punto precedente.
5. Prescrizioni per le aree comprese negli ambiti B
- a) Nuove previsioni e modifiche della previsioni esistenti La realizzazione di interventi in aree di nuova previsione all'interno degli ambiti B, ridefiniti con i criteri idraulici, è condizionata alla contestuale esecuzione delle opere per la messa in sicurezza degli interventi stessi dell'evento duecentennale.
- b) Attuazione delle previsioni esistenti L'attuazione delle previsioni esistenti nelle aree comprese negli ambiti B di nuova definizione è condizionata alla contestuale esecuzione di opere per la messa in sicurezza degli interventi stessi, dall'evento centennale.
- c) Patrimonio edilizio esistente e nuovi interventi diretti in zone di completamento. Per quanto riguarda gli interventi diretti sul patrimonio edilizio esistente e nelle aree di completamento, i P.S. e gli altri Strumenti Urbanistici dovranno prevedere una disciplina che definisca gli interventi fattibili ed i condizionamenti o le limitazioni da rispettare per la loro esecuzione, tenendo conto della necessità di non incrementare il rischio idraulico e di non pregiudicare futuri interventi di regimazione idraulica nel territorio.
6. Indirizzi per il superamento delle salvaguardie dell'ambito B
All'interno degli ambiti B ridefiniti come ai precedenti punti, i P.S. e gli altri strumenti pianificatori, in attuazione del comma 4 dell'art. 65 del P.I.T., provvedono:
Alla perimetrazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti e di progetto che dovranno essere messi in sicurezza; identica perimetrazione dovrà riguardare anche le aree ricadenti nelle classi di pericolosità 4 come definite al punto 4 dell'art. 6.
Alla individuazione delle aree da destinare ad interventi di regimazione idraulica per la messa in sicurezza delle aree così perimetrate.
7. Interventi di trasformazione del territorio agricolo e rurale
Limitatamente agli interventi o ai programmi di trasformazione del territorio agricolo forestale, gli strumenti di pianificazione e programmazione del territorio a verde dovranno acquisire, tramite apposite indagini idrologico - idrauliche, specifiche informazioni sulla pericolosità idraulica locale, in particolare sugli aspetti legati alle acque basse, alla loro regimazione ed al loro smaltimento, e confrontarsi sia con i dati scaturiti che con i risultati emersi dallo studio, in modo tale da verificare e soddisfare in dettaglio tutti gli aspetti di natura rurale e connessi con gli le componenti geologiche e geomorfologiche (erosione dei suoli, trasporto del carico solido, efficienza del reticolo idrografico, ecc,).
8. Prescrizioni per le aree con pericolosità idraulica irrilevante (P1)
Nelle aree a pericolosità idraulica irrilevante (PI1) non si attuano prescrizioni all'uso del territorio. Rimane l'indirizzo di inserire nello studio geologico di supporto ad ogni Strumento Urbanistico una serie di considerazioni idrauliche, idrografiche e idrologiche, se necessario, con cui si dimostri di aver affrontato anche le eventuali problematiche settoriali e locali legate alle acque superficiali che potrebbero incidere sullo sviluppo urbanistico delle zone.
9. Prescrizioni per le aree con pericolosità idraulica bassa (P2)
Nelle aree a pericolosità idraulica bassa (PI2) non si attuano prescrizioni specifiche all'uso del territorio. Rimane l'indirizzo di unire allo studio geologico di supporto ad ogni Strumento Urbanistico una serie di considerazioni idrauliche, idrografiche e idrologiche, con cui si dimostri di aver affrontato ogni problematica settoriale e locale legate all'elemento idraulico, idrografico e morfologico, che potrebbe incidere sullo sviluppo urbanistico della zona. I risultati degli studi dovranno costituire elemento di base per la classificazione della pericolosità idraulica degli interventi e dell'ammissibilità delle previsioni.
10. Prescrizioni per le aree con pericolosità idraulica media (P3)
Nelle aree a pericolosità idraulica media (PI3) si attuano le indicazioni espresse dal secondo capoverso del punto 4 dell'artr.80 del P.I.T. così come specificato: relativamente alle aree di classe di pericolosità idraulica deve essere allegato allo strumento urbanistico uno studio idrologico-idraulico di entità e approfondimento commisurato alle problematiche che fanno scaturire la pericolosità idraulica ed al tipo e complessità della previsione che si intende attuare o proporre, che illustri lo stato di efficienza e lo schema di funzionamento delle opere idrauliche ove presenti o che comunque definisca il grado di rischio. I risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la classificazione di fattibilità degli interventi e dall'entità delle previsioni e ove necessario indicare soluzioni progettuali tese a ridurre al minimo possibile il livello di rischio ed i danni agli interventi per episodi di esondazione o ristagno.
Di norma, nelle zone a pericolosità idraulica 3 non si prevedono limitazioni all'uso del territorio, purché le condizioni imposte dalle indagini idrauliche precedentemente citate per la fattibilità in condizioni di sicurezza ed in modo da non aggravare il rischio di alluvionamento per le zone adiacenti, non comportino un carico eccessivo per lo sviluppo urbanistico ed economico dell'area, né contraddicano od ostacolino l'attuale programmazione o realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica.
11. Prescrizioni per le aree con pericolosità idraulica elevata (P4)
Nelle aree a pericolosità idraulica elevata (PI4) si attuano le indicazioni espresse dal secondo capoverso del punto 5 dell'artr.80 del P.I.T. così come specificato: relativamente a queste aree a pericolosità elevata (PI4) deve essere allegato allo strumento urbanistico uno studio idrologico-idraulico che definisca attraverso i comprovati metodi dell'idrologia con precisione il livello di rischio relativo all'area nel suo complesso, i risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la classificazione di fattibilità degli interventi e dell'ammissibilità delle previsioni. Nel caso in cui dallo studio risulti che l'area interessata è soggetta a fenomeni di inondazione con tempi di ritorno compresi tra 0 e 20 anni, i nuovi strumenti urbanistici generali o loro varianti non dovranno consentire previsioni edificatorie salvo che per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili a condizione che per queste ultime si attuino tutte le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico a livelli compatibili con le caratteristiche dell'infrastruttura.
Nelle zone a pericolosità idraulica 4 gli interventi e le prescrizioni ammesse potranno essere di tipo e entità compatibile con il territorio e con il relativo sviluppo sostenibile, tale da non comportare eccessi di carico per quanto riguarda le opere di messa in sicurezza idraulica, né una snaturata trasformazione ambientale, urbanistica ed economica del territorio.
12. Alle aree indicate nelle Carte della Integrità Idraulica P04b e P04c come estratte dal Piano di Bacino del F. Arno di cui al D.P.C.M. 05/11/99, quelle estratte dal Piano Straordinario per l'Asseto Idrogeologico del F. Arno di cui alla D.C.I. 139/99 e quelle estratte dal Piano Stralcio per l'Asseto Idrogeologico del F. Reno di cui alla D.C.I. 1/02, sono associate le stesse Norme Tecniche di Attuazione di salvaguardia contenute negli stessi Piani di settore delle due Autorità di Bacino.
13. Disposizioni per la riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale:
- a) per l'intero territorio provinciale la realizzazione di nuovi edifici deve garantire il mantenimento di una superficie in percentuale immutata rispetto a quella stabilità da precedente normativa regionale (DCRT 12/00);
- b) spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale e meccanizzata devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque meteoriche. La prescrizione non si attua per motivi di sicurezza e per tutela storico-ambientale. Tra i motivi di sicurezza rientrano le esigenze statiche in relazione a carichi stradali gravosi ed in rapporto alle caratteristiche geotecniche dei terreni.
- c) il convogliamento delle acque piovane in corsi d'acqua superficiali e nella rete fognaria deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile a quote inferiori e salvo diritti di terzi.
Art. 17 L'integrità idrogeologica
1. La Carta della Integrità Idrogeologica (P05) deriva dalla elaborazione di informazioni raccolte a scala provinciale, nonché dalla consultazione e dalla lettura di documenti tecnico - ambientali e dei relativi quadri conoscitivi esistenti, vigenti o in corso di approvazione, tra cui il Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.); la Carta contiene una zonazione della "permeabilità intrinseca" elaborata per complessi e situazioni ideologiche, ovvero attribuendo un grado di permeabilità all'insieme di più tipi litologici omogenei sulla base di caratteristiche strutturali, tessiturali e composizionali.
Le indicazioni di cui al precedente comma 1 costituiscono le basi conoscitive per una zonazione di permeabilità più dettagliata che i Comuni, per il loro l'intero territorio, o i soggetti proponenti altri strumenti urbanistici, per i territori di loro competenza, dovranno sviluppare.
2. In riferimento alle situazioni idrogeologiche che possono essere desunte dai dati disponibili alla scala provinciale dal Quadro Conoscitivo, si definiscono le seguenti classi di permeabilità:
- - Permeabilità molto bassa (VI 1)
- - Permeabilità Bassa (VI 2)-Permeabilità Media (VI 3)
- - Permeabilità Elevata (VI 4)
3. Ciascuna delle precedenti classi di permeabilità è definita come segue:
- - Permeabilità molto bassa - VI 1: comprende le aree interessate dai tipi litologici del complesso caotico argillitico, la cui particolare natura strutturale e tessiturale preclude pressoché completamente sia la circolazione idrica sotterranea, sia la percolazione e l'infiltrazione dalla superficie, sia il contenimento di quantità significativa di acque di saturazione. A questa classe compete una vulnerabilità irrilevante.
- - Permeabilità Bassa - VI 2: comprende le aree interessate da associazioni lapidee a componente prevalentemente arenacea, marnosa, argillitica e siltitica con strutture stratificate; nonché da associazioni argillitiche e calcaree tettonizzate a struttura caotica e da associazioni vulcaniche massicce fratturate. La permeabilità associata a questa classe rimane legata ad uno stato fessurato pervasivo sia originario conla stratificazione, sia tardivo causato dalle le fasi tettoniche che i tipi litologici hanno subito, ma non continuo, né particolarmente diffuso nell'ammasso roccioso. A questa classe compete una Vulnerabilità bassa.
- - Permeabilità Media - VI 3: comprende le aree interessate da associazioni lapidee a componente prevalentemente calcarea e silicea stratificata oppure complessi vulcanici disomogenei; comprende inoltre le aree interessate da accumuli detritici colluviali o pluvio residuali e frane non omogenee e non granulari, da depositi di frana stabilizzati, da depositi alluvionali recenti ed antichi terrazzati e da terreni sabbio-argillosi di origine fluvio lacustre. A questa classe compete una Vulnerabilità media. Il tipo di permeabilità di questa classe è sia di tipo primario che secondario; in entrambi i casi assume valori significativi: la permeabilità per porosità deriva da depositi ed accumuli di grana medio grossolana mista, quella per fessurazione si riferisce a tipi litologici a comportamento prevalentemente rigido e fragile, per cui rispondono agli stress tettonici con fratture piuttosto che con deformazioni.
- - Permeabilità Elevata - VI 4: comprende le aree interessate da depositi di versante e di falda, dai corpi di frana, da strutture sedimentarie della conoide di Prato. Tutti questi depositi sciolti sono caratterizzati da una tessitura particolarmente grossolana e normalmente sono privi di matrice fine, per cui la porosità e la permeabilità primaria rimangono molto elevate. A questa classe compete una Vulnerabilità da elevata a molto elevata.
4. La zonazione della permeabilità dovrà essere elaborata nei successivi strumenti urbanistici con criteri di calcolo o numerici, scientificamente riconosciuti, oppure con il criterio della associazione per complessi e situazioni idrogeologiche. Quest'ultimo metodo si basa sulla valutazione qualitativa, riferita a ciascun litotipo ed associazioni di litotipi omogenee, che tengono conto della permeabilità dell'acquifero e della sua tipologia.
5. Prescrizioni per le classi di permeabilità elevata (VI 4) e permeabilità media (VI 3).
Nelle aree comprese nelle classi di permeabilità elevata e media (VI 4 - VI 3) gli strumenti di Pianificazione e di Programmazione delle trasformazioni del territorio rurale non dovranno prevedere impianti ed attività potenzialmente inquinanti, in particolare quelli per cui sono coinvolti scarichi, depositi, accumuli o stoccaggi direttamente contro terra di materie prime, prodotti, residui o reflui pericolosi per l'ambiente quali:Attività zootecniche industriali; Impianti di stoccaggio temporaneo o definitivo o di trattamento di rifiuti solidi urbani, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; Impianti ed attività industriali particolarmente pericolosi a causa di emissioni, scarichi, residui o materie prime inquinanti;
6. Prescrizioni per le classi di permeabilità bassa (VI 2).
Nelle zone comprese nella classe di permeabilità bassa (VI 2), l'ammissibiltà degli impianti e delle attività industriali connesse con un potenziale rischio di inquinamento è valutato nell'ambito degli Strumenti Urbanistici Generali o Attuativi sulla base di studi ed indagini ambientali e di impatto a largo raggio, fondati se necessario su campagne di rilevamento e di monitoraggio preventivo, del suolo, del sottosuolo e della risorsa idrica superficiale e sotterranea.
7. Prescrizioni particolari per le zone di ricarica della falda.
Le aree comprese nelle zone con permeabilità elevata (VI 4), media (VI 3) e, per i comprensori per i quali abbia un significato idrogeologico, anche bassa (VI 2 - es. aree litoidi con fatturazione, aree detritiche collinari e montane, aree calcaree, aree alluvionali di fondovalle) che abbiano il ruolo, per posizione geografica o per rapporto stratigrafico, di aree di ricarica della falda dovranno essere tutelate contro l'inquinamento con criteri particolarmente cautelativi dalla disciplina di attuazione degli Strumenti Urbanistici Generali.
Tali zone saranno identificate con il dettaglio necessario sulla base delle conoscenze specifiche acquisite a livello comunale o locale e cartografate nell'ambito degli studi geologici ed idrogeologici dei P.S. o di altri Strumenti di Pianificazione.
Su queste zone dovranno essere evitati non solo nuovi impianti ed attività indicate nel comma precedente, ma anche ogni altro punto o area a potenziale rischio di inquinamento e dovranno essere adeguati funzionalmente, potenziati se necessario e manutenuti nel miglior stato di efficienza gli impianti di depurazione ed i sistemi di collettamento dei reflui fognari.
La trasformazione del territorio urbano o rurale in zone di ricarica della falda è condizionata, in ogni settore di sviluppo urbanistico, alla salvaguardia della capacità di infiltrazione efficace del suolo e quindi al mantenimento della maggiore proporzione possibile di aree permeabili.
8. Indirizzi per le classi di permeabilità elevata (VI 4) e permeabilità media (VI 3).
In queste classi di permeabilità media ed elevata, gli Strumenti Urbanistici dovranno regolamentare con proprie disposizioni impostate al criterio della salvaguardia della risorsa sotterranea le attività estrattive, le attività di raccolta, stoccaggio temporaneo e smaltimento dei rifiuti, oltre a tenere sotto stretto controllo lo stato di efficienza, le condizioni di manutenzioni ed il grado di efficacia del comparto relativo alla depurazione e al collettamento dei rifiuti reflui fognari.
9. Indirizzi per la realizzazione di nuovi pozzi.
Ferma restando l'attuale procedura di acquisizione dell'autorizzazione o di comunicazione di R.A.S., la Provincia di Prato, nell'ambito delle funzioni di Ente con competenze amministrative e tecniche nel campo della risorsa idrica sotterranea delegate dagli ex Uffici Regionali del G.C., provvede con il proprio settore di gestione della risorsa idrica a costruire ed aggiornare l'archivio dei pozzi ed un bilancio idrogeologico, sulla base del quale modulare la propria attività autorizzativa per i pozzi. La Provincia potrà acquisire anche le informazioni disponibili presso i Comuni, gli Enti concessionari del servizio idrico pubblico, gli Ato e quanti altri possano partecipare alla redazione o all'aggiornamento del bilancio idrogeologico ed all'archivio del pozzi. I Comuni, nell'ambito dei propri P.S. e degli altri strumenti di pianificazione, verificheranno nel territorio che compete allo strumento la consistenza degli emungimenti esistenti, l'entità degli abbassamenti indotti della falda, l'assetto idrogeologico del sottosuolo e la possibilità di soddisfare ulteriori emungimenti. In questo senso, i Comuni provvederanno a disciplinare queste verifiche nei propri strumenti di pianificazione condizionandone o limitandone lo sviluppo.
Art. 18 La riproducibilità delle risorse naturali
1. La Provincia e i Comuni promuovono attivamente, ciascuno con riferimento alle proprie competenze, l'approfondimento e la pubblica disponibilità delle conoscenze relative allo stato delle diverse risorse naturali, nonché l'adozione di comportamenti precauzionali laddove non sia chiaro l'effetto delle trasformazioni proposte sulle risorse stesse.
PRESCRIZIONI
2. Il PTC, ai sensi di quanto previsto dalla LR 5/95, richiede ai diversi piani o programmi di settore provinciali, nonché ai PS e ai diversi strumenti urbanistici comunali, di verificare l'effetto delle proprie previsioni sullo stato delle diverse risorse naturali presenti sul territorio provinciale, al fine di garantire la riproducibilità delle stesse per le generazioni presenti e future.
3. Il riferimento per la verifica di cui sopra è costituito dai seguenti elementi del quadro conoscitivo: QC13 - Stato delle risorse naturali (QC13-a: Banca-dati ambientali; QC13-b: Schede descrittive degli ecomosaici), e dagli Allegati 4: Indicatori ambientali e 5. Schema di rete ecologica provinciale e linee d'azione per la sua attuazione alle presenti norme, e dalle eventuali rispettive integrazioni e aggiornamenti.
4. Le azioni provinciali e comunali di cui al comma 2 dovranno altresì garantire la congruità rispetto alle funzioni ambientali previste per le diverse parti del territorio provinciale dal Sistema territoriale funzionale "ambiente", di cui all'elaborato grafico di progetto P09 e all'art. 11 delle presenti norme.
Art. 19 La risorsa biodiversità
1. Per tutela della biodiversità si intende la tutela della flora, della fauna e degli habitat di interesse conservazionistico, , come conservazione della complessità delle popolazioni animali e vegetali e delle forme del paesaggio e degli equilibri ecologici funzionali alla riproduzione di un numero sufficientemente elevato di specie animali e vegetali autoctone . Oggetto di tutela sono pertanto non solo le singole specie presenti sul territorio, ma anche gli habitat necessari alla loro riproduzione e sopravvivenza.
2. Il PTC individua come ambiti prioritari di tutela della biodiversità le "aree di biodiversità primaria" di cui al Sistema territoriale funzionale "ambiente" (elaborato P09 e art. 11 delle presenti norme); nel medesimo sistema funzionale sono individuate le funzioni di tutela e ricostruzione della biodiversità che possono essere svolte dalle diverse parti del territorio provinciale, e i relativi indirizzi e prescrizioni. Concorre alla tutela della biodiversità l'attuazione delle norme relative alla tutela dell'integrità paesistica (artt. 29-32 delle presenti norme).
AZIONI
3. La Provincia promuove l'attuazione della rete ecologica europea natura2000, e la sua implementazione, in riferimento al quadro normativo istituzionale ed alle indicazioni di rete ecologica di cui all'Allegato 5 e relative tipologie di azione. A tale scopo, e nell'esercizio delle proprie competenze ai sensi della L.R. n. 56/00, provvede a:
- - dare attuazione ad un programma di studio e monitoraggio riferito agli habitat e specie di interesse conservazionistico;
- - approfondire le possibilità di implementazione della rete ecologica all'interno del territorio provinciale, con particolare riferimento agli ambiti prioritari di cui al comma 2, ed inoltre agli elementi individuati nell'Allegato 5, quali gangli secondari della rete ecologica;
- - contribuire con gli opportuni approfondimenti all'individuazione, di competenza regionale, delle forme del paesaggio della provincia di Prato la cui diversità possa comportarne la designazione quali GIR;
- - coordinare ed implementare il complesso delle forme di gestione degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico, dare continuità alle attività di gestione dei pSIC-SIR provinciali avviate in occasione del progetto Life-Natura Habio, anche tramite l'adozione di piani di gestione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 56/00.
Art. 20 La risorsa aria
1. Concorrono a tutelare la riproducibilità della risorsa aria le azioni di:
- - tutela della qualità dell'aria in senso stretto, ovvero il contenimento entro limiti accettabili dell'inquinamento atmosferico;
- - tutela dall'inquinamento acustico; -tutela dall'inquinamento luminoso; -tutela dai campi elettromagnetici; -tutela dai cambiamenti climatici.
PRESCRIZIONI
2. Relativamente alla tutela della qualità dell'aria:I Comuni, nei propri PS e negli altri strumenti urbanistici, nel redigere la relazione sugli effetti ambientali delle proprie previsioni ai sensi dell'art.32 LR 5/95, anche in riferimento all'Allegato 4 alle presenti NTA verificano in particolare che:
- - le diverse scelte localizzative sul territorio minimizzino l'incremento della mobilità di persone e merci e comunque non inducano livelli di inquinamento atmosferico superiori ai limiti di norma.
- - le aree interessate da nuove localizzazioni siano facilmente raggiungibili con il trasporto pubblico, le piste ciclabili e i percorsi pedonali;
- - le trasformazioni urbanistiche (cambiamento degli indici fondiari e delle destinazioni d'uso) delle aree già edificate non aumentino ulteriormente la concentrazione delle sorgenti di emissione (processi di combustione); -la dotazione di parcheggi pubblici, in particolare per i servizi e il commercio, sia sufficiente a non generare ulteriore traffico per la ricerca dei parcheggi.
3. Relativamente alla tutela dall'inquinamento acustico:
I Comuni, nei propri PS e negli altri strumenti urbanistici, nel redigere la relazione sugli effetti ambientali delle proprie previsioni ai sensi dell'art.32 LR 5/95, verificano in particolare che:
- - le zone residenziali siano protette da misure di mitigazione e dissuasione del traffico di attraversamento;
- - le zone destinate ad attività produttive, attività commerciali non di vicinato e attività ricreative non occasionali abbiano realizzato, prima dell'entrata in funzione, gli opportuni interventi di mitigazione acustica;
- - la classificazione acustica del territorio comunale recepisca gli obiettivi definiti dal Sistema funzionale ambiente di cui all'art.11 delle presenti norme per le diverse parti del territorio provinciale.
4. Relativamente alla tutela dalle emissioni luminose:
I Comuni, nei propri PS e negli altri strumenti urbanistici, nel redigere la relazione sugli effetti ambientali delle proprie previsioni ai sensi dell'art.32 LR 5/95, verificano che per nuovi impianti le tipologie, le densità e la potenza delle illuminazioni esterne ammesse siano tali da limitare gli effetti della maggiore pressione che ne deriva ed in particolare per gli elementi del sistema funzionale ambiente il disturbo per la fauna selvatica e per la vegetazione, da contenere l'impatto sul paesaggio.
5. Relativamente alla tutela dai campi elettromagnetici:
Le nuove linee elettriche, sia di alta che media tensione, dovranno essere realizzate, di norma, lungo le strade, le testate dei campi ecomunque in modo da recare il minor pregiudizio possibile sia ai luoghi di permanenza antropica che all'ambiente naturale. L'ANPILdella Calvana e l'intero territorio dell'STL Montalbano vengono individuati come ambiti da risanare al fine di ridurre l'impatto delle linee di alta tensione esistenti sull'ecosistema e sugli insediamenti antropici.
6. Relativamente alla tutela dai cambiamenti climatici:
I Comuni, nei propri PS e negli altri strumenti urbanistici, nel redigere la relazione sugli effetti ambientali delle proprie previsioni ai sensi dell'art.32 LR 5/95, verificano in particolare che le nuove edificazioni e urbanizzazioni previste non comportino un peggioramento del microclima locale, individuando le eventuali misure di compensazione e mitigazione necessarie a tal fine.
Art. 21 La risorsa acqua
1. L'acqua, oltre a costituire un veicolo per lo scambio di sostanze tra i vari ecosistemi, esercitare una fondamentale azione di modellamento del paesaggio e regolare il clima, rappresenta una risorsa naturale indispensabile sia per la vita umana che per quella animale e vegetale. Il PTC tutela quindi le condizioni che garantiscono la riproducibilità di questa risorsa per le generazioni attuali e future, nella sua duplice articolazione di acque sotterranee e acque superficiali.
La Provincia promuove i principi dell'equità e della solidarietà nell'uso e nella tutela delle risorse idriche presenti nel suo territorio, ed esercita le proprie competenze di gestione del demanio idrico ponendo cura a:
- - promuovere forme di controllo e monitoraggio pubblico del sistema di approvvigionamento idrico sul proprio territorio, dei relativi bilanci quantitativi, qualitativi e finanziari, e la divulgazione dei risultati;
- - promuovere la differenziazione delle fonti idriche e dei relativi livelli qualitativi in relazione alle diverse esigenze d'uso, prevenendo e riducendo (ove già in atto) l'uso improprio di risorse idriche pregiate (falde superficiali e profonde);
- - privilegiare i prelievi dai corpi idrici superficiali, garantendo il mantenimento di un deflusso minimo vitale rispetto alle diverse funzioni svolte dal corpo d'acqua;
- - migliorare la qualità ecologica delle acque superficiali;
- - promuovere gli obiettivi di tutela della risorsa idrica nelle diverse politiche settoriali dell'ente.
PRESCRIZIONI
2. Nella redazione dei PS i Comuni specificano, dettagliano e completano, con riferimento al territorio comunale, il bilancio delle disponibilità, dei prelievi e dei consumi idrici di cui al QC/13a e all'Allegato 4 alle presenti norme. A tal fine i Comuni provvederanno ad aggiornare ed integrare gli indicatori ambientali di cui all'Allegato 4, usandoli come riferimento per la valutazione delle conseguenze indotte dalle trasformazioni previste dal PS rispetto alle conseguenze che esse comportano sulla qualità e quantità della risorse idriche sotterranee e superficiali.
3. I Comuni, nei propri PS e negli altri strumenti urbanistici,forniscono indicazioni agli strumenti urbanistici gestionali ed attuativi affinché le previsioni di nuove edificazioni e urbanizzazioni siano accompagnate da azioni specifiche per la tutela della risorsa acqua e per il risparmio idrico, quali:
- - doppie reti di approvvigionamento idrico nelle nuove urbanizzazioni, e serbatoi per la raccolta delle acque meteoriche da immettervi per gli usi meno esigenti dal punto di vista qualitativo (irrigui, di sciacquone, antincendio ecc.);
- - impianti di fitodepurazione per gli insediamenti sparsi e i piccoli nuclei;
- - fasce di vegetazione arbustiva o ripariale a valle dei sistemi di scolo delle acque dai terreni agricoli, in grado di trattenere le sostanze chimiche e organiche veicolate dalle acque prima che queste raggiungano i corpi idrici;
- - localizzazioni specificamente attrezzate per le industrie idroesigenti, finalizzate al massimo riuso della risorsa idrica.
Art. 22 La risorsa suolo
1. Il suolo svolge sia un ruolo di carattere multifunzionale (produzione di biomassa, capacità di fissare il carbonio, ruolo di filtro e tampone) che quello di specifica matrice naturale connotata da specifici caratteri pedologici. Le azioni finalizzate a tutelare la riproducibilità della risorsa suolo sono quindi dirette a tutelare l'insieme di queste funzioni.
PRESCRIZIONI
2. I PS e gli altri strumenti urbanistici dei Comuni, dettagliano peri diversi sistemi territoriali che articolano il territorio comunale, il rapporto tra superfici urbanizzate e superfici naturali di cui all'Allegato 4 alle presenti NTA, valutando gli esiti delle proprie previsioni sul consumo complessivo di suolo. Nel caso in cui le previsioni di piano modifichino il rapporto esistente a favore delle superfici urbanizzate, un saldo non negativo per le funzioni svolte dai suoli naturali sarà garantito attraverso specifici interventi di compensazione.
Art. 23 L'integrità culturale
1. Il PTC individua nella cultura, nelle varie forme e modi attraverso cui essa si esprime, in relazione alle diverse comunità insediate, con specifico riferimento alle dotazioni territoriali di servizi culturali, il principale valore fondativo dell'identità territoriale della provincia.
2. Il PTC di conseguenza riconosce nella cultura la risorsa essenziale utile al rafforzamento e alla qualità delle relazioni sociali, alla crescita delle conoscenze, al riconoscimento dei valori territoriali e identitari della Provincia di Prato.
3
. Per questi motivi il PTC oltre a individuare specifiche azioni di tutela e valorizzazione delle risorse del patrimonio territoriale e delle specifiche identità locali della provincia (di cui agli elaborati: QC/11 "Sistema insediativo provinciale"; QC/12 "Schemi delle fasi di
territorializzazione"; QC/15 "Atlante del patrimonio"), persegue la loro integrazione attraverso la promozione di relazioni finalizzate a forme di sviluppo locale incentrate sulle risorse culturali e socio-economiche endogene (cfr. Art. 12 Il sistema territoriale funzionale "Fruizione integrata del patrimonio culturale ed ambientale" delle presenti norme).
4. Il PTC indica inoltre nell'insieme dei servizi, di cui al comma successivo, il supporto fondamentale per la gestione, divulgazione, rafforzamento e individuazione di azioni sinergiche di supporto alla pianificazione comunale e ai progetti che gli enti locali potranno individuare sul territorio: progetti specifici di valorizzazione delle risorse territoriali, progetti di opere pubbliche, piani di settore, ecc.
5. I servizi sono individuati alla Tav. QC/11-f "Principali servizi di livello urbano e territoriale" e precisamente:
- - sistema bibliotecario a rete;
- - sistema museale;
- - rete dei servizi culturali e sociali;
- - servizi scolastici;
- - associazionismo di tipo culturale, turistico ecc;
- - azienda promozione turismo;
- - centri di documentazione storico-etnografica;
- - centri di didattica ambientale;
- - manifestazioni legate agli usi ed ai costumi locali.
6. I PS dovranno valutare, con riferimento ai criteri individuati agli articoli seguenti, gli effetti della pianificazione comunale sulle risorse culturali e sulla loro messa a sistema.
7. Costituiscono specifico oggetto di tutela ai fini della valorizzazione identitaria del territorio "I documenti materiali della cultura" che comprendono, ai fini e per gli scopi del presente PTC, gli "Edifici e i manufatti di valore", "I centri antichi", "Le aree di interesse archeologico" e "La viabilità storica" di cui agli articoli seguenti e alla Tav. QC/11-c.
Art. 24 I documenti materiali della cultura
1. Il PTC riconosce nei documenti materiali della cultura l'insieme delle risorse patrimoniali, nelle quali più spiccatamente si fonda il concetto di "identità territoriale" e da cui discendono le tutele e le salvaguardie definite agli articoli seguenti.
2. Il PTC riconosce inoltre nei documenti materiali della cultura, il ruolo insostituibile di elementi di caratterizzazione e fondamento della memoria collettiva, qualsiasi intervento edilizio dovrà pertanto garantirne la sostanziale integrità e il mantenimento e la salvaguardia del luogo in cui sono collocati.
3. All'interno dei documenti materiali, il PTC riconosce i seguenti elementi:
- -gli edifici e i manufatti di valore;
- -i centri antichi;
- -le aree di interesse archeologico;
- -la viabilità storica.
4. Il PTC tutela, benché non inseriti negli elaborati di Quadro Conoscitivo "I parchi e i giardini storici".
5. Il PS verificano e specificano i "Documenti materiali della cultura" al fine di individuare specifici ambiti di tutela.
Art. 25 Gli edifici e i manufatti di valore
1. Il PTC, mediante l'assemblaggio delle ricerche e degli studi redatti da vari enti operanti sul territorio della provincia e di specifiche analisi opportunamente attivate nel corso della sua redazione, ha costituito l'archivio dei manufatti e degli edifici di valore presenti sul territorio provinciale, con l'obiettivo di ottenere un unico strumento di consultazione e archiviazione dei dati, implementabile e rinnovabile.
2. L'archivio così costituito, evidenziato nella tavola QC/11-c: I documenti materiali della cultura, diventa lo strumento necessario all'individuazione di azioni idonee per la valorizzazione dei manufatti e degli edifici di valore, indispensabile al riconoscimento dell'identità culturale del territorio, ad arricchirne l'offerta in termini di patrimonio territoriale e a renderne consapevoli le comunità locali.
3. Il PTC nell'avanzare criteri per la salvaguardia degli edifici e dei manufatti di valore, intende considerare gli edifici nel loro contesto territoriale e ambientale, includendo quindi, nelle azioni di tutela e valorizzazione, gli ambiti territoriali che concorrono a definire il rapporto tra edifici e territorio aperto.
4. I PS, ai fini della salvaguardia e valorizzazione degli edifici e manufatti di valore, in rapporto agli obiettivi espressi dal PTC, dovranno valutare, anche ai sensi dell'art. 32 LR 5/95, che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:
- - orientare le scelte verso azioni che coniughino il mantenimento, la riqualificazione, la valorizzazione e l'ottimizzazione della fruizione dei beni, prioritariamente attraverso politiche integrate di intervento ed azioni coordinate di gestione (cfr art. 12 "Il sistema territoriale funzionale "Fruizione integrata del patrimonio culturale ed ambientale" e la relativa Tav. P/10);
- - verificare nel dettaglio l'individuazione degli edifici e dei manufatti di valore e delle aree di pertinenza e influenza redigendo la schedatura di ogni manufatto;
- - inserire, negli elenchi già redatti dal PTC, ulteriori manufatti di interesse storico artistico, storico architettonico, storico testimoniale,utilizzando ulteriori e diversi strumenti di analisi e conoscenza (cartografie storiche, documentazione storica ed iconografica, schedatura dei manufatti);
- - definire una specifica disciplina degli edifici e dei manufatti di valore volta alla conservazione degli elementi di valore storico architettonico e storico artistico, all'eventuale ripristino degli elementi architettonici e decorativi alterati, ed alla tutela di tutti gli elementi di valore paesaggistico e ambientale come spazi scoperti direttamente relazionati al manufatto, arredi esterni, elementi vegetazionali;
- - redigere ricerche utili ad individuare i caratteri degli edifici e dei manufatti di valore, per definire in maniera corretta le categorie d'intervento e gli usi compatibili. In particolare per gli edifici produttivi di valore i Comuni provvedono ad individuare una specifica disciplina volta a garantire anche la conservazione delle opere idrauliche connesse agli impianti.
Art. 26 I centri antichi
1. Il PTC individua nei centri antichi la risorsa principale per il mantenimento del valore dell'identità culturale degli insediamenti e delle comunità locali e per l'incremento della fruizione turistica, culturale e ambientale, del territorio provinciale.
2. Sono considerati centri antichi gli insediamenti presenti nella cartografia IGM di primo impianto, le parti antiche delle città cresciute durante il primo trentennio del novecento e quelle formatesi anche in epoca recente, che rivestono particolare interesse storico, artistico e architettonico e caratterizzate da forte identità urbana. I centri antichi sono rappresentati negli elaborati del Quadro Conoscitivo, nelle tavole QC/11 e nella tavola di progetto P/07.
3. Il PTC considera centri antichi, oltre alle aree individuate con i criteri utilizzati nel punto precedente, anche l'insieme degli spazi scoperti, integrati agli edifici, composti da strade, percorsi pedonali, piazze, spazi destinati a verde pubblico, alberature lungo strada ed ogni altro elemento od arredo che concorra a definire l'identità, la forma e la funzionalità del centro antico.
4. I PS, ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei centri antichi, in rapporto agli obiettivi espressi agli art. 7, 8 e 9, dovranno valutare, anche ai sensi dell'art. 32 LR 5/95, che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:
- - verificare le perimetrazioni dei centri antichi e dei nuclei di antica formazione evidenziate nella Tavola P/07 e approfondire le analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio, con i criteri indicati al comma 3, avvalendosi di idonea documentazione storica e iconografica utile ad estendere gli studi e le ricerche attivate e redatte dal PTC;
- - individuare una specifica disciplina volta a garantire la conservazione, la salvaguardia dei caratteri peculiari degli edifici e degli spazi aperti e, dove necessario, il ripristino o la ricostituzione degli elementi alterati o incongrui;
- - prevedere, ove ne emerga la necessità, all'interno degli strumenti urbanistici comunali specifici elaborati (guide, manuali) che indichino materiali, tecniche e tecnologie idonee per l'intervento sugli edifici e gli spazi aperti pubblici;
- - individuare criteri da adottare nel caso di recupero e riuso degli edifici, in particolar modo verso la corretta individuazione delle attività eventualmente da insediare; - l'individuazione di elementi di valutazione e verifica per l'attuazione dei progetti attuativi sul patrimonio storico.
5. I PS, al fine di orientare e calibrare le scelte urbanistiche e al fine di costruire gli elementi necessari per redigere le attività di valutazione, faranno riferimento ai seguenti indirizzi:
- - l'individuazione di metodiche di lavoro utili ai necessari approfondimenti analitici, anche attraverso l'attivazione di rilievi diretti, da redigere su idonea cartografia, che indichino la consistenza, la qualità, i materiali degli edifici, dei manufatti in genere e degli spazi aperti ricadenti all'interno del perimetro che identifica il centro antico;
- - l'orientamento delle scelte urbanistiche verso il consolidamento del ruolo e dell'identità culturale dei centri antichi in relazione alla tutela dell'immagine architettonica e urbana connessa alla conservazione degli edifici di antica formazione, anche attraverso:
- - il recupero degli edifici esistenti indirizzando gli interventi prioritariamente verso il recupero delle qualità preesistenti oltreché delle quantità;
- - la valorizzazione degli insediamenti mediante l'equilibrio fra i vari tipi di attività al fine di salvaguardare e accrescere la complessità dell'ambiente urbano, colto nell'insieme delle sue specifiche componenti economiche, sociali e culturali;
- - il recupero e la valorizzazione degli spazi aperti pubblici afferenti ai centri antichi mantenendone il rapporto con gli edifici, le forme, le dimensioni e i materiali.
Art. 27 Le aree di interesse archeologico
1. Il PTC persegue la tutela dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi della legislazione vigente, sia delle aree limitrofe che potrebbero essere interessate da ulteriori ritrovamenti o comunque ritenute strategiche alla valorizzazione dei beni stessi.
2. Il Bene Archeologico per sua natura è di proprietà dello Stato fin dal momento della sua scoperta ed entra a far parte del Demanio Statale (art. 822 CC); pertanto la sua tutela fa necessariamente capo agli Organi Statali (Soprintendenza per i Beni Archeologici), che, anche in collaborazione con le Amministrazioni Locali, possono decidere in merito alla utilizzazione e destinazione dei Beni stessi.
3. Il PTC individua nella Tavola QC/11-c "I documenti materiali della cultura" le aree di cui al precedente comma.
4. Le aree di cui al secondo comma possono essere incluse in parchi regionali, provinciali o comunali, volti alla tutela e valorizzazione sia dei singoli beni che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori presenti, ed alla fruizione pubblica di tali beni e valori.
5. Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione delle aree archeologiche e i conseguenti interventi funzionali allo studio,all'osservazione e alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da piani o progetti pubblici esecutivi, formati dagli Enti competenti, previa consultazione con la competente Soprintendenza Archeologica. Tali piani o progetti possono prevedere la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione dei beni e dei valori tutelati, nonché di servizio alla fruizione quali posti di ristoro, percorsi e spazi per la sosta. I piani e i progetti possono motivatamente variare la delimitazione delle aree individuate nella tavole QC/11 - c.
6. La Provincia contribuisce all'approfondimento delle conoscenze attraverso la formazione della "Carta Archeologica della provincia di Prato" in accordo e con la collaborazione della Soprintendenza dei Beni Archeologici della Toscana.
7. I PS, ai fini della salvaguardia e valorizzazione delle aree di interesse archeologico, in rapporto agli obiettivi espressi agli art. 7, 8 e 9, dovranno valutare, che le scelte progettuali individuate soddisfino i seguenti criteri:
- - verifica delle aree di cui ai precedenti commi e individuazione di altre aree di potenziale interesse archeologico presenti e ad assoggettare i siti alle disposizioni del presente articolo, ferma restando la possibilità di ogni opportuna articolazione e specificazione;
- - nelle aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologici valgono le disposizioni della vigente normativa, e le misure di salvaguardia concordate con la competente Soprintendenza archeologica;
- - nel caso in cui le prospezioni e i saggi di scavo, nonché gli eventuali ritrovamenti di materiali archeologici, comportino l'ampliamento delle aree già individuate, la disciplina esplicitata nel presente articolo si intende applicata anche a quelle porzioni.
8. I PS, al fine di orientare e calibrare le scelte urbanistiche e al fine di costruire gli elementi necessari per redigere le attività di valutazione, faranno riferimento ai seguenti indirizzi:
- - i beni e complessi archeologici dovranno essere inclusi in parchi volti alla tutela e alla valorizzazione sia dei singoli beni che del relativo sistema di relazioni, con i quartieri residenziali, con i parchi urbani, con i servizi culturali, ricreativi, scolastici, con le parti aperte del territorio;
- - le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni e complessi archeologici, nonché gli interventi funzionali allo studio,all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, possono essere definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli enti competenti d'intesa con la competente Soprintendenza. Tali piani o progetti possono prevedere, oltre alle attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, alle condizioni e nei limiti eventualmente derivati da altre disposizioni, la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio a tali attività, quali osservazione delle presenze archeologiche, punti ristoro, spazi di sosta, infrastrutture tecniche di difesa del suolo ed impianti tecnici di modesta entità.
Art. 28 La viabilità storica
1. Il P.T.C. individua nella tavola QC/11-a "Sistema insediativo e infrastrutturale di lunga durata"; QC/11-b "Fasi della crescita edilizia" eQC/11-c "I documenti materiali della cultura" la viabilità d'interesse storico, rilevata nelle linee essenziali dalla cartografia I.G.M. di primo impianto, in quanto elemento che ha strutturato il territorio ed ha contribuito a determinare la formazione e lo sviluppo del sistema insediativo storico.
2. I PS, ai fini della salvaguardia e valorizzazione della viabilità storica, in rapporto agli obiettivi espressi agli art. 7, 8 e 9, dovranno:
- - integrare la viabilità storica, indicata dal P.T.C. e le opere stradali di valore storico testimoniale; -promuovere la conservazione delle caratteristiche della viabilità di impianto storico, soprattutto nella sua relazione fisica e funzionale con gli insediamenti urbani;
- - favorire la tutela e la valenza paesaggistica della viabilità minore, anche di tipo rurale, nei contesti di particolare pregio ambientale; -la salvaguardia delle opere d'arte stradale e gli elementi di valore storico testimoniale comunque connessi alla rete viaria storica;
- - valorizzare tracciati storici e delle opere e manufatti pertinenziali.
Art. 29 Raccordo tra la disciplina del DL 490/99 e l'integrità paesistica del territorio dettata dal PTC
1. Le finalità di tutela e conservazione dei beni soggetti a tutela ai sensi dell'art. 139 del DL 490/99 e dei beni tutelati dall'art. 146 del medesimo DL, e presenti nel territorio della provincia di Prato, sono fatte proprie integralmente dal PTC. Gli articoli delle presenti norme (dall'art. 29 all'art. 33) riguardanti l'integrità paesistica, costituiscono adempimento di quanto prescritto ai commi 1 e 2 dell'art. 149 del DL 490/99 unitamente al seguente comma.
PRESCRIZIONI
2. I PS dei comuni specificano la normativa d'uso e di valorizzazione dell'integrità paesistica di cui al comma 1, in particolare negli ambiti territoriali includenti i beni ambientali indicati all'art. 146 del DL 490/99.
Art. 30 L'integrità paesistica: norme riferite all'intero territorio provinciale
1. Le norme relative all'integrità paesistica esplicitano la valenza di Piano paesistico del PTC (DCR 296/88, L 431/85, LR 5/95 e D.lgs.112/98).
2. L'integrità paesistica del territorio è data dal rapporto tra beni puntuali (documenti materiali della cultura, biotopi, geotopi, sistemazioni agrarie storiche) e contesto d'insieme nel quale essi sono collocati. Oggetto specifico della tutela, nelle trasformazioni che interessano il territorio e le sue parti, è quindi non tanto il singolo elemento quanto la relazione tra i numerosi elementi che compongono il paesaggio e la sua percezione d'insieme.
3. Le norme sono così organizzate:
- a) prescrizioni riferite all'intero territorio provinciale;
- b) indirizzi riferiti a ciascuna Unità di paesaggio, quali sotto articolazioni degli STL.
Le prescrizioni ed i criteri valutativi ai sensi dell'art. 32 LR 5/95 degli effetti delle diverse previsioni riferiti all'intero territorio provinciale sono contenute nel presente articolo; gli indirizzi -relativi alle singole unità di paesaggio, sono contenuti negli articoli 31-33.
4
. Le Unità di paesaggio, per la cui metodologia di individuazione e per la descrizione interpretativa di ciascuna unità si rimanda all'elaborato QC/14, sono unità territoriali la cui identità paesistica è data dalle relazioni complesse fra elementi naturali e antropici: morfologia, uso del suolo, identità storica e culturale, caratteri e tipi ambientali e insediativi. Le Unità di paesaggio sono perimetrate sia nell'elaborato P01 che nell'elaborato grafico di riferimento per l'applicazione delle presenti norme, costituito dalla tavola P06.
PRESCRIZIONI
5. I Piani strutturali e gli strumenti urbanistici in generale fanno riferimento alle unità di paesaggio e alle norme ad esse relative (artt. 3133 delle presenti NTA) per specificarle, proponendo eventuali precisazioni o ulteriori integrazioni delle unità di paesaggio e dei rispettivi elementi di valore individuate dal PTC negli elaborati QC/14, P/01 e P/06, sulla base di studi di maggior dettaglio condotti ad una scala non inferiore a 1:10.000.
6. La Provincia, nelle verifiche di conformità degli effetti territoriali dei piani o programmi di settore provinciali, e nel parere di conformità dei PS e dei PMAA al PTC (art.25 LR 5/95 e art. 4 della LR 64/95), esplicita ai sensi dell'art.32 della LR 5/95 la valutazione degli effetti sull'integrità paesistica del territorio interessato.
7. Con riferimento all'elaborato P06, gli strumenti di pianificazione del territorio:
- - individuano le necessarie azioni di mantenimento dei fattori che definiscono la eccezionalità di coni visuali di particolare rilevanza, anche in riferimento a quelli individuati;
- - individuano e classificano i crinali e i controcrinali in relazione alle caratteristiche paesaggistiche, morfologiche e vegetazionali e al sistema insediativo di lunga durata; sulla base di questi elementi definiscono adeguate norme di salvaguardia e tutela, tali da garantire le visuali panoramiche sul contesto naturale e sul sistema insediativo storico.
- - individuano e definiscono adeguate norme di tutela per le alberature, i filari e gli elementi vegetali principali del paesaggio rurale e degli spazi aperti urbani;
- - verificano e integrano i "percorsi di interesse panoramico" individuati, prevedendone adeguate norme di salvaguardia e tutela; -dettano specifiche norme per la conservazione e la tutela delle aree a castagneto da frutto;
- - disciplinano la conservazione e valorizzazione dei manufatti e degli impianti agrari storici ancora presenti, del reticolo idrografico di superficie e dei relativi elementi vegetali (siepi, vegetazione igrofila), degli eventuali percorsi rurali preesistenti nelle "aree verdi urbane", ed in generale dei caratteri qualificanti la trama agraria di pianura;
- -assoggettano ad apposita disciplina le zone agricole intercluse, le aree destinate a verde pubblico e gli di spazi aperti con significative presenze di naturalità, come filtro tra territorio rurale e territorio urbano;
- - assoggettano ad apposita disciplina d'uso i diversi "biotopi di particolare valenza paesistica" , in riferimento alla tutela ed alla conservazione dei valori paesaggistici naturalistici e storico-testimoniali ivi presenti;
- - assoggettano ad apposita disciplina d'uso i "geotopi di particolare valenza paesistica", , in riferimento alla tutela ed alla conservazione dei valori paesaggistici naturalistici e storico-testimoniali ivi presenti;
- - individuano adeguate forme di tutela per le aree a "sistemazioni agrarie collinari di particolare valore", con particolare riferimento ai manufatti di sistemazione storica del terreno, agraria ed idraulica presenti, nonché alle forme di coltivazione di particolare valore storico testimoniale, ed inoltre all'inserimento paesistico di nuove edificazioni, recuperi edilizi, infrastrutturazioni, nuove sistemazioni agrarie;;
CRITERI VALUTATIVI
Gli strumenti di pianificazione del territorio, nell'orientare le scelte urbanistiche e costruire gli elementi necessari alle attività di valutazione, anche ai sensi dell'art.32 della LR 5/95, faranno riferimento ai seguenti criteri:
- - integrare azioni finalizzate alla riproduzione del paesaggio nelle diverse politiche di attuazione del PTC;
- - definire regole tipo-morfologiche (anche riferite a materiali, colori e collocazioni) per le nuove edificazioni urbane e rurali, le trasformazioni e le addizioni agli edifici esistenti, gli annessi agricoli, approfondendo il contesto in cui il nuovo intervento si inserisce, inconsiderazione dei caratteri specifici dell'unità di paesaggio descritti all'elaborato QC/14;
- - assicurare uno specifico trattamento progettuale ai margini delle aree urbanizzate, in quanto fronti visibili dal territorio aperto;
- - assicurare nelle forme più opportune, la percorribilità pedonale e/o ciclabile dei percorsi urbani, rurali e forestali storicamente consolidati, nonché la continuità delle aree di collegamento ecologico di cui all'elaborato P09 e della sentieristica di cui all'elaborato P10, con particolare riferimento all'introduzione di eventuali recinzioni;
- - censimento delle testimonianze della configurazione territoriale storica (edicole, tabernacoli, portali di ingresso ai fondi agricoli, fontane, mura di cinta e di sostegno, lastricati in cotto o pietra, e gli elementi vegetali quali cipressi di confine dei fondi, siepi di divisione tra i campi, filari alberati, alberi di grande dimensione);
- - tutela della configurazione territoriale dei sistemi delle ville-fattoria e delle relative coloniche, e dei relativi elementi di valore paesaggistico e ambientale (oltre agli edifici e alle sistemazioni esterne, tessuti agrari e alternanza boschi-coltivi, collegamenti interpoderali, rete idrografica minore e relativa vegetazione ripariale);
- - localizzazione degli impianti a rete in modo da recare il minor pregiudizio possibile alla conservazione dell'ambiente naturale e del paesaggio nel suo complesso, con particolare riferimento ai nuovi tracciati delle linee aeree per gli elettrodotti, alla revisione di quelle esistenti, nonché all'installazione di impianti puntuali di telecomunicazione;
- - salvaguardia dei contesti paesistici, in riferimento all'installazione dei pannelli solari/fotovoltaici;
- - utilizzo esclusivo di specie autoctone o di specie, quali i cipressi, considerate ormai parte integrante del paesaggio locale per gli interventi di piantumazione, sia in aree urbane che rurali;
- - previsione, nell'ambito dei Programmi di miglioramento agricolo ambientale, di specifica valutazione riferita agli esiti delle trasformazioni proposte sui manufatti e sulle sistemazioni agrarie tradizionali.
Art. 31 Norme paesistiche riferite all'STL e alle singole unità di paesaggio della Val di Bisenzio e Monteferrato
1. Il paesaggio del Sistema Territoriale Locale Val di Bisenzio e Monteferrato è caratterizzato da:
- la trama del paesaggio agricolo-forestale storico, composta da boschi cedui e prati-pascoli alle quote più elevate e in generale nelle aree di crinale, da castagneti da frutto nei terreni più profondi in prossimità degli insediamenti antropici di alta collina e montagna, da coltivi a olivo e seminativo su terrazzi e ciglioni nelle aree a minor pendenza, migliore esposizione e con presenze significative di calcari argillosi o detriti di versante;
- un fondo valle fluviale maggiore (Bisenzio) qualificato dalle relazioni di accessibilità visuale e funzionale tra i principali manufatti di governo e scambio (badie, mercatali, dogane, ville-fattoria, successivamente opifici caratterizzati da cicli produttivi a umido e relativi villaggi operai) e il sistema fluviale;
- dei fondo valle minori (torrenti Limentra, Carigiola, Setta, Agna e Bagnolo) connotati dalla presenza storica dei soli manufatti e insediamenti aventi un rapporto di stretta funzionalità con i corsi d'acqua (mulini e relative abitazioni), e da un'abbondante disponibilità della risorsa idrica (testimoniata in particolare dai toponimi degli insediamenti lungo il torrente Limentra);
- un sistema insediativo di mezza-costa articolato in villaggi, borghi, case da signore ed edifici rurali sparsi, cui si aggiungono nella media e bassa Val di Bisenzio e nel Monteferrato numerose ville-fattoria e relative coloniche, caratterizzato da un rapporto di stretta continuità visuale e funzionale con le aree agricole e forestali.
2. INDIRIZZI riferiti a singole Unità di Paesaggio
Il Sistema Territoriale Locale "Val di Bisenzio e Monteferrato" si articola nelle seguenti unità di paesaggio:
- UP n. 1 Le faggete della Limentra
- UP n. 2 L'Alta Val Carigiola
- UP n. 3 La conca e gli alpeggi di Montepiano
- UP n. 4 Gli insediamenti della linea gotica
- UP n. 5 La rete insediativa policentrica del feudo di Vernio
- UP n. 6 L'Acquerino-Cantagallo, monte sacro delle fonti
- UP n. 7 Monte Javello e i crinali boscati a settentrione
- UP n. 8 I villaggi dei castagni
- UP n. 9 L'ambito fluviale del Bisenzio
- UP n.10 Le terre di transito e confine
- UP n.11 La collina coltivata di Vaiano
- UP n.12 I monti della Calvana
- UP n.13 Il sistema delle ville-fattoria di Montemurlo
- UP n.14 Il monte dei tre poggi: Ferrato, Mezzano, Piccioli
- UP n.15 Figline e i suoi insediamenti rurali
I piani settoriali provinciali, i piani strutturali comunali, i regolamenti delle aree protette, il piano di sviluppo socio-economico della Comunità Montana devono contenere un'apposita relazione di valutazione degli effetti sul paesaggio delle rispettive previsioni, anche ai sensi dell'art.32 della LR 5/95, con riferimento alle prescrizioni ed agli indirizzi generali di cui all'art.30, alle precedenti prescrizioni di STL, e ai criteri di seguito elencati per ogni unità di paesaggio.
A tale scopo la Provincia promuove un opportuno coordinamento dei Comuni per la costituzione di manuali e linee guida per la definizione di tipi urbanistici, edilizi, materiali e colori , da applicare alle nuove urbanizzazioni ed alle trasformazioni, recuperi e riqualificazioni degli insediamenti esistenti.
UP n. 1, Le faggete del Limentra
- - la conservazione del profilo dell'antico borgo di Fossato e del contesto paesistico in cui esso è inserito;
- - modalità di sistemazione delle strade (guard-rail, modalità di consolidamento dei terreni, eventuali banchine laterali e strutture di servizio), di manutenzione dei boschi contermini, di mantenimento della vegetazione ripariale e del corso naturale del torrente Limentra, di disciplina degli interventi edilizi nei borghi, atte alla valorizzazione del paesaggio percepibile dai percorsi panoramici individuati nella tavola P06; il coordinamento con gli strumenti urbanistici dei contermini Comuni in Provincia di Pistoia.
UP n. 2, L'Alta Val Carigiola
- - modalità di manutenzione della vegetazione lungo i percorsi panoramici individuati dalla tavola P06 che garantiscano la fruizione visiva delle formazioni a biancane dell'alta valle;
- - modalità di sistemazione delle strade (guard-rail, modalità di consolidamento dei terreni, eventuali banchine laterali e strutture di servizio) coerenti con il mantenimento dell'interesse naturalistico dell'area.
UP n. 3, La conca e gli alpeggi di Montepiano
- - la salvaguardia del contesto paesistico dei nuclei storici di La Badia, Montepiano e Risubbiani;
- - il mantenimento della visuale panoramica sui profili montani dalla conca di Montepiano, anche laddove siano previsti nuovi interventi;
- - il mantenimento del carattere naturale dell'ambito fluviale del Setta e dei suoi due principali affluenti, evitandone occlusioni e artificializzazioni;
- - la riproduzione dei caratteri della figura territoriale dell'unità di paesaggio descritta nel QC14, condizionando a tal fine le nuove edificazioni e interventi infrastrutturali.
UP n. 4, Gli insediamenti della linea gotica
- - la salvaguardia del carattere originario di Gavigno quale insediamento di alpeggi, e la riproduzione dei caratteri urbanistici e morfotipologici dei nuclei consolidati di Cantagallo, Castello, Trebbio, Luicciana, Campagnana, La Villa e degli altri insediamenti storici sparsi.
UP n. 5, La rete insediativa policentrica del feudo di Vernio
- - la conferma della struttura policentrica di lunga durata, e la tutela della riconoscibilità dei centri e nuclei storici, anche attraverso una disciplina delle addizioni che garantisca la riproduzione delle collocazioni geomorfologiche, dei tipi edilizi e quadri rurali d'insieme;
- - la salvaguardia dei varchi ancora esistenti tra i diversi agglomerati insediativi, e dei coni visuali che mettono in relazione i diversi centri fra loro, con priorità per il cono individuato alla tavola P06;
- - la rilocalizzazione dei volumi incongrui, in particolar modo di quelli che alterano il profilo dei centri e nuclei storici, e del territorio rurale ad essi prossimo.
UP n.6, L'Acquerino-Cantagallo, monte sacro delle fonti
- - la manutenzione e il ripristino delle cascine e degli altri fabbricati rurali esistenti con materiali e tipi architettonici storicamente consolidati;
- - la conservazione delle alberature lungo il viale che dalla località Molino alla Sega conduce a Luogomano; -la manutenzione del territorio rurale interno alle aree coperte da boschi, anche salvaguardandone la funzione di pascolo;
- - salvaguardare la valenza paesistica dei boschi nelle aree contermini ai percorsi di accesso alla Riserva e fruizione della stessa.
UP n.7, Monte Javello e i crinali boscati a settentrione;
- - la conservazione e la valorizzazione del biotopo a uliceto sotto Pian dei Massi e dei faggi secolari di Javello;
- - la valorizzazione come memoria storica e opportunità fruitiva delle testimonianze ancora presenti di tradizionali usi forestali.
UP n. 8, I villaggi dei castagni
- - il censimento e la tutela dei manufatti storici di sistemazione del terreno, con particolare riferimento a quelli in località Gricigliana;
- - la salvaguardia dei caratteri urbanistici consolidati di Migliana, e del contesto paesistico rurale in cui è inserita;
- - il contenimento dell'ulteriore espansione delle aree edificate di Schignano, e l'individuazione di possibili interventi di mitigazione paesistica per le aree già edificate.
UP n. 9, L'ambito fluviale del Bisenzio
- - l'esclusione di nuove costruzioni, così come di opere anche pubbliche, che impediscano la fruizione paesistica del fiume o vi inseriscano elementi di degrado;
- - la verifica della possibilità, per le aree prossime al corso d'acqua, di mettere in atto interventi perequativi atti a trasferire i volumi edificati non storicamente consolidati, o previsti ma non ancora edificati, in altra area;
- - il condizionamento, nell'autorizzare cambiamenti delle destinazioni d'uso o interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti non storicamente consolidati, a garantire la liberazione di una fascia prossima al fiume che vi consenta l'accesso visuale, pedonale e ciclabile, di larghezza sufficiente a soddisfare la qualità di queste funzioni;
- - la riqualificazione, dal punto di vista della qualità edilizia, urbanistica e paesistica;
- - la previsione di eventuali nuovi annessi agricoli soltanto in contiguità ai complessi rurali esistenti e secondo forme consolidate della cultura edilizia locale.
UP n.10, Le terre di transito e confine
- - la tutela del contesto paesistico che circonda la rocca di Cerbaia, e della sua visuale dalla SS325, con riferimento alle sistemazioni storicamente documentate;
- - la salvaguardia del nucleo di Cambiaticcio, con le sistemazioni agrarie di pregio e la cipresseta ad esso prossime, come insieme di valore paesistico.
UP n.11, La collina coltivata di Vaiano
- - il coordinamento della disciplina, urbana e rurale, per l'intera unità di paesaggio, in sinistra e destra Bisenzio;
- - la salvaguardia del sistema dei nuclei storici e delle sistemazioni agrarie di pertinenza da ulteriori compromissioni, evitando in particolare l'introduzione di tipologie non coerenti con il contesto e la realizzazione di saldature urbane tra i diversi nuclei;
- - la previsione di azioni di manutenzione e di ripristino per i sistemi di microregimazione idraulica di collina;
- - l'arresto della espansione urbana dal fondovalle verso le aree collinari;
- - la tutela dei percorsi panoramici individuati alla tavola P06, evitando in particolar modo nella parte più alta della collina la localizzazione di funzioni che ne comportino una compromissione;
- - l'individuazione di modalità di riduzione dell'impatto paesistico per gli elettrodotti che attraversano la collina e l'adiacente pSIC-SIR, coordinandosi con Provincia e Regione per proporle all'ente gestore.
UP n.12, I monti della Calvana
- - l'individuazione delle forme di disciplina silvo-pastorale più adatte a garantire la conservazione delle praterie sommitali della Calvana in riferimento alle forme di gestione già avviate nell'ambito del progetto Life-Natura "Habio";
- - la messa a punto di opportune forme di coordinamento trai soggetti competenti per la riduzione dell'impatto paesistico per i numerosi elettrodotti e antenne di radiotrasmissione che insistono sull'area;
- - la valutazione delle possibilità di ripristino del tracciato storico, oggi interrotto, per la strada panoramica individuata alla tavola P06.
UP n.13, Il sistema delle ville-fattoria di Montemurlo
- - l'approfondimento conoscitivo e la previsione di specifiche misure di tutela per i punti di fuga e le misure prospettiche ancora in essere nel sistema rocca-ville-edifici rurali;
- - la limitazione delle nuove recinzioni all'impiego di materiali vivi.
UP n.14, Il monte dei tre poggi: Ferrato, Mezzano, Piccioli
- - la tutela delle forme storicamente consolidate delle sistemazioni agrarie, degli insediamenti storici pedecollinari e delle relative aree rurali di pertinenza; -il recupero paesistico e fruitivo delle cave storiche di Figline.
UP n.15, Figline e i suoi insediamenti rurali
- - la riqualificazione dell'immagine d'insieme dell'impianto urbano storicamente consolidato di Figline, oggi compromessa da addizioni edilizie incongrue per disposizione dei volumi e tipi edilizi;
- -la riproduzione del sistema di elevato pregio paesistico degli insediamenti storici circondati da oliveti e seminativi, e delle cipressete e leccete.
Art. 32 Norme paesistiche riferite all'STL e alle singole unità di paesaggio della Piana
1. Il paesaggio del Sistema Territoriale Locale della Piana è caratterizzato da:
- Il paesaggio urbano storico della città di Prato, Montemurlo e il sistema policentrico delle frazioni; il paesaggio della città fabbrica, dei macrolotti delle recenti periferie residenziali e industriali;
- il sistema di persistenze della piana rurale, luogo di ricca produzione agricola e di "bello sguardo" dalle ville pedecollinari: Cascine di tavola e le relative pertinenze, e in generale gli ambiti territoriali residui dove è ancora leggibile il rapporto tra edifici rurali, rete idrografica minore e strade che ne seguono il disegno, filari alberati, vegetazione ripariale, aree forestate;
- la proporzione e la riconoscibilità delle diverse frazioni, generalmente nate come insediamenti compatti, lineari o cruciformi, intorno a un incrocio di strade o lungo gli assi della centuriazione, separate una dall'altra da ampie porzioni di territorio agricolo;
- la connessione visuale e funzionale Nord-Sud, data dal sistema idrografico naturale (fiume Bisenzio e torrenti della piana) e artificiale (gore), dalle strade storiche, dagli spazi aperti residuali che presentano caratteri di continuità.
2. INDIRIZZI riferiti a singole Unità di Paesaggio
Il Sistema Territoriale Locale "Piana" si articola nelle seguenti unità di paesaggio:
- UP n.16 La piana di Montemurlo
- UP n.17 La città compatta di Prato
- UP n.18 Il Bisenzio urbano
- UP n.19 La città compatta di Prato (oltre Bisenzio)
- UP n.20 La corona delle frazioni verdi
- UP n.21 La piana agricola
- UP n.22 I torrenti della Piana
- UP n.23 L'insediamento mediceo sull'Ombrone: la villa e le cascine
I piani settoriali provinciali e i piani strutturali comunali, devono contenere un'apposita relazione di valutazione degli effetti sul paesaggio delle rispettive previsioni, anche ai sensi dell'art.32 della LR 5/95, con riferimento alle prescrizioni e agli indirizzi generali di cui all'art.30, alle precedenti prescrizioni di STL, e ai criteri di seguito elencati per ogni unità di paesaggio.
UP n.16, La piana di Montemurlo
- - la salvaguardia come spazi aperti delle aree di residua continuità tra territorio rurale della pianura e della prima collina; il mantenimento della continuità visuale e fruitiva nel caso in cui si renda necessaria la localizzazione di interventi di interesse pubblico;
- - un disegno di riqualificazione urbanistica unitario per gli attuali fronti del macrolotto verso il territorio rurale, da attuarsi anche in modo incrementale, subordinando le autorizzazioni all'intervento edilizio o urbanistico diretto al suo recepimento.
UP n.17, La città compatta di Prato
- - la salvaguardia della riconoscibilità dell'impianto urbanistico di lunga durata, prevedendo il mantenimento o ripristino dei fronti stradali delle principali vie di collegamento fra centro antico e territorio esterno alle mura, nonché dei fronti stradali della città fabbrica e dei prospetti degli opifici che ne qualificano l'immagine;
- - la riqualificazione anche paesistica della sede stradale e delle aree di pertinenza della cosiddetta "declassata", per le nuove funzioni di asse di servizio e interscambio urbano.
UP n. 18, Il Bisenzio urbano
- - il miglioramento dei caratteri fortemente artificiali con interventi di rinaturazione dei percorsi pedonali e ciclabili lungo le sponde del fiume.
UP n.19, La città compatta di Prato (oltre Bisenzio)
- - il ripristino della percezione visuale del sistema delle ville storiche e dei coltivi terrazzati pedecollinari.
UP n.20, La corona delle frazioni verdi
- - la continuità della connessione fra gli spazi aperti non costruiti, urbani e rurali, e il territorio rurale esterno;
- - la priorità, per il territorio rurale residuo, delle funzioni agricole compatibili e di servizio all'insediamento urbano, e funzioni didattiche, coltivazioni che consentano di mantenere o ripristinare il sistema della regimazione idraulica minore e della relativa vegetazione ripariale;
- - la salvaguardia della riconoscibilità dell'impianto urbanistico di lunga durata di ciascuna frazione attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici;- il ripristino della connessione visuale fra argini del Bisenzio, borgo di Gonfienti, e prime pendici della Calvana, attraverso specifiche azioni sinergiche alla valorizzazione del parco archeologico.
UP n. 21, La piana agricola
- - il ripristino del sistema delle gore;
- - la tutela o il ripristino della percorribilità pedonale e della riqualificazione paesaggistica delle gore e della viabilità interpoderale;
- - il mantenimento del paesaggio rurale consolidato;
- - la conservazione di tutte le alberature esistenti, dei filari e delle piantate residue, e la realizzazione di fasce di mitigazione fra margini dell'urbanizzato e territorio agricolo mediante l'inserimento di siepi, filari arborei e nuove aree forestali.
UP n. 22, I torrenti della piana
- - l'accesso e la fruibilità pubblica degli argini;
- - la tutela della percezione d'insieme del corso d'acqua e delle sue aree ripariali e golenali, in particolare escludendo l'inserimento di nuove edificazioni nelle aree di pertinenza fluviale e prevedendo la delocalizzazione dei fabbricati impropriamente presenti;
- - la riproduzione delle presenze vegetazionali non colturali (arboree ed arbustive) presenti, del sistema scolante, dei manufatti della bonifica idraulica, della viabilità e dei manufatti storicamente consolidati.
UP n.23, L'insediamento mediceo sull'Ombrone: la villa e le cascine
In sinergia con il vincolo ex lege 1089/39 che interessa l'area:
- - il coordinamento della gestione dell'area delle Cascine con quella di Villa Ambra, prevedendone la fruibilità unitaria;
- - il recupero e la salvaguardia delle sistemazioni agrarie originarie da ulteriori trasformazioni improprie;
- - il recupero del sistema storico dei canali nell'area di Cascine di Tavola, sia per la valenza paesistica che quale elemento del sistema degli stagni della piana di cui all'art. 11, "Sistema funzionale Ambiente";
- - la destinazione degli edifici rurali esistenti a funzioni che valorizzino le produzioni agricole interne e limitrofe all'area.
Art. 33 Norme paesistiche riferite all'STL e alle singole unità di paesaggio del Montalbano
1. Il paesaggio del Sistema Territoriale Locale del Montalbano è caratterizzato da:
- un paesaggio articolato in: un'ampia area collinare strutturata da un sistema insediativo storico policentrico, da colture arboree (vite e ulivo) su terrazzi e ciglioni, da appezzamenti boscati negli impluvi minori o nelle aree più acclivi, da un ampio bosco sul crinale (parte di una più ampia copertura forestale che caratterizza l'intera dorsale del Montalbano);
- la strutturazione idrografica del paesaggio rurale collinare nelle due valli principali della Furba e dell'Elzana;
- una forte relazione di continuità visuale e funzionale tra materiali e tipi dell'edilizia urbana storica, dell'edilizia rurale e dei manufatti di sistemazione del terreno e infrastrutturazione del territorio;
- i coni visuali che dai punti più elevati (rocca di Carmignano, Artimino, Verghereto, torre di Bacchereto, strada Spazzavento-Capezzana) permettono di cogliere nel suo insieme il paesaggio rurale collinare storicamente consolidato.
2. INDIRIZZI riferiti a singole Unità di Paesaggio
Il Sistema Territoriale Locale "Montalbano" si articola nelle seguenti unità di paesaggio
:
- UP n.24 La bassa valle della Furba
- UP n.25 Il poggio urbanizzato di Caiano
- UP n.26 Il sistema dei Poggi
- UP n.27 La bassa collina di Comeana
- UP n.28 Le ville-fattoria di Bacchereto e Capezzana
- UP n.29 Carmignano Castello e le sue pendici occidentali
- UP n.30 La valle dell'Elzana
- UP n.31 Il Bosco del Montalbano
- UP n.32 L'acropoli etrusco-medicea di Artimino
I piani settoriali provinciali, i piani strutturali comunali, i regolamenti delle aree protette, devono contenere un'apposita relazione di valutazione degli effetti sul paesaggio delle rispettive previsioni, anche ai sensi dell'art.32 della LR 5/95, con riferimento alle prescrizioni e agli indirizzi generali di cui all'art.30, alle precedenti prescrizioni di STL, e ai criteri di seguito elencati per ogni unità di paesaggio.
UP n.24, La bassa valle della Furba
- - garantire la continuità paesistica e fruitiva del torrente Furba e delle sue pertinenze, anche prevedendo per l'inserimento di eventuali nuove infrastrutture uno specifico studio paesistico;
- - la mitigazione degli impatti visivi e ambientali delle forte urbanizzazioni;
- - la salvaguardia dell'area di cerniera tra pianura e primi rilievi collinari dei sovrastanti poggi, evitandone qualsiasi urbanizzazione.
UP n.25, Il Poggio urbanizzato
- - la conservazione della memoria del poggio Castellaccio e della percezione del fosso Montiloni, evitandone l'ulteriore urbanizzazione e ripristinandone ove possibile un'adeguata area di pertinenza non urbanizzata;
- - la conservazione e il rafforzamento della vegetazione non colturale residua, evitando ulteriori effetti di "frangia urbana" e mitigando quelli già esistenti;
UP n.26, Il sistema dei Poggi
- - l'approfondimento conoscitivo in merito alla struttura di lunga durata dell'insediamento (villa, o piccolo gruppo di edifici rurali;
- - la salvaguardia e la riproduzione della struttura di lunga durata dell'insediamento evitando l'ulteriore urbanizzazione dei poggi in forme incongrue;
- - la destinazione rurale dell'intero territorio, quale sfondo paesistico e ambientale che qualifica gli insediamenti pedecollinari e ne arrestala potenziale risalita verso il Montalbano.
UP n.27, La bassa collina di Comeana
- - il contenimento dei confini dell'abitato di Comeana ai limiti della rocca fluviale;
- - la definizione di aree di pertinenza da salvaguardare rispetto a trasformazioni improprie per i sistemi delle ville-fattoria di Calavria e diLe Farnete, quest'ultima con la sua struttura storica di coloniche e poderi.
UP n.28, Le ville-fattoria di Bacchereto e Capezzana
- - l'approfondimento conoscitivo del sistema storico degli incastellamenti e delle case fortificate sulla sommità dei controcrinali, e delle ville-fattoria con gli afferenti poderi, coloniche e relativi manufatti di sistemazione del terreno (ciglioni, terrazzamenti, muri di sostegno);
- - la salvaguardia e la riproduzione del paesaggio storico di cui sopra;
- - la riproduzione dell'alternanza di colture che caratterizza il paesaggio rurale storico;
- - la tutela dei filari di cipressi presenti lungo le strade che connettono le ville-fattoria con i borghi ad esse prossimi, e in corrispondenza di alcuni sistemi di borghi e coloniche, anche attraverso il loro completamento e rinnovo.
UP n.29,Carmignano Castello e le sue pendici occidentali
- - la conservazione e la pubblica fruibilità dei percorsi che collegano il crinale di Carmignano al torrente Furba, comprendenti in alcuni tratti antiche selciature.
UP n.30, La valle dell'Elzana
- - la previsione, in caso di adeguamento delle attuali strade sterrate, dell'uso di materiali di colore simile alle terre locali;
- - la tutela delle permanenze dell'acquedotto mediceo, con riferimento sia al manufatto che al contesto paesistico;
- - la riqualificazione del profilo dell'insediamento storico di Carmignano bassa verso le sorgenti dell'Elzana, definendo puntuali azioni di mitigazione degli inserimenti urbanistici ed edilizi che ne hanno alterato il profilo storicamente consolidato.
UP n.31, Il bosco del Montalbano
Anche in relazione al Progetto integrato interprovinciale "Barco Reale" di cui all'Allegato 7 delle presenti NTA, e al progetto di area protetta di interesse locale Pietramarina:
- - la salvaguardia della memoria del muro del Barco, con il recupero delle porzioni ancora esistenti o ricostruibili, e la fruibilità dei sentieri che attraversano il bosco nelle diverse direzioni;
- - l'impiego di tipologie adeguate e di materiali locali per l'edilizia esistente interna al Barco, con specifica attenzione al contesto in cui èinserita la lecceta di Pietramarina e S.Giusto.
UP n.32, L'acropoli etrusco-medicea di Artimino
Anche in relazione al progetto di area protetta di interesse locale:
- - la salvaguardia delle due acropoli concluse del borgo e della villa, e della rete tripartita delle infrastrutture storiche di collegamento con Poggio alla Malva, Coreana e S.Martino in Campo, escludendo addizioni esterne al borgo di Artimino, alla villa ed alle sue pertinenze;
- - la valorizzazione, come percorsi di valore storico-testimoniale, del percorso Villa, Porta del Barco, villa interna al Barco, e del sistema di relazioni trasversali verso Poggio alla Malva e l'area archeologica etrusca da un lato, le coloniche e i poderi della villa di Artimino dall'altro.